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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 38 TUI disciplina il diritto all'istruzione dei minori stranieri: iscrizione obbligatoria alle scuole di ogni ordine e grado, anche per i figli di stranieri irregolari.
  • Si applica parità di trattamento con gli alunni italiani: gli stessi diritti, le stesse facilitazioni, gli stessi obblighi scolastici (art. 34 Cost.).
  • Sono previste misure di integrazione: insegnamento dell'italiano L2, mediazione culturale, valorizzazione del bilinguismo, educazione interculturale.
  • Le scuole non possono chiedere il titolo di soggiorno ai fini dell'iscrizione: divieto di segnalazione per l'accesso all'istruzione obbligatoria.
  • Gli stranieri possono accedere alle università italiane alle stesse condizioni dei cittadini italiani (cfr. art. 39).
  • L'istruzione è fattore di integrazione primario e parametro di valutazione nei percorsi di conversione del permesso (es. art. 32 c. 1-bis).

Testo dell'articoloVigente

1. I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi.

Commento

Il diritto all'istruzione: pilastro dell'integrazione

L'art. 38 del T.U. Immigrazione codifica il diritto all'istruzione dei minori stranieri in Italia, in attuazione dell'art. 34 Cost. (la scuola è aperta a tutti). La norma riflette il principio cardine: la scuola è strumento di integrazione e di costruzione della cittadinanza, e non può essere preclusa per ragioni di status amministrativo. È espressione del best interest of the child sancito dalla Convenzione ONU 1989 e si combina con le politiche di educazione interculturale promosse dal MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito) e dal Consiglio d'Europa.

Obbligo scolastico e parità di trattamento

Il c. 1 stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio italiano sono soggetti all'obbligo scolastico in modo identico ai minori italiani. La parità di trattamento è totale: stessi diritti (iscrizione, frequenza, mensa, libri, trasporto, attività integrative), stessi obblighi (frequenza, profitto, comportamento), stesse procedure. La scuola pubblica accoglie senza discriminazioni. Il D.Lgs. 76/2005 sull'obbligo formativo si applica a tutti, italiani e stranieri. La regolarità del soggiorno è irrilevante: anche i figli di stranieri irregolari sono iscritti.

Divieto di segnalazione e tutela dell'accesso

Le scuole, ai fini dell'iscrizione, non possono richiedere il titolo di soggiorno del minore o dei genitori. È vietata la segnalazione delle posizioni irregolari alle autorità di pubblica sicurezza (in analogia con il divieto dell'art. 35 TUI per la sanità). Il principio è chiaro: l'istruzione è diritto fondamentale, e la sua erogazione non può essere strumentale al controllo migratorio. I dirigenti scolastici sono tenuti a iscrivere i minori sulla base della sola documentazione anagrafica disponibile, anche autocertificata.

Misure di integrazione interculturale

Il c. 4 prevede misure attive di integrazione: (a) insegnamento dell'italiano come lingua seconda (L2), attraverso corsi dedicati, mediatori, insegnanti formati; (b) mediazione culturale per famiglie e alunni; (c) valorizzazione del bilinguismo e delle culture di origine; (d) aggiornamento dei docenti sulla didattica interculturale; (e) attività integrative con il territorio. Le Linee Guida del MIUR (oggi MIM) per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (2014, aggiornate) sono il quadro operativo. I Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) erogano corsi di italiano per adulti.

Adattamento didattico e valutazione

L'inserimento dei minori stranieri è graduale e personalizzato: piani didattici individualizzati per chi non conosce l'italiano, valutazione modulata sul livello linguistico, sospensione di alcune materie per il primo periodo, recupero in corsi pomeridiani o estivi. La valutazione finale considera i progressi, non solo l'esito assoluto. L'esame di Stato (terza media, maturità) è regolato in modo da considerare la situazione di partenza dell'alunno straniero, con interventi compensativi. La promozione alla classe successiva avviene secondo criteri equi e non punitivi.

Istruzione superiore e universitaria

L'art. 38 si combina con l'art. 39 TUI sull'accesso universitario: gli stranieri possono accedere alle università italiane alle stesse condizioni dei cittadini italiani. Per il riconoscimento dei titoli di studio esteri opera il D.Lgs. 206/2007 (recepimento direttiva 2005/36/CE). Borse di studio, alloggi universitari, esoneri dalle tasse: parità di trattamento. La presenza di studenti stranieri nelle università italiane è in crescita, con politiche di internazionalizzazione (Erasmus, accordi bilaterali, programmi di scambio).

Prassi e linee guida

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Leggi il documento su www.mim.gov.it

Casi pratici

Caso 1: Tizia: figlia di irregolari iscritta a scuola

Tizia, 8 anni, figlia di stranieri irregolari, è iscritta alla scuola primaria nel quartiere. La scuola non chiede titolo di soggiorno. Riceve italiano L2 in laboratorio dedicato. Mediatore culturale per la famiglia.

Caso 2: Caio: ricongiunto a 14 anni, scuola superiore

Caio, marocchino ricongiunto a 14 anni, parlante solo arabo, viene iscritto a un istituto tecnico. Piano didattico personalizzato per primo anno, italiano intensivo. A 18 anni converte permesso in studio ex art. 32 TUI.

Caso 3: Sempronia: MSNA a percorso scolastico

Sempronia, MSNA afghana 16enne, accolta in struttura, frequenta CPIA per italiano e scuola serale. Percorso valutato positivamente. A 18 anni converte in lavoro ex art. 32 c. 1-bis L. 47/2017.

Caso 4: Commento applicativo

L'art. 38 TUI garantisce il diritto all'istruzione anche ai figli di irregolari: divieto di segnalazione, parità di trattamento, italiano L2, mediazione culturale, valutazione equa. Strumento primario di integrazione. Si combina con art. 39 (università) e art. 32 (conversione al 18° anno).

Domande frequenti

I figli di stranieri irregolari possono iscriversi a scuola?

Sì. La scuola non può chiedere il titolo di soggiorno né segnalare le posizioni irregolari. L'iscrizione è obbligatoria per tutti i minori ex art. 38 TUI, in attuazione dell'art. 34 Cost. e della Convenzione ONU 1989.

È prevista parità di trattamento con gli alunni italiani?

Sì, totale. Stessi diritti (iscrizione, mensa, libri, trasporto, attività), stessi obblighi (frequenza, profitto), stesse procedure (esami, valutazione). Nessuna discriminazione consentita.

Esistono corsi di italiano per gli stranieri?

Sì. La scuola attiva laboratori di italiano L2 (italiano come lingua seconda) per gli alunni che non conoscono la lingua, con piani didattici personalizzati. I CPIA erogano corsi di italiano per adulti.

Cos'è l'educazione interculturale?

Approccio didattico promosso dal MIM (già MIUR) che valorizza il bilinguismo e le culture di origine, forma i docenti, coinvolge mediatori culturali, sviluppa progetti di scambio. Le Linee Guida 2014 (aggiornate) sono il quadro.

Come si valutano gli alunni stranieri?

Con criteri equi e non punitivi: piani personalizzati per il primo periodo, valutazione modulata sul livello linguistico, valorizzazione dei progressi. Negli esami di Stato si tiene conto della situazione di partenza.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 52 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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