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Frutto naturale — Glossario giuridico

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Frutto naturale: prodotto diretto di una cosa, che proviene dalla cosa stessa con o senza l’intervento dell’opera umana, finche non viene separato dalla cosa madre (art. 820 c.c.).

Significato giuridico

L’art. 820, comma 1, c.c. definisce i frutti naturali come quelli che provengono direttamente dalla cosa, con o senza l’opera dell’uomo: esempi tipici sono i prodotti agricoli (cereali, frutta, legname), i parti degli animali, i prodotti minerari estratti dal suolo. I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa madre, salvo diverso diritto costituito in favore di altri (es. usufruttuario). I frutti pendenti, ovvero non ancora separati dalla cosa madre, sono considerati parte della cosa stessa e seguono il regime giuridico di quest’ultima. Con la separazione i frutti diventano cose autonome, acquistando una propria soggettivita giuridica e la possibilita di essere oggetto di atti di disposizione indipendenti.

Esempio pratico

Tizio e proprietario di un frutteto. Le mele pendenti sugli alberi sono frutti naturali non ancora separati: appartengono a Tizio e costituiscono parte del fondo. Quando le mele vengono raccolte, diventano cose mobili autonome. Se Tizio ha concesso l’usufrutto del frutteto a Caio, i frutti naturali spettano a Caio per il periodo dell’usufrutto, ai sensi degli artt. 820 e 984 c.c.

Differenze con istituti simili

Il frutto naturale si distingue dal frutto civile (art. 820, comma 3, c.c.): quest’ultimo e il corrispettivo del godimento della cosa concesso ad altri (canone di locazione, interessi sul capitale, rendita vitalizia). Il frutto civile matura giorno per giorno in proporzione alla durata del diritto, mentre il frutto naturale si acquista con la separazione fisica dalla cosa madre. Si distingue dal prodotto: il prodotto e il risultato dell’estrazione di una sostanza della cosa principale che ne diminuisce la consistenza (es. estrazione di marmo da una cava).

Riferimenti normativi

  • art. 820 c.c. — frutti naturali e civili
  • art. 821 c.c. — acquisto dei frutti
  • art. 984 c.c. — diritto dell’usufruttuario ai frutti