In sintesi
- Restano ferme le disposizioni del R.D. 28 marzo 1929, n. 49 e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori del sistema tavolare.
- Sistema tavolare: pubblicità immobiliare costitutiva (non dichiarativa) vigente in Trentino-Alto Adige, Trieste, Gorizia, parte della provincia di Udine, ex territori asburgici.
- Le formalità si chiamano «intavolazioni» (trasferimenti), «annotazioni» (vincoli), «iscrizioni» (ipoteche): hanno effetto costitutivo del diritto, non meramente dichiarativo.
- Le imposte ipo/catastali si applicano comunque secondo il TU 347/1990, ma le formalità seguono la procedura tavolare locale (libro fondiario, giudice tavolare).
- Dal 2027 confluirà nell'art. 86 D.Lgs. 1.8.2025 n. 123.
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Art. 20 Ipot. Cat. – Disciplina dei libri fondiari
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 — testo aggiornato
1. Restano ferme le disposizioni del regio decreto 28 marzo 1929, n. 49, e successive modificazioni, per le formalità relative agli immobili situati nei territori ivi indicati.
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Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
L'art. 20 è una norma di salvaguardia territoriale: in alcuni territori italiani (le ex province austriache annesse dopo il 1918) vige un sistema di pubblicità immobiliare diverso da quello del resto d'Italia, il sistema tavolare, retto dal R.D. 28 marzo 1929 n. 49. L'art. 20 chiarisce che le disposizioni del R.D. 49/1929 restano ferme per le formalità tavolari, mentre le imposte ipo/catastali si applicano comunque secondo il TU 347/1990. È una norma di coordinamento per garantire l'omogeneità del prelievo tributario in presenza di sistemi pubblicitari diversi.
I territori del sistema tavolare
Il sistema tavolare vige nelle province di Trento e Bolzano (Trentino-Alto Adige), nella provincia di Trieste, nella provincia di Gorizia e in parte della provincia di Udine (Tarvisiano e Valli del Natisone — ex Litorale austriaco). Sono i territori che facevano parte dell'Impero austro-ungarico fino al 1918 e che, all'atto dell'annessione all'Italia, mantennero per consuetudine il sistema tavolare introdotto dal Codice civile austriaco (ABGB) del 1811 e dalla legge tavolare del 1871. Il R.D. 49/1929 ha codificato il regime in Italia, mantenendolo in vita per ragioni di certezza dei diritti acquisiti.
La pubblicità costitutiva tavolare
La differenza fondamentale fra sistema tavolare e sistema della trascrizione (Codice civile italiano, libro VI, titolo I) è la natura costitutiva della pubblicità tavolare: l'atto di compravendita, donazione, costituzione di servitù o di ipoteca non produce effetti reali fra le parti se non viene intavolato (cioè iscritto nel libro fondiario tenuto dall'Ufficio del Libro Fondiario presso il Tribunale competente). Nel sistema italiano ordinario, invece, la trascrizione ha effetto dichiarativo: il diritto si trasferisce con il consenso (art. 1376 c.c.) e la trascrizione serve solo a rendere opponibile l'acquisto ai terzi.
Le formalità tavolari e la loro tassazione
Le formalità tavolari hanno una nomenclatura propria: intavolazione (per i trasferimenti, equivalente alla trascrizione), annotazione (per i vincoli temporanei, sequestri, pignoramenti), iscrizione (per le ipoteche). L'art. 20 chiarisce che, pur essendo procedurali diverse, esse sono assoggettate alle stesse imposte ipo/catastali previste dal TU 347/1990 con le aliquote e le misure ordinarie. Significa che l'acquirente di un immobile a Bolzano paga le stesse ipo/catastali dell'acquirente di un immobile a Milano: 2% per la trascrizione (intavolazione), 1% per la catastale, oppure €200 fissi nei casi previsti.
Il giudice tavolare
Una peculiarità del sistema tavolare è l'intervento del giudice tavolare: ogni intavolazione/iscrizione è preceduta da un decreto del giudice tavolare che verifica la regolarità dell'atto e ne dispone l'inserimento nel libro fondiario. Non è un controllo notarile a posteriori (come nella trascrizione italiana), ma un controllo giudiziario preventivo. La conseguenza pratica è che le tempistiche tavolari sono talora più lente (settimane invece di giorni), ma la sicurezza del titolo è maggiore: una volta intavolato, il diritto è incontestabile salvo cause di nullità dell'atto.
