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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 24 individua i casi di esclusione dal diritto di accesso: segreti di Stato, procedimenti tributari, atti normativi e generali, documenti contenenti dati psicoattitudinali in procedure selettive.
  • I documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della L. 124/2007 e i segreti previsti dalla legge restano inaccessibili anche al partecipante: la riservatezza prevale sulla trasparenza.
  • Le singole amministrazioni individuano, con apposito regolamento, gli atti di propria competenza che possono essere sottratti all'accesso (categorie specifiche, dati sensibili, segreti aziendali di terzi).
  • Per la tutela giurisdizionale (per la difesa dei propri interessi), il diritto di accesso deve essere garantito: i limiti operano in modo proporzionato, non possono frustrare la difesa.
  • L'art. 24 si coordina con il GDPR e il D.Lgs. 196/2003: la tutela dei dati personali integra ulteriori limiti, soprattutto per dati sensibili e particolari.

Testo dell'articoloVigente

1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

Commento

L'art. 24: i limiti del diritto di accesso

L'art. 24 della L. 241/1990 disciplina le esclusioni dal diritto di accesso documentale. La norma è essenziale per equilibrare la trasparenza con la riservatezza: il sistema italiano riconosce ampi diritti di accesso, ma non può ignorare i contrapposti interessi alla tutela di segreti di Stato, dati personali, segreti professionali, sicurezza pubblica. L'art. 24 detta i confini, individuando categorie tassative di esclusione. Le esclusioni sono interpretate restrittivamente dalla giurisprudenza: il principio guida è la prevalenza dell'accesso, salvo che l'esigenza di riservatezza sia chiaramente preponderante.

Le esclusioni tassative del comma 1

Il comma 1 dell'art. 24 individua quattro categorie di esclusione. Lettera a): documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della L. 124/2007 e segreti previsti dalla legge. Sono atti di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale, accessibili solo nei canali parlamentari e con procedure specialissime. Lettera b): procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano (Statuto del contribuente, accertamento, riscossione). L'accesso ai dati tributari è disciplinato dalla normativa fiscale, non dalla L.241. Lettera c): atti di pianificazione e programmazione, di emanazione di atti normativi e amministrativi generali. La ratio è coerente con l'art. 13 L.241: per questi atti operano procedure specifiche di partecipazione, non l'accesso individuale. Lettera d): procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti contenenti informazioni psicoattitudinali relative a terzi. La tutela protegge la riservatezza dei candidati e l'integrità delle procedure concorsuali.

I regolamenti delle singole amministrazioni

Il comma 2 dell'art. 24 attribuisce alle singole amministrazioni il potere di individuare, con regolamento, le ulteriori categorie di documenti sottratti all'accesso. Si tratta di una facoltà di adattamento: ogni PA, in coerenza con la natura della propria attività, può specificare quali atti sono inaccessibili o accessibili solo in modalità limitate. Tipicamente i regolamenti specificano: dati relativi a indagini di polizia giudiziaria, dati personali sensibili, segreti aziendali e commerciali di terzi, informazioni relative a procedure di selezione del personale in corso, comunicazioni interne riservate. Il regolamento deve essere pubblicato in Amministrazione trasparente ex D.Lgs. 33/2013 ed è sindacabile per legittimità: la giurisprudenza prevalente censura le esclusioni generalizzate o non proporzionate.

La garanzia dell'accesso per la tutela giurisdizionale

Il comma 7 dell'art. 24 è di fondamentale importanza: deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. La norma stabilisce una clausola di salvezza che prevale anche sui limiti specifici: l'accesso per finalità defensive non può essere negato, salvo che si tratti di documenti coperti da segreto di Stato. La giurisprudenza prevalente ha ampliato la portata della clausola: anche di fronte a esigenze di tutela di terzi o di interessi pubblici, l'accesso defensivo è garantito, eventualmente con modalità modulate (oscuramento parziale, accesso solo al richiedente, vincoli di utilizzo). Il principio è quello del diritto alla difesa ex art. 24 Cost.: nessun limite procedimentale può tradursi in negazione della tutela giurisdizionale.

