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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 729 c.c. Assegnazione o attribuzione delle porzioni

In vigore

L’assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte. Per le porzioni diseguali si procede mediante attribuzione. Tuttavia, rispetto a beni costituenti frazioni eguali di quote diseguali, si può procedere per estrazione a sorte.

In sintesi

  • L'art. 729 c.c. disciplina l'attribuzione delle porzioni: per le porzioni uguali si procede mediante estrazione a sorte; per le porzioni disuguali, l'attribuzione è discrezionale del giudice.
  • Il sorteggio assicura imparzialità e tutela tutti i coeredi dal sospetto di favoritismo nell'assegnazione.
  • L'estrazione a sorte presuppone che le porzioni siano già state formate in modo eguale (artt. 727-728 c.c.); diversamente non è praticabile.
  • Per porzioni disuguali (es. quote di legittima diverse, quota disponibile a un erede), il giudice procede all'attribuzione discrezionale tenendo conto delle esigenze concrete dei coeredi.
  • I coeredi possono accordarsi diversamente: la divisione contrattuale ammette criteri liberi di attribuzione, salvo i limiti generali (legittima, ordine pubblico).
  • Una volta attribuite, le porzioni si considerano acquistate dai rispettivi assegnatari fin dal momento dell'apertura della successione (art. 757 c.c., effetto retroattivo).

L'attribuzione delle porzioni come fase conclusiva della divisione

L'art. 729 c.c. chiude il ciclo delle operazioni divisionali disciplinando il momento dell'attribuzione: una volta formate le porzioni in modo eguale o omogeneo (artt. 727 e 728 c.c.), occorre stabilire quale coerede riceverà quale porzione. La norma distingue due meccanismi a seconda che le porzioni siano uguali o disuguali, offrendo strumenti diversi per garantire imparzialità e giustizia distributiva.

La distinzione non è meramente tecnica: riflette la diversa esigenza di neutralizzare il potere discrezionale di chi presiede alla divisione quando le porzioni sono perfettamente fungibili, rispetto alla necessità di valutare in concreto la convenienza dell'attribuzione quando le porzioni hanno valore o composizione differenti. Nel primo caso, il sorteggio elimina ogni soggettivismo; nel secondo, il giudice esercita una valutazione motivata.

L'estrazione a sorte per le porzioni uguali

Quando le porzioni sono uguali, perché tutti i coeredi hanno quote identiche e i beni sono stati distribuiti in maniera omogenea, l'attribuzione avviene tramite sorteggio. L'estrazione a sorte è strumento di imparzialità: nessuno sceglie, e nessuno può lamentarsi che un certo lotto sia stato deliberatamente assegnato a un coerede piuttosto che a un altro.

Il sorteggio si svolge davanti al giudice o al notaio incaricato della divisione, con redazione di verbale. I lotti sono numerati e a ciascun coerede viene assegnato il lotto corrispondente all'estrazione effettuata in suo nome. La procedura ha radici nel diritto romano (sors) e mantiene oggi la sua funzione neutralizzante. Pur essendo una soluzione tecnicamente «meccanica», essa risponde a un principio di profonda equità: davanti all'incertezza su chi debba ricevere quale bene, la sorte garantisce che nessuno possa accusare gli altri di favoritismo o di preferenza arbitraria.

Il presupposto del sorteggio è che le porzioni siano realmente uguali: stesso valore, composizione omogenea, eventuali conguagli già definiti. Se così non è, il sorteggio non è praticabile e si applica il criterio successivo. La verifica della parità dei lotti spetta a chi presiede alla divisione (notaio o giudice), eventualmente con perizia tecnica.

Modalità pratiche: i lotti possono essere identificati con lettere o numeri, descritti dettagliatamente in apposito atto (planimetrie per gli immobili, elenchi per i mobili). Si predispongono altrettanti biglietti contenenti l'indicazione del lotto, si chiudono in modo da assicurare l'incognita, e si procede all'estrazione successiva da parte di ciascun coerede (o di un rappresentante neutro). Il verbale documenta minuziosamente l'operazione, garantendone la non contestabilità.

L'attribuzione discrezionale per le porzioni disuguali

Quando le porzioni sono disuguali, perché i coeredi hanno quote diverse (es. metà al coniuge, un quarto a ciascun figlio nella successione con testamento ex artt. 581 e 542 c.c.), o perché il testamento ha previsto attribuzioni specifiche, o perché vi sono porzioni con beni qualitativamente differenti, l'art. 729 c.c. attribuisce al giudice il potere di assegnare discrezionalmente.

