- L'art. 61 TUPI disciplina gli interventi correttivi quando il costo del personale pubblico devia dagli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio.
- Il MEF, su segnalazione dell'amministrazione competente, riferisce al Parlamento e propone misure correttive per ripristinare l'equilibrio.
- Le PA devono comunicare a Funzione Pubblica e MEF le controversie da cui possono derivare oneri aggiuntivi rilevanti per la finanza pubblica.
- La Presidenza del Consiglio puo intervenire nei processi ex art. 105 c.p.c. per tutelare l'interesse erariale.
- Le decisioni giurisdizionali esecutive che producono nuovi oneri sono comunicate al MEF, che riferisce al Parlamento entro 30 giorni.
- La norma e strumento di governance del costo del lavoro pubblico in chiave di sostenibilita finanziaria.
Art. 61 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – interventi correttivi del costo del personale
In vigore dal 9/5/2001
1. Fermo restando il disposto dell'articolo (( 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ,)) e successive modificazioni ed integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) , informato dall'amministrazione competente, ne riferisce al Parlamento, proponendo l'adozione di misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 )) .
1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative al rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell' articolo 105 del codice di procedura civile .
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero ((dell'economia e delle finanze)) . Ove tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese autorizzate, il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento, impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
3. Il Ministro ((dell'economia e delle finanze)) provvede, con la stessa procedura di cui al comma 2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica per la estensione generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa autorizzata.
Stesso numero, altri codici
- Art. 61 Codice Civile: Data della morte presunta
- Articolo 61 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 61 Codice del Consumo: Rinvio
- Articolo 61 Codice della Strada: Sagoma limite
- Articolo 61 Codice di Procedura Civile: Consulente tecnico
- Articolo 61 Codice di Procedura Penale: Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato
L'art. 61 del TUPI si colloca in una zona di confine: da un lato e norma di contabilita pubblica, dall'altro e norma di pubblico impiego. La sua funzione e presidiare la sostenibilita del costo del personale, evitando che scostamenti dagli stanziamenti previsti dal bilancio dello Stato (o dai bilanci degli enti) si traducano in sforamenti incontrollati con effetti sulla finanza pubblica complessiva. Il rinvio iniziale all'art. 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita e finanza pubblica) e diretto a saldare il TUPI alla disciplina generale del bilancio dello Stato.
Inquadramento normativo
La norma rientra nel Capo III del titolo III del TUPI, dedicato al controllo della spesa per il personale. Storicamente nasce nei primi anni '90 (D.Lgs. 29/1993) come reazione alle dinamiche inflazionistiche del costo del lavoro pubblico e si e progressivamente irrobustita con la riforma Brunetta (D.Lgs. 150/2009) e con la successiva sistemazione operata dal D.Lgs. 75/2017. La ratio e duplice: prevenire (commi 1 e 1-bis) e gestire ex post (commi 2 e 3) gli impatti delle variabili che possono incidere sulla spesa.
Il meccanismo preventivo (comma 1)
Quando si verifichino o siano semplicemente prevedibili scostamenti rispetto agli stanziamenti per il personale, il Ministro dell'Economia, informato dall'amministrazione competente, riferisce al Parlamento proponendo misure correttive idonee a ripristinare l'equilibrio del bilancio. La norma fa leva su un meccanismo di trasparenza istituzionale: il monitoraggio interno (amministrazione + MEF) si traduce in un reporting parlamentare che attiva, se necessario, l'iter legislativo. Il legislatore non disegna la misura correttiva tipo; lascia al MEF e al Parlamento la scelta dello strumento (blocco delle assunzioni, taglio del fondo accessorio, modifica della contrattazione integrativa, ecc.).
