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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 2-bis disciplina la responsabilità da ritardo della PA: il danno ingiusto cagionato dalla violazione dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento è risarcibile.
  • Si tratta di responsabilità extracontrattuale qualificata: presuppone la prova del danno, del nesso causale e dell'elemento soggettivo, ma non richiede l'illegittimità del provvedimento finale.
  • Il danno da mero ritardo è risarcibile anche quando il provvedimento sia tardivamente favorevole, perché il bene tutelato è il tempo come componente del risultato amministrativo.
  • L'indennizzo da ritardo (comma 1-bis), nei procedimenti ad istanza di parte e nelle materie indicate dalla legge, è automatico e prescinde dalla prova del danno: spetta per il solo fatto del superamento del termine.
  • La domanda di risarcimento si propone davanti al giudice amministrativo in via autonoma o congiuntamente all'azione di annullamento, nei termini dell'art. 30 c.p.a.

Testo dell'articoloVigente

1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunciarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento.

Commento

La responsabilità da ritardo: una svolta nella tutela del cittadino

L'art. 2-bis, introdotto dalla L. 69/2009, ha completato la disciplina del termine di conclusione del procedimento con la previsione di una responsabilità specifica della PA per il danno ingiusto cagionato dalla sua violazione. La norma ha codificato in modo esplicito un principio che la giurisprudenza prevalente, sull'onda della sentenza n. 500/1999 delle Sezioni Unite di Cassazione sulla risarcibilità degli interessi legittimi, andava ormai elaborando: il tempo dell'azione amministrativa è bene giuridico autonomo, la cui violazione genera responsabilità anche quando l'esito finale del procedimento sia favorevole al privato. Il valore sistematico della disposizione è considerevole: chiude il cerchio aperto dall'art. 2 (obbligo di concludere il procedimento entro un termine certo), trasformando l'inadempimento procedimentale in una fattispecie costitutiva di responsabilità, e completa l'evoluzione storica del diritto amministrativo italiano dalla mera azione di annullamento alla piena tutela risarcitoria.

Natura e presupposti della responsabilità

La responsabilità configurata dall'art. 2-bis ha natura extracontrattuale, riconducibile all'art. 2043 c.c., ma con tratti propri legati al rapporto procedimentale. La giurisprudenza amministrativa parla di responsabilità da contatto sociale qualificato: il cittadino che entra in contatto con la PA non è terzo estraneo, ma soggetto inserito in un rapporto regolato dalla legge che impone obblighi di correttezza, buona fede e tempestività. Il presupposto è dunque la violazione dolosa o colposa del termine, il danno effettivamente subito (anche di natura economica per la mancata realizzazione di iniziative imprenditoriali, di natura morale o esistenziale per i procedimenti di rilievo personale) e il nesso causale tra ritardo e pregiudizio.

L'elemento soggettivo: dolo o colpa

L'art. 2-bis richiede il dolo o la colpa dell'amministrazione. La colpa va valutata in concreto: non basta il mero superamento del termine, ma occorre l'inosservanza delle regole di diligenza, prudenza, perizia e di rispetto delle norme sull'organizzazione. La giurisprudenza ha chiarito che, di fronte al ritardo, opera una sorta di presunzione di colpa: spetta all'amministrazione dimostrare che il ritardo è dipeso da fattori esterni, da complessità istruttoria oggettiva, da carenze strutturali non imputabili al singolo procedimento. La logica è quella del fatto colposo aggravato dalla violazione di una norma comportamentale specifica.

Il danno da mero ritardo

Il punto più innovativo della norma è la risarcibilità del danno da mero ritardo: si risarcisce non solo il danno conseguente all'illegittimità del provvedimento finale, ma anche quello derivante dal solo fatto che la decisione, pur legittima, sia stata adottata in ritardo. Si pensi all'imprenditore che, in attesa dell'autorizzazione, perde una commessa o un contratto; al cittadino che, in attesa del titolo edilizio, sostiene costi di magazzino o di affitto di immobili alternativi. La giurisprudenza esige peraltro la prova rigorosa del danno e del nesso causale, mantenendo argini contro pretese risarcitorie pretestuose. Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dal momento in cui il danno si è prodotto.

L'indennizzo da ritardo: una tutela rafforzata

Il comma 1-bis, introdotto dal D.L. 69/2013 (decreto del fare), ha aggiunto una forma di tutela ulteriore: l'indennizzo da ritardo. Nei procedimenti ad istanza di parte rientranti nelle materie individuate con regolamenti governativi e di Stato, il superamento del termine fa nascere un diritto all'indennizzo, automatico, di importo predeterminato (oggi 30 euro per ogni giorno di ritardo, con tetto a 2.000 euro). L'indennizzo non sostituisce il risarcimento e non richiede prova del danno: spetta per il solo decorso del termine. Il pagamento è disposto dal titolare del potere sostitutivo ex art. 2 c. 9-bis. È una misura di moral suasion economica, che mira a incentivare il rispetto dei tempi più che a compensare il privato.

Tutela giurisdizionale e rapporti con il c.p.a.

La domanda di risarcimento per ritardo si propone davanti al giudice amministrativo, nell'ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. Il termine per la proposizione è di centoventi giorni dalla scadenza del termine procedimentale o, se successivo, dalla conoscenza del provvedimento tardivo, ai sensi dell'art. 30 c.p.a. L'azione può essere proposta autonomamente o congiuntamente al ricorso per silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. La pronuncia sul risarcimento è di mera condanna; il quantum è quantificato in via equitativa quando non sia possibile la prova analitica. La giurisprudenza ammette anche il danno non patrimoniale nei procedimenti incidenti su diritti della persona, ad esempio in materia di cittadinanza, riconoscimento di status, accesso a prestazioni sanitarie. L'art. 2-bis si salda dunque con l'art. 1 c. 2-bis (buona fede e collaborazione) e con l'intera architettura di garanzia introdotta dalla L.241.

Prassi e linee guida

Dipartimento Funzione Pubblica

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Domande frequenti

Quando la PA è tenuta a risarcire per il ritardo?

Quando il danno è ingiusto, l'amministrazione ha agito con dolo o colpa e il ritardo ha causato un pregiudizio dimostrabile. Anche se il provvedimento finale è favorevole, il danno da mero ritardo è risarcibile se il tempo dell'azione amministrativa ha generato un pregiudizio economico o morale.

Cosa distingue indennizzo e risarcimento?

L'indennizzo (comma 1-bis) è un importo forfettario automatico nei procedimenti indicati dai regolamenti governativi (30 euro al giorno, max 2.000), senza prova del danno. Il risarcimento (comma 1) richiede prova di danno, colpa e nesso causale ma non ha limiti di importo predeterminati.

Davanti a quale giudice si chiede il risarcimento per ritardo?

Davanti al giudice amministrativo, nell'ambito della giurisdizione esclusiva ex art. 133 c.p.a. L'azione può essere autonoma o congiunta al ricorso per silenzio-inadempimento ex art. 117 c.p.a. Il termine è di 120 giorni ai sensi dell'art. 30 c.p.a.

Qual è il termine per agire?

Centoventi giorni dalla scadenza del termine procedimentale o dalla conoscenza del provvedimento tardivo, secondo l'art. 30 c.p.a. La prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento opera in via residuale per le ipotesi non soggette al rito amministrativo.

Si può chiedere il danno non patrimoniale?

Sì, quando il procedimento incide su diritti della persona o su beni di rilievo costituzionale (cittadinanza, status, salute, dignità). La giurisprudenza amministrativa lo riconosce con quantificazione equitativa, in linea con i principi della Corte di Cassazione sull'art. 2059 c.c.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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