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Accessione: modo di acquisto della proprieta a titolo originario per cui il proprietario della cosa principale acquista automaticamente la proprieta di quanto si unisce o incorpora alla cosa stessa (artt. 934 ss. c.c.).
Significato giuridico
L’art. 934 c.c. enuncia la regola generale dell’accessione immobiliare: qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario del fondo, salvo quanto e stabilito negli articoli seguenti e nelle leggi speciali. L’accessione opera ipso iure, senza necessita di atti formali, ed e un modo di acquisto a titolo originario della proprieta: non si tratta di un acquisto derivativo da un precedente titolare. Il codice civile disciplina varie forme di accessione: quella di cosa mobile a immobile (art. 934 ss.), l’unione e commistione di cose mobili (artt. 939-940), la specificazione (art. 940). Le conseguenze pratiche riguardano soprattutto le costruzioni su suolo altrui: chi costruisce su fondo altrui con materiali propri vede la costruzione acquistata dal proprietario del suolo, salvo indennizzo.
Esempio pratico
Tizio, scambiando i confini, costruisce un capannone sul terreno di Caio. Per effetto dell’accessione, il capannone diventa proprieta di Caio (proprietario del suolo), anche se Tizio ha sostenuto tutti i costi di costruzione. Tizio ha pero diritto a un’indennita pari al valore dei materiali e della manodopera, calcolata al momento in cui il proprietario ne chiede la rimozione o la conservazione (art. 936 c.c.).
Differenze con istituti simili
L’accessione si distingue dall’usucapione: l’usucapione richiede il possesso continuato nel tempo; l’accessione opera automaticamente per effetto dell’unione materiale delle cose. Si distingue dall’occupazione (art. 923 c.c.), che e acquisto della proprieta di cose mobili senza padrone mediante apprensione. Si distingue dalla specificazione (art. 940 c.c.), in cui una persona trasforma con la propria opera una materia altrui in una cosa nuova.
Riferimenti normativi
- art. 934 c.c. — accessione di cosa mobile a immobile
- art. 936 c.c. — costruzioni eseguite da terzi
- artt. 939-940 c.c. — unione, commistione, specificazione
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