La discrezionalità non è arbitraria: il giudice deve tenere conto delle esigenze concrete dei coeredi (es. residenza nell'immobile, prossimità geografica, attività imprenditoriale legata all'azienda ereditaria), del valore e della destinazione dei beni, dell'eventuale volontà del testatore espressa nel testamento o desumibile dalle disposizioni complessive. La discrezionalità giudiziale è dunque tecnica, vincolata alla ragionevolezza e alla giustizia distributiva.

L'attribuzione discrezionale è una decisione giudiziaria motivata, impugnabile nelle forme ordinarie (appello e, ricorrendone i presupposti, cassazione). La motivazione deve esplicitare i criteri seguiti, soprattutto quando le richieste dei coeredi sono confliggenti: ad esempio, se due coeredi chiedono lo stesso immobile, il giudice indica quale criterio (residenza, attività esercitata, anzianità, anzianità della richiesta, ecc.) ha portato all'attribuzione a uno piuttosto che all'altro.

Il notaio delegato alla divisione (art. 786 c.p.c.) può predisporre un progetto di attribuzione che il giudice approva o modifica. In sede notarile l'attività è preparatoria, ma l'attribuzione definitiva per porzioni disuguali spetta al giudice, salvo accordo unanime dei coeredi che ne ratifichi il progetto.

L'accordo tra coeredi: divisione contrattuale

Il criterio di cui all'art. 729 c.c. opera in via residuale: se i coeredi raggiungono un accordo sulla distribuzione delle porzioni, sono liberi di derogare al sorteggio e all'attribuzione giudiziale. La divisione contrattuale è anzi la modalità ordinaria e preferita: si svolge dinanzi a un notaio, mediante atto pubblico che produce gli stessi effetti della divisione giudiziale (art. 762 c.c.).

I limiti dell'accordo sono solo quelli generali: rispetto della legittima dei legittimari (artt. 536 ss. c.c.), capacità di disporre dei coeredi (i minori e incapaci richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare e l'assistenza del rappresentante legale ex artt. 320 e 374 c.c.), ordine pubblico. Le parti possono attribuirsi beni in modo difforme dal sorteggio strictu sensu, prevedendo conguagli, assegnazioni preferenziali, riserve di usufrutto, ecc.

Quando la divisione amichevole si svolge senza intervento giudiziale, è opportuno che l'atto contenga: identificazione completa dei beni; valutazione concordata o peritale; descrizione delle porzioni assegnate a ciascun coerede; eventuali conguagli e modalità di pagamento; clausole di garanzia per evizione e per vizi; trascrizione nei registri immobiliari per le porzioni immobiliari; clausole fiscali (imposta di registro proporzionale all'1% sulla massa, salvo gli scaglioni per conguagli; nessun obbligo IVA salvo casi particolari).

Effetti dell'attribuzione: retroattività ex art. 757 c.c.

Una volta attribuita la porzione, ciascun coerede è considerato unico proprietario dei beni assegnati fin dal momento dell'apertura della successione: si tratta del cosiddetto effetto dichiarativo retroattivo della divisione (art. 757 c.c.). La conseguenza pratica è che il coerede non «riceve» i beni al momento della divisione, ma è considerato averli posseduti fin dal momento della morte del defunto.

Tale effetto è di grande importanza per la disciplina di alcuni rapporti: ad esempio, i frutti dei beni assegnati spettano retroattivamente all'assegnatario; il calcolo della prescrizione acquisitiva e di altri rapporti si riferisce alla data dell'apertura della successione. È anche la base dell'inopponibilità ai coeredi di atti di disposizione compiuti da un altro coerede sui beni della massa, salvo che siano stati eseguiti nei confronti del coerede poi assegnatario (sanatoria implicita).

L'effetto dichiarativo retroattivo ha implicazioni fiscali importanti: la divisione non costituisce trasferimento di diritti tra i coeredi, ma mera ripartizione di un patrimonio già in titolarità comune. Da qui il regime impositivo agevolato (imposta di registro all'1%) rispetto a una compravendita normale, salvo i casi di conguagli rilevanti, dove si applica l'imposta proporzionale di registro come per una compravendita per la parte eccedente.

Coordinamento con la divisione giudiziale

Nella divisione giudiziale (artt. 784 ss. c.p.c.), il giudice procede secondo le regole degli artt. 727-729 c.c.: formazione delle porzioni con perizia, eventuali conguagli, attribuzione mediante sorteggio per quote uguali o discrezione per quote disuguali. La sentenza che chiude la divisione produce gli effetti dichiarativi previsti dall'art. 757 c.c. ed è trascritta nei pubblici registri per le porzioni immobiliari.

La divisione giudiziale è promossa con domanda di un coerede che richieda lo scioglimento della comunione ereditaria: l'azione è imprescrittibile (art. 1111 c.c. in tema di comunione, applicabile per richiamo). Il procedimento si articola in fasi: contestazione del diritto a partecipare, formazione del progetto divisionale, contestazioni al progetto, decisione finale, trascrizione.