Aliquote e misura: identità con il sistema generale
Nel territorio tavolare le aliquote ipo/cat sono identiche al resto d'Italia. Per una compravendita abitativa tra privati a Trento, paghi €50 di ipotecaria fissa + €50 di catastale fissa, esattamente come a Bologna. Per un mutuo con ipoteca su un capannone a Bolzano paghi il 2% di ipotecaria su importo iscritto, esattamente come a Verona. Le ipo/catastali successorie sono 2% + 1% sul valore catastale anche per le successioni con immobili tavolari. La differenza è solo procedurale: presentazione delle istanze al Tribunale (Ufficio del Libro Fondiario) anziché all'Agenzia delle Entrate – SPI, intervento del giudice tavolare, tempi di intavolazione.
Riforma 2027
L'art. 86 del D.Lgs. 1.8.2025 n. 123 (riordino TU tributi indiretti) conferma la salvaguardia del regime tavolare: anche dal 1° gennaio 2027 le formalità del libro fondiario saranno disciplinate dal R.D. 49/1929 mentre l'imposizione sarà quella ordinaria. Non sono previste modifiche di sistema. La scelta legislativa di mantenere il dualismo riflette il rispetto delle particolarità storico-giuridiche dei territori asburgici e l'efficacia provata del sistema tavolare per la certezza dei rapporti immobiliari.
Operatività pratica per il professionista
Il commercialista o il notaio che opera (anche occasionalmente) su immobili tavolari deve coordinarsi con il notaio tavolare o un avvocato del foro locale, perché la procedura richiede competenze specifiche (redazione dell'istanza tavolare, comparizione davanti al giudice, modulistica del libro fondiario). Sotto il profilo tributario, invece, il calcolo delle imposte ipo/catastali è identico: lo stesso F24 ELIDE, le stesse aliquote, le stesse esenzioni e agevolazioni (prima casa, ETS, ecc.). La voltura catastale è automatica con la centralizzazione del Catasto presso l'Agenzia delle Entrate.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
In Trentino-Alto Adige le ipo/catastali sono diverse?
No: le aliquote e le misure dell'imposta ipo/catastale sono identiche al resto d'Italia (2%+1% proporzionali, €50+€50 prima casa, €200+€200 fissi nei casi previsti). Cambia solo la procedura di pubblicità immobiliare: sistema tavolare con libro fondiario e giudice tavolare invece di trascrizione semplice.
Cosa significa «pubblicità costitutiva tavolare»?
Nel sistema tavolare (Trentino, Trieste, Gorizia, parte di Udine, ex territori austriaci) il trasferimento del diritto reale immobiliare avviene SOLO con l'intavolazione nel libro fondiario, decretata dal giudice tavolare. Nel resto d'Italia, invece, il trasferimento avviene con il consenso (art. 1376 c.c.) e la trascrizione ha valore solo dichiarativo verso terzi.
Devo presentare l'istanza all'Agenzia Entrate o al Tribunale?
Nei territori tavolari, l'istanza di intavolazione/iscrizione si presenta all'Ufficio del Libro Fondiario presso il Tribunale competente. Le imposte ipo/catastali si versano comunque tramite F24 ELIDE con i codici tributo ordinari. La voltura catastale è gestita dall'Agenzia delle Entrate – Catasto.
Comprando una casa a Bolzano i tempi sono più lunghi?
Sì: l'intervento del giudice tavolare allunga le tempistiche rispetto alla trascrizione italiana (settimane invece di giorni). In compenso la sicurezza del titolo è maggiore: una volta intavolato, il diritto è opponibile a tutti e difficilmente impugnabile, salvo nullità dell'atto.
Le agevolazioni prima casa valgono anche nel sistema tavolare?
Sì: tutte le agevolazioni tributarie (prima casa, giovani sotto 36 anni, leasing immobiliare, ETS) si applicano identicamente nei territori tavolari. La differenza è solo procedurale, non tributaria. L'acquirente con i requisiti versa €50+€50 di ipo/cat anche se l'atto è intavolato a Trento.