Coordinamento con il GDPR e la tutela dei dati personali

L'art. 24 si coordina con il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e con il D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018. La tutela dei dati personali integra ulteriori limiti al diritto di accesso, soprattutto per i dati personali particolari (cosiddetti sensibili: origine razziale, opinioni politiche, convinzioni religiose, dati sanitari, vita sessuale, orientamento sessuale) e per quelli relativi a condanne penali e reati. Il bilanciamento tra accesso e protezione dati è disciplinato dall'art. 86 GDPR e dalle regole interne: il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato indicazioni operative. La giurisprudenza prevalente segue il principio di proporzionalità: il diritto di accesso, anche per finalità defensive, può essere modulato attraverso oscuramento dei dati personali non strettamente necessari, accesso solo a determinate parti dei documenti, vincoli di utilizzo conformi al GDPR.

Sistematica e tutela

L'art. 24 si lega all'art. 22 (definizioni), all'art. 23 (ambito soggettivo), all'art. 25 (modalità di esercizio), al D.Lgs. 33/2013 (accesso civico, regime di limiti specifici nell'art. 5-bis), al GDPR e al D.Lgs. 196/2003, all'art. 24 Cost. (diritto alla difesa), all'art. 8 CEDU (vita privata), all'art. 7-8 Carta diritti UE (vita privata e dati personali), all'art. 41 Carta UE (buona amministrazione). Sul piano della tutela del richiedente, il diniego di accesso fondato su un'esclusione dell'art. 24 è impugnabile davanti al TAR ex art. 116 c.p.a.: il giudice verifica la sussistenza dei presupposti, la proporzionalità del rifiuto, il rispetto della clausola di salvezza per la tutela giurisdizionale. La giurisprudenza prevalente è di favor per l'accesso, salvo che la riservatezza sia chiaramente preponderante. L'art. 24 è dunque pilastro del moderno equilibrio tra trasparenza e riservatezza, in coerenza con i principi costituzionali ed eurounitari di tutela dei diritti fondamentali.

Prassi e linee guida

Dipartimento Funzione Pubblica

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Domande frequenti

Quali documenti sono esclusi dall'accesso?

Documenti coperti da segreto di Stato (L. 124/2007) e altri segreti di legge, procedimenti tributari (regime speciale), atti normativi e generali (pianificazione, programmazione), documenti con informazioni psicoattitudinali in procedure selettive. Le esclusioni sono tassative e di stretta interpretazione.

Possono esserci ulteriori esclusioni?

Sì, le singole amministrazioni possono individuare, con regolamento, ulteriori categorie di documenti sottratti all'accesso. Tipicamente: indagini di polizia giudiziaria, dati personali sensibili, segreti aziendali di terzi, comunicazioni interne riservate. Il regolamento deve essere proporzionato e pubblico.

L'accesso è garantito per la tutela giurisdizionale?

Sì, ex art. 24 c. 7. L'accesso ai documenti necessari per curare o difendere i propri interessi giuridici deve essere garantito, anche di fronte a limiti specifici (salvo segreto di Stato). Il principio si fonda sull'art. 24 Cost. e prevale sulle esclusioni ordinarie.

Come si bilancia accesso e tutela dei dati personali?

Attraverso il principio di proporzionalità. Il GDPR e il D.Lgs. 196/2003 integrano limiti, soprattutto per dati sensibili. L'accesso può essere modulato con oscuramento dei dati non strettamente necessari, accesso parziale, vincoli di utilizzo. Il Garante PDPF emette indicazioni operative.

Come si impugna il diniego di accesso?

Ricorso al TAR ex art. 116 c.p.a. entro 30 giorni, con rito accelerato. Il giudice verifica la sussistenza dei presupposti dell'esclusione, la proporzionalità del rifiuto, il rispetto della clausola di salvezza per la tutela giurisdizionale. La giurisprudenza è di favor per l'accesso.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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