← Torna a Jobs Act — Contratti di Lavoro (D.Lgs. 81/2015)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 36 del D.Lgs. 81/2015 disciplina i diritti sindacali e le garanzie collettive del lavoratore somministrato durante la missione. Il lavoratore somministrato ha diritto di esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti di libertà sindacale e di attività sindacale — incluso il diritto di partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'azienda utilizzatrice. Inoltre, ha diritto di fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore nella stessa unità produttiva, con la sola esclusione di quelli condizionati all'iscrizione a associazioni o cooperative preesistenti alla data di ricorso alla somministrazione. La norma attua il principio di non discriminazione anche sul piano collettivo e associativo, garantendo al lavoratore somministrato una piena integrazione nell'ambiente di lavoro dell'utilizzatore durante la missione.

Testo dell'articoloVigente

Art. 36 D.Lgs. 81/2015 — Diritti sindacali nella somministrazione

D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 — Disciplina organica dei contratti di lavoro (Jobs Act)

1. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso l’utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché di partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.

2. Per tutta la durata della missione, i lavoratori somministrati hanno diritto di fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad associazioni o società cooperative, purché preesistenti alla data di ricorso alla somministrazione di lavoro.

Commento

Ratio della norma

L'art. 36 risponde all'esigenza di garantire che il lavoratore somministrato, pur non essendo dipendente formale dell'utilizzatore, possa esercitare pienamente la propria libertà sindacale nell'ambiente in cui concretamente lavora. Senza questa norma, la presenza di lavoratori somministrati potrebbe essere usata per diluire il peso delle rappresentanze sindacali interne e per creare sacche di lavoratori esclusi dall'agibilità sindacale. La norma estende al lavoratore somministrato i diritti previsti dallo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) come se fosse dipendente dell'utilizzatore per la durata della missione.

Analisi e struttura

Il comma 1 riconosce tre diritti fondamentali: libertà sindacale (possibilità di aderire al sindacato, diffondere materiale sindacale), attività sindacale (permessi, assemblee), partecipazione alle assemblee del personale dell'utilizzatore. Il comma 2 estende il diritto ai servizi sociali e assistenziali dell'utilizzatore — mensa aziendale, asili nido aziendali, trasporto collettivo, servizi ricreativi — con la sola eccezione dei servizi condizionati all'iscrizione a cooperative o associazioni preesistenti alla data della somministrazione. L'eccezione è ragionevole: non si può imporre all'utilizzatore di far accedere il lavoratore somministrato a servizi che presuppongono un'affiliazione a soggetti terzi formatasi prima dell'inizio del rapporto.

Quando si applica

I diritti sindacali si applicano per tutta la durata della missione. Non importa la durata del contratto di somministrazione: anche una missione di pochi giorni attribuisce il diritto di esercitare la libertà sindacale e di partecipare alle assemblee. I servizi sociali e assistenziali si applicano con effetto immediato dall'inizio della missione, salvo l'eccezione per quelli condizionati all'iscrizione a soggetti terzi.

Confronto e norme correlate

La norma integra le tutele dell'art. 34 (parità di trattamento economico) con la dimensione collettiva e associativa. Lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) prevede diritti sindacali per i dipendenti dell'azienda: l'art. 36 li estende di fatto ai somministrati per la durata della missione, senza però che il lavoratore somministrato acquisisca la qualità di dipendente dell'utilizzatore. La Direttiva 2008/104/CE non impone espressamente la parità di diritti sindacali, ma il principio di non discriminazione la implica indirettamente.

Problemi applicativi

Il problema più frequente riguarda l'accesso alle assemblee sindacali: se l'assemblea è convocata fuori dall'orario di missione, il lavoratore ha diritto di parteciparvi? L'orientamento prevalente è che il diritto di assemblea debba essere esercitato durante l'orario di missione, come per i dipendenti ordinari. Un secondo problema concerne il computo dei lavoratori somministrati per il raggiungimento dei quorum per la costituzione delle RSU: i somministrati sono equiparati ai dipendenti ai fini del computo? La prassi prevalente è che siano computati in proporzione alla missione, analogamente a quanto previsto per il computo generale dall'art. 27.

Casi pratici

Caso 1: Partecipazione all'assemblea sindacale

Caso 2: Accesso alla mensa aziendale

Caso 3: Esclusione dai servizi della cooperativa preesistente

Domande frequenti

Il lavoratore somministrato può partecipare alle assemblee sindacali dell'azienda dove lavora?

Sì. L'art. 36 garantisce al lavoratore somministrato il diritto di partecipare alle assemblee del personale dipendente dell'utilizzatore per tutta la durata della missione, al pari dei dipendenti diretti. Il diritto è esercitato durante l'orario di missione nelle ore retribuite previste dallo Statuto dei Lavoratori.

Il lavoratore somministrato ha diritto alla mensa aziendale dell'utilizzatore?

Sì. Ha diritto a tutti i servizi sociali e assistenziali goduti dai dipendenti dell'utilizzatore nella stessa unità produttiva, inclusa la mensa. L'unica eccezione riguarda i servizi condizionati all'iscrizione a cooperative o associazioni costituite prima dell'inizio della somministrazione.

Il lavoratore somministrato può iscriversi al sindacato presente nell'azienda utilizzatrice?

Sì. La libertà sindacale include il diritto di aderire all'organizzazione sindacale presente nell'azienda utilizzatrice, di ricevere materiale sindacale e di svolgere attività sindacale durante la missione. L'art. 36 garantisce pienamente questa libertà per tutta la durata della somministrazione.

I lavoratori somministrati contano ai fini del numero minimo per la costituzione della RSU?

La questione è discussa in dottrina. La prassi prevalente è di computarli in proporzione alla durata della missione, analogamente al criterio dell'art. 27 per le soglie occupazionali. In alcuni contratti collettivi è esplicitamente previsto che i somministrati siano computati per il raggiungimento dei quorum sindacali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.