Rimedi avverso la divisione

Una volta attribuite le porzioni, la divisione può essere oggetto di alcuni rimedi: nullità per vizi di forma o per violazione di norme imperative; annullamento per vizi del consenso (errore, dolo, violenza) ex artt. 1427 ss. c.c. richiamati dalle norme divisionali; rescissione per lesione oltre il quarto ex art. 763 c.c., quando una porzione è inferiore di oltre il 25% al valore della quota astratta; azione di garanzia per evizione ex art. 758 c.c. quando un coerede subisce evizione totale o parziale dei beni ricevuti.

Il rimedio della rescissione per lesione è particolarmente importante: la legge tutela il coerede leso con un'azione restitutoria, esercitabile entro due anni dalla divisione. L'altro coerede può evitare la rescissione offrendo il supplemento monetario (art. 767 c.c.), come già visto a proposito dell'art. 728 c.c.

Caso pratico

Tizio muore lasciando il coniuge Mevia e due figli, Caio e Sempronio. La quota della coniuge è di un terzo, quella di ciascun figlio è di un terzo (successione legittima ex art. 581 c.c.). Massa nettata: 900.000 euro, composta da tre lotti formati omogeneamente da 300.000 euro ciascuno (lotto A: appartamento in città; lotto B: terreno con piccolo casolare in collina; lotto C: titoli e liquidità).

Poiché le tre porzioni sono uguali (300.000 ciascuna) e omogenee, il notaio procede al sorteggio: vengono predisposti tre biglietti con i nomi dei lotti, chiusi in modo da garantire l'incognita, e ciascun coerede ne estrae uno secondo l'ordine concordato. Risultato: Mevia ottiene il lotto C (titoli e liquidità), Caio il lotto A (appartamento), Sempronio il lotto B (terreno). L'imparzialità del sorteggio impedisce contestazioni successive.

In alternativa, se Mevia avesse desiderato l'appartamento per esigenze abitative e gli altri due fossero stati d'accordo, sarebbe stato possibile un accordo in deroga al sorteggio, formalizzato nell'atto divisionale notarile. La divisione amichevole consente la massima flessibilità: Mevia avrebbe il lotto A, Caio il C e Sempronio il B, oppure si potrebbe pattuire diversamente. Gli effetti del riparto retroagiscono al momento del decesso di Tizio (art. 757 c.c.).

Si consideri ora una variante con porzioni disuguali: il testamento di Tizio dispone che il coniuge Mevia riceva i 2/3 dell'asse e ciascun figlio 1/6 (rispettando la legittima riservata ai figli). In tal caso le porzioni non sono uguali e il sorteggio è inapplicabile: occorrerà l'accordo dei coeredi o, in mancanza, l'attribuzione discrezionale del giudice, motivata in base a residenza, attività e altre circostanze concrete. Mevia, che ha 75 anni e risiede da sempre nell'appartamento, otterrà presumibilmente il lotto A; Caio e Sempronio si divideranno gli altri due lotti, con eventuali conguagli per pareggiare i valori delle loro quote di 1/6 ciascuno.

Domande frequenti

Come si attribuiscono le porzioni uguali?

Mediante estrazione a sorte (sorteggio) davanti al giudice o al notaio incaricato della divisione, ex art. 729 c.c. È strumento di imparzialità che evita ogni sospetto di favoritismo nell'assegnazione dei lotti.

Cosa succede se le porzioni sono disuguali?

L'attribuzione spetta al giudice in via discrezionale, tenendo conto delle esigenze dei coeredi, del valore e della destinazione dei beni, ed eventualmente della volontà espressa dal testatore.

I coeredi possono accordarsi diversamente dal sorteggio?

Sì. L'art. 729 c.c. opera in via residuale: se i coeredi raggiungono un accordo, possono distribuire i lotti come ritengono opportuno, nel rispetto dei limiti della legittima e dell'ordine pubblico. La divisione contrattuale è anzi la modalità ordinaria.

Quando si considera acquistata la proprietà della porzione?

Fin dal momento dell'apertura della successione, per effetto dell'art. 757 c.c. (effetto dichiarativo retroattivo). Il coerede è considerato unico proprietario dei beni assegnati dalla data del decesso, non da quella della divisione.

Si può impugnare il sorteggio?

Il sorteggio in sé, se regolarmente svolto, non è impugnabile. È invece impugnabile la divisione complessiva per vizi che la inficiano (lesione oltre il quarto ex art. 763 c.c., errore essenziale, dolo, violenza). L'attribuzione discrezionale del giudice è invece impugnabile come ogni provvedimento giudiziale.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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