Indice
In sintesi
- L'art. 39 TUI disciplina l'accesso ai corsi universitari degli stranieri: parità di trattamento con i cittadini italiani.
- Sono ammessi: (a) stranieri regolarmente soggiornanti in Italia; (b) stranieri residenti all'estero entro le quote annuali fissate dal MUR.
- Per gli stranieri equiparati (titolari di lungo periodo, ricongiunti, rifugiati) le quote non si applicano: accesso libero.
- Il riconoscimento dei titoli di studio esteri è disciplinato dal D.Lgs. 206/2007 (recepimento direttiva 2005/36/CE) e dalle convenzioni bilaterali.
- Diritto alle borse di studio, alloggi universitari, esoneri tasse per condizioni reddituali, a parità con italiani (DSU regionali).
- L'iscrizione universitaria consente permesso per studio: lavoro part-time fino a 20 ore/settimana, conversione in lavoro al conseguimento del titolo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 39 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 — Testo Unico Immigrazione. Rubrica: Accesso ai corsi delle università. Per il testo ufficiale si rinvia a Normattiva (D.Lgs. 286/1998).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
L'università come canale di formazione e integrazione
L'art. 39 del T.U. Immigrazione disciplina l'accesso ai corsi universitari da parte degli stranieri, completando il quadro del diritto all'istruzione sancito dall'art. 38. L'università italiana è canale importante di formazione e di integrazione, e l'internazionalizzazione del sistema è obiettivo strategico (programmi Erasmus, accordi internazionali, lauree in inglese). Negli ultimi decenni la presenza di studenti stranieri è cresciuta significativamente, in particolare per area dei BRICS e africana.
Le categorie di accesso
Il c. 1 distingue tre categorie: (a) stranieri regolarmente soggiornanti in Italia: accesso libero alle stesse condizioni dei cittadini italiani; (b) stranieri equiparati (titolari di permesso UE di lungo periodo ex art. 9, ricongiunti, rifugiati, titolari di protezione internazionale): accesso libero; (c) stranieri residenti all'estero: accesso nei limiti delle quote annuali fissate dal Ministero dell'Università e della Ricerca per ciascun Ateneo. Il sistema delle quote è strumento di programmazione, in funzione del numero di posti e delle risorse disponibili.
Il riconoscimento dei titoli di studio
Il riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini dell'iscrizione universitaria è disciplinato dal D.Lgs. 206/2007 (di recepimento della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali) e da convenzioni bilaterali (es. con vari Stati per il riconoscimento di diplomi superiori). Per cittadini UE opera il sistema di mutuo riconoscimento. Per extra-UE possono essere richieste prove integrative (esame di lingua italiana, accertamento delle competenze, anno di transizione). Il Dichiarazione di Valore in Loco (DV) rilasciata dal consolato italiano nel Paese di origine attesta la corrispondenza.
Borse di studio, alloggi, esoneri
Gli studenti stranieri hanno diritto a parità di trattamento con gli italiani per: (a) borse di studio erogate dal Diritto allo Studio Universitario (DSU) regionale, in base al reddito ISEE; (b) alloggi universitari presso le residenze degli atenei; (c) esoneri dalle tasse per merito o per condizioni reddituali; (d) accesso al servizio mensa; (e) tariffe agevolate sui trasporti. Le agevolazioni sono erogate dalle Regioni e dagli Atenei. Il diritto è effettivo a condizione del rispetto dei requisiti di merito (es. CFU minimi) e di reddito.
Permesso per studio e lavoro part-time
Per gli stranieri non residenti che entrano per studio universitario, il visto D è rilasciato sulla base dell'ammissione all'università. Entrati in Italia, ottengono permesso per studio della durata di 1 anno, rinnovabile fino al conseguimento del titolo. Il permesso consente lavoro part-time fino a 20 ore settimanali (totale 1.040 ore annue), per consentire il sostentamento. Al conseguimento del titolo, conversione in permesso per lavoro subordinato/autonomo entro i limiti delle quote di conversione del decreto flussi.
