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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi.
  • L'obbligo riguarda i conflitti anche solo potenziali: non occorre che il conflitto sia attuale, basta che possa incidere sull'imparzialità della decisione.
  • L'astensione è atto dovuto; la sua violazione è rilevante sul piano disciplinare, sull'integrità del provvedimento e ai fini della responsabilità erariale.
  • La disposizione, introdotta dalla L. 190/2012 (legge anticorruzione), traduce nel procedimento i principi di imparzialità ex art. 97 Cost. e prevenzione della corruzione.
  • Il conflitto va segnalato tempestivamente al superiore gerarchico, che valuta in concreto e adotta gli atti necessari (sostituzione, riassegnazione, eventuali misure disciplinari).

Testo dell'articoloVigente

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Commento

Il conflitto di interessi come patologia dell'azione amministrativa

L'art. 6-bis, introdotto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 (legge anticorruzione), ha codificato in modo esplicito un principio che la giurisprudenza prevalente aveva già da tempo affermato: chi è chiamato a esercitare una funzione pubblica deve essere imparziale, e dove l'imparzialità sia compromessa da interessi personali deve astenersi. La disposizione individua due categorie di soggetti tenuti all'obbligo: il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. L'obbligo è dunque ampio: copre l'intera catena decisionale, dall'istruttoria alla decisione finale, includendo le figure consultive e tecniche che, pur non decidendo direttamente, possono influenzare in modo significativo l'esito.

La nozione di conflitto di interessi: attuale e potenziale

L'art. 6-bis non si limita al conflitto attuale, ma copre anche quello potenziale. La giurisprudenza prevalente, in linea con le indicazioni dell'ANAC, intende per conflitto di interessi qualsiasi situazione che possa minare l'imparzialità del decisore: rapporti di parentela o affinità con il destinatario del provvedimento, rapporti di lavoro o di collaborazione, interessi economici diretti o indiretti, partecipazioni in società o associazioni, frequentazioni personali significative. La rilevanza del conflitto non dipende dalla effettiva influenza sull'esito, ma dalla mera idoneità a comprometterne la genuinità. È sufficiente la potenzialità: chi ha interessi diversi da quelli pubblici, anche solo potenziali, deve astenersi.

L'obbligo di astensione e la segnalazione

L'astensione è atto dovuto: il soggetto in conflitto non può proseguire l'attività e deve segnalare il proprio stato al superiore gerarchico. Il superiore valuta la situazione, sostituisce il soggetto e adotta ogni misura necessaria al regolare prosieguo del procedimento. La segnalazione deve essere tempestiva: ritardi o omissioni configurano illecito disciplinare. La giurisprudenza amministrativa ha ribadito che l'obbligo di astensione non ammette valutazioni di opportunità da parte del singolo: chi si trova in conflitto deve astenersi, anche se ritiene in coscienza di poter decidere con imparzialità. La regola è oggettiva, non soggettiva.

Effetti sul provvedimento e sul rapporto di servizio

La violazione dell'obbligo di astensione produce conseguenze su più piani. Sul piano del provvedimento, la giurisprudenza prevalente qualifica il vizio come eccesso di potere per sviamento o violazione del giusto procedimento; il provvedimento può essere annullato, anche d'ufficio ex art. 21-nonies L.241 se ne ricorrono i presupposti. Sul piano del rapporto di servizio, la violazione configura illecito disciplinare grave, sanzionato dai codici di comportamento (D.P.R. 62/2013) e dai contratti collettivi. Sul piano contabile, se la violazione ha causato danno all'erario, opera la responsabilità davanti alla Corte dei conti. Sul piano penale, in casi di particolare gravità, possono configurarsi reati contro la PA (art. 323 c.p. abuso d'ufficio, oggi nella formulazione successiva alle riforme 2020-2024, art. 318 c.p. corruzione per l'esercizio della funzione, ecc.).

Conflitto di interessi e Piano triennale di prevenzione della corruzione

L'art. 6-bis si inserisce in un più ampio sistema di prevenzione della corruzione disegnato dalla L. 190/2012: il Piano nazionale anticorruzione (PNA) dell'ANAC, i Piani triennali (PTPCT) di ogni amministrazione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il codice di comportamento. L'astensione per conflitto è uno degli strumenti centrali della prevenzione: insieme alla rotazione del personale, all'incompatibilità (D.Lgs. 39/2013), agli obblighi di trasparenza patrimoniale per i dirigenti (D.Lgs. 33/2013), costituisce un argine alla cattura dell'interesse pubblico da parte di interessi privati. L'ANAC ha emanato linee guida operative che declinano la nozione di conflitto e le procedure di segnalazione, alle quali ogni PA fa riferimento nei propri codici interni.

Coordinamento sistematico con la L.241 e con il diritto amministrativo

L'art. 6-bis si lega all'art. 5 (responsabile del procedimento), all'art. 6 (suoi compiti), agli artt. 16 e 17 (pareri e valutazioni tecniche), al codice di comportamento dei dipendenti pubblici, alla disciplina dell'autotutela (art. 21-nonies, perché un provvedimento adottato in conflitto può essere annullato d'ufficio). Sul piano comparato, è la traduzione italiana del principio europeo di buona amministrazione (art. 41 Carta diritti UE) e della giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'imparzialità delle decisioni amministrative. Il rispetto effettivo dell'art. 6-bis è oggi sindacabile non solo in sede giurisdizionale, ma anche in sede di controllo ANAC e di valutazione delle performance dirigenziali: la prevenzione della corruzione non è più un'attività residuale, ma un pilastro dell'azione amministrativa moderna.

Prassi e linee guida

Domande frequenti

Quando scatta l'obbligo di astensione?

Ogni volta che il responsabile del procedimento o un titolare di ufficio coinvolto nell'istruttoria o nella decisione si trova in una situazione, anche potenziale, di conflitto con l'interesse pubblico: rapporti familiari, economici, di lavoro o personali con i destinatari del provvedimento.

Basta un conflitto potenziale o serve quello attuale?

Basta il conflitto potenziale. L'art. 6-bis impone l'astensione anche quando il conflitto non si sia ancora tradotto in un'effettiva influenza sulla decisione: è sufficiente l'idoneità a comprometterne la genuinità per far scattare l'obbligo.

A chi va segnalato il conflitto?

Al superiore gerarchico, tempestivamente. Il superiore valuta la situazione, sostituisce il soggetto in conflitto e adotta gli atti necessari per il regolare prosieguo del procedimento. Le procedure interne sono dettagliate nel codice di comportamento e nel PTPCT dell'ente.

Cosa rischia chi viola l'obbligo di astensione?

Conseguenze disciplinari (illecito grave), erariali (se il provvedimento ha causato danno all'erario), procedimentali (annullabilità dell'atto) e, in casi gravi, penali (abuso d'ufficio o reati contro la PA). Il provvedimento può essere annullato anche d'ufficio ex art. 21-nonies.

Il conflitto di interessi annulla automaticamente il provvedimento?

Non automaticamente, ma costituisce vizio del procedimento sindacabile dal giudice amministrativo come violazione di legge e eccesso di potere. La giurisprudenza valuta in concreto se il conflitto ha inciso sull'imparzialità; tipicamente annulla quando la violazione è palese e seria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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