← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 3-bis del CAD disciplina il diritto di accesso ai servizi on-line tramite identità digitale e l'obbligo di dotarsi di un «domicilio digitale». Il comma 01 riconosce a chiunque il diritto di fruire dei servizi digitali delle amministrazioni attraverso la propria identità digitale e mediante il punto di accesso telematico (art. 64-bis). Il comma 1 introduce un obbligo differenziato per categorie: le pubbliche amministrazioni e i soggetti ex art. 2, comma 2, i professionisti iscritti ad albi e i soggetti iscritti al registro delle imprese devono avere un domicilio digitale nei pubblici elenchi (INI-PEC per imprese e professionisti; IPA per le PA). Il comma 1-bis attribuisce ai privati la facoltà — non l'obbligo — di eleggere un domicilio digitale nell'indice di cui all'art. 6-quater. Il comma 1-ter regolamenta le modalità di elezione, prevedendo che le persone fisiche possano farlo tramite il servizio dell'art. 64-bis, attraverso l'ANPR o presso gli uffici anagrafici. Il comma 1-quater impone un obbligo di uso diligente del domicilio digitale e di aggiornamento tempestivo in caso di modifica. La norma coordina il sistema del domicilio digitale con l'identificazione elettronica prevista dal Regolamento eIDAS e con il trattamento dei dati personali regolato dal GDPR, garantendo che le comunicazioni a valore legale transitino su canali certificati.

Testo dell'articoloVigente

Art. 3 bis D.Lgs. 82/2005 CAD — Identità digitale e Domicilio digitale

In vigore dal 01/01/2006

01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, tramite la propria identità digitale e anche attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo

64-bis. (29)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o

6-ter. 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere o modificare il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo

6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'articolo 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1, 1-bis e 4-quinquies sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis , di quello reso disponibile on-line dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62, ovvero recandosi presso l'ufficio anagrafe del proprio comune di residenza.

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida. Con le stesse Linee guida, fermo restando quanto previsto ai commi 3-bis e 4-bis, sono definite le modalità di gestione e di aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6-quater anche nei casi di decesso del titolare del domicilio digitale eletto o di impossibilità sopravvenuta di avvalersi del domicilio.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 .

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è attribuito un domicilio digitale ovvero altre modalità con le quali, anche per superare il divario digitale, i documenti possono essere messi a disposizione e consegnati a coloro che non hanno accesso ad un domicilio digitale.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato ((. Per la violazione della presente disposizione si applica l'articolo 18-bis)) . (28)

4-bis. Fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti su cui è apposto a stampa il contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis o l'indicazione a mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma autografa ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ovvero un avviso con le indicazioni delle modalità con le quali i suddetti documenti sono messi a disposizione e consegnati al destinatario.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto come documento nativo digitale ed è disponibile presso l'amministrazione. (28)

4-quater. La copia analogica con l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in sostituzione della firma autografa ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , soddisfa le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

4-quinquies. È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (21)

Commento

L'articolo 3-bis costituisce il perno dell'architettura identitaria e comunicativa del CAD. La distinzione tra soggetti obbligati (PA, professionisti iscritti ad albi, imprese registrate) e soggetti facoltativi (persone fisiche e privati non obbligati) riflette una scelta legislativa di graduale digitalizzazione: chi opera nel circuito professionale o imprenditoriale deve garantire alla controparte pubblica un canale di comunicazione telematica certificato e aggiornato; il semplice cittadino conserva invece la libertà di scelta, pur potendo fruire dei vantaggi derivanti dall'elezione volontaria di un domicilio digitale. La gestione dell'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche è affidata ad AgID attraverso l'infrastruttura delle Camere di commercio, creando un sistema integrato con l'ANPR (art. 62).

Il domicilio digitale — nella prassi coincidente con un indirizzo PEC o con un servizio equivalente — ha effetti giuridici equiparati alla residenza fisica per le comunicazioni e le notifiche. Le notifiche a valore legale inviate al domicilio digitale iscritto nei pubblici elenchi si presumono conoscibili dal destinatario dal momento in cui diventano disponibili nella casella, salvo prova contraria ex art. 6 CAD. Questo meccanismo interagisce con le disposizioni processuali civili (art. 149-bis c.p.c.) e con quelle fiscali in materia di notifica degli atti impositivi (art. 60 D.P.R. 600/1973). La cancellazione d'ufficio in caso di domicilio non più attivo tutela l'affidabilità del sistema.

Sul versante del diritto europeo, il domicilio digitale si integra con il «qualified electronic registered delivery service» del Regolamento eIDAS (art. 43 ss.), che assicura l'interoperabilità transfrontaliera delle comunicazioni a valore legale. Il GDPR incide sulla gestione dei dati anagrafici e dei recapiti presenti nei pubblici elenchi, imponendo ad AgID e alle Camere di commercio di applicare le garanzie di protezione dei dati by design nella costruzione e nel mantenimento degli indici, con particolare attenzione alle richieste di rettifica e cancellazione formulate dai titolari.

Casi pratici

Caso 1: Notifica di un atto amministrativo al domicilio digitale dell'impresa

Un'amministrazione comunale notifica un'ordinanza di demolizione a una società a responsabilità limitata al domicilio PEC iscritto nel registro delle imprese (INI-PEC). La società sostiene di non avere ricevuto la comunicazione perché la casella PEC era piena. Applicando l'articolo 3-bis, comma 1-quater, l'obbligo di uso diligente del domicilio digitale ricade sul titolare: la casella satura equivale a mancata ricezione imputabile al destinatario. La notifica si intende perfezionata e i termini per impugnare decorrono dal giorno in cui il messaggio è stato reso disponibile, anche se non consultato.

Caso 2: Elezione del domicilio digitale da parte di un privato cittadino

Un pensionato desidera ricevere tutte le comunicazioni della propria regione in formato digitale per evitare raccomandate cartacee. Ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 1-bis e 1-ter, può eleggere volontariamente un domicilio digitale nell'indice di cui all'art. 6-quater recandosi allo sportello anagrafico del proprio comune o tramite il servizio ANPR online. Una volta iscritto, tutte le comunicazioni istituzionali a valore legale indirizzate a quel domicilio producono i medesimi effetti giuridici di una notifica tradizionale, con vantaggi di velocità e tracciabilità.

Domande frequenti

Un professionista iscritto a un ordine è obbligato ad avere un domicilio digitale?

Sì. L'articolo 3-bis, comma 1 impone l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco INI-PEC a tutti i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi. L'inadempimento espone alla comunicazione tramite altri canali e può rilevare disciplinarmente.

Cosa succede se il domicilio digitale risulta inattivo?

Il comma 1-bis dell'articolo 3-bis prevede la cancellazione d'ufficio dall'indice di riferimento secondo le modalità fissate nelle Linee guida AgID. Il titolare è tenuto a comunicare ogni modifica e a garantire il funzionamento del recapito, pena la perdita degli effetti giuridici delle comunicazioni ivi inviate.

Un cittadino straniero residente in Italia può eleggere un domicilio digitale?

Sì. La norma non limita la facoltà di elezione ai soli cittadini italiani. Tuttavia, le modalità pratiche dipendono dal tipo di strumento di identità digitale disponibile: i cittadini UE possono usare le identità notificate eIDAS; per i cittadini extra-UE occorre verificare le specifiche Linee guida AgID.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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