Università italiane all'estero e programmi internazionali
L'art. 39 si combina con i numerosi programmi di internazionalizzazione: (a) Erasmus+ e programmi di scambio UE; (b) accordi bilaterali con Stati extra-UE; (c) lauree in inglese e doppi titoli con università estere; (d) programmi di mobilità per ricercatori e dottorandi; (e) borse di studio del MAECI per studenti di Paesi prioritari. La Carta Blu UE (art. 27-quater) facilita la transizione da studio a lavoro qualificato in tutta l'UE.
Massime giurisprudenziali
Cass. SS.UU., sent. n. 9217/2016
Perché è importante: Cittadinanza dello straniero
Prassi e linee guida
Integrazione · Integrazione e politiche per gli stranieri
Min. Interno
Hub del Ministero dell'Interno su politiche di integrazione, cittadinanza e dialogo interculturale.
Leggi il documento su www.interno.gov.itPiani nazionali · Piano integrazione
Governo
Piani e indirizzi nazionali del Governo per l'integrazione dei cittadini stranieri.
Leggi il documento su www.governo.itCasi pratici
Caso 1: Tizio: studente cinese ammesso a Politecnico
Tizio, cinese, ammesso a corso di laurea in ingegneria al Politecnico di Milano. Quote stranieri residenti all'estero. Visto D per studio. Permesso 1 anno rinnovabile. Lavoro part-time consentito.
Caso 2: Caia: ricongiunta, esami di stato
Caia, 19enne ricongiunta a 12 anni, diplomata in liceo italiano. Iscritta a Lettere all'Università di Bologna a parità con italiana. Borsa DSU per reddito, alloggio universitario. Esoneri tasse.
Caso 3: Sempronio: rifugiato, laurea Padova
Sempronio, siriano rifugiato, riconosciuto in Italia. Già laureato in Siria: riconoscimento titolo via DV consolato. Si iscrive a master post-laurea. Accesso libero, borse di studio dedicate per rifugiati (UNICORE).
Caso 4: Commento applicativo
L'art. 39 TUI apre l'università ai stranieri: tre categorie (regolari, equiparati, residenti all'estero con quote), parità nelle borse e nei servizi, lavoro part-time, conversione del permesso. Si combina con il riconoscimento titoli (D.Lgs. 206/2007) e i programmi di internazionalizzazione (Erasmus, lauree in inglese).
Domande frequenti
Gli stranieri possono iscriversi all'università italiana?
Sì. Tre categorie: stranieri regolari in Italia (parità con italiani), stranieri equiparati (lungo periodo, ricongiunti, rifugiati — accesso libero), stranieri residenti all'estero (entro quote MUR per ateneo).
Come si riconosce il titolo di studio estero?
Tramite Dichiarazione di Valore in Loco (DV) rilasciata dal consolato italiano nel Paese di origine. Per UE opera mutuo riconoscimento. Per extra-UE possono essere richieste prove integrative o anno di transizione. D.Lgs. 206/2007.
Si possono ottenere borse di studio?
Sì, a parità con gli italiani: borse DSU regionali in base a reddito ISEE, esoneri tasse per merito o condizioni reddituali, alloggi universitari, mensa, agevolazioni sui trasporti. Anche programmi dedicati per rifugiati (UNICORE).
Si può lavorare con permesso per studio?
Sì, part-time fino a 20 ore settimanali (1.040 ore annue). Limite necessario per consentire il sostentamento mantenendo lo scopo studentesco prevalente. Al conseguimento del titolo, conversione in permesso per lavoro.
Cosa è la Carta Blu UE?
È il titolo per lavoratori altamente qualificati ex art. 27-quater TUI, che facilita la transizione da studio a lavoro qualificato in tutta l'UE. Particolarmente utile per laureati stranieri assunti da imprese italiane o europee.
Vedi anche