L'allerta giudiziaria (commi 1-bis, 2 e 3)
Il legislatore prende atto che molte distorsioni di spesa derivano da contenziosi seriali (mansioni superiori, progressioni economiche, indennita accessorie). Il comma 1-bis impone alle PA di comunicare a Funzione Pubblica e MEF l'esistenza di controversie da cui possono derivare oneri rilevanti per il numero dei soggetti coinvolti o per gli effetti sistemici sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio puo intervenire nei giudizi ai sensi dell'art. 105 c.p.c. (intervento principale o adesivo), strumento processuale che consente all'amministrazione centrale di partecipare a giudizi pendenti per tutelare l'interesse erariale ed evitare effetti seriali di pronunce sfavorevoli. I commi 2 e 3 disegnano poi una procedura speciale: quando una decisione giurisdizionale esecutiva (sentenza della Corte costituzionale o di altra autorita giurisdizionale) genera nuovi o maggiori oneri, il MEF riferisce al Parlamento entro 30 giorni, sollecitando il Governo a varare una disciplina d'urgenza per ripristinare i limiti di spesa.
Operativita pratica per il responsabile finanziario PA
Dal punto di vista operativo, l'art. 61 impone alle amministrazioni un dovere di early warning. Il responsabile del personale e quello della ragioneria devono: i) monitorare lo scostamento mese per mese rispetto agli stanziamenti per spese di personale; ii) intercettare i contenziosi seriali (tipicamente in materia di buoni pasto, indennita di rischio, riconoscimento di livelli superiori) e segnalarli; iii) trasmettere tempestivamente sentenze costituzionali o pronunce che possano avere effetti su moltissimi rapporti di lavoro. La sottovalutazione del rischio si traduce in una doppia esposizione: per l'ente (oneri non previsti, sanzioni della Corte dei conti) e per il funzionario (responsabilita amministrativo-contabile per omessa segnalazione).
Rapporti con altre norme di sistema
L'art. 61 dialoga con: l'art. 40 TUPI (limiti alla contrattazione integrativa), l'art. 45 (trattamento economico), l'art. 65 e segg. (controlli della Corte dei conti), nonche con la legislazione di finanza pubblica (L. 196/2009 e art. 81 Cost.). E coerente con il principio costituzionale di equilibrio di bilancio introdotto con la L. cost. 1/2012 e con il sindacato della Corte dei conti sulla copertura finanziaria della contrattazione collettiva.
Rischi e responsabilita
La principale criticita della disposizione e la sua effettivita: in passato e stata applicata in modo intermittente, con segnalazioni episodiche. Il legislatore ha rafforzato il meccanismo con il D.Lgs. 75/2017, ma la giurisprudenza contabile e amministrativa continua a sottolineare la necessita di un monitoraggio continuo. Per il dirigente che si trovi a gestire un contenzioso seriale, l'omessa comunicazione al MEF e alla Funzione Pubblica puo costituire elemento di valutazione negativa in sede di responsabilita dirigenziale (art. 21 TUPI) e di responsabilita erariale, soprattutto quando il danno alla finanza pubblica era prevedibile.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Chi deve segnalare uno scostamento dagli stanziamenti per il personale?
La singola amministrazione che ne viene a conoscenza ha l'obbligo di informare il MEF, che a sua volta riferisce al Parlamento. Si tratta di un dovere di early warning previsto dal comma 1 dell'art. 61 TUPI.
Cosa deve comunicare una PA al MEF e a Funzione Pubblica?
Ai sensi del comma 1-bis vanno segnalate tutte le controversie relative al rapporto di lavoro dalla cui soccombenza possano derivare oneri aggiuntivi rilevanti per la finanza pubblica, sia per il numero di soggetti coinvolti sia per l'impatto sistemico.
In quali casi la Presidenza del Consiglio puo intervenire nel processo?
L'art. 105 c.p.c. consente al Dipartimento della Funzione Pubblica, d'intesa con il MEF, di intervenire nelle cause pendenti per tutelare l'interesse pubblico e contenere effetti seriali di eventuali soccombenze.
Cosa succede quando una sentenza della Corte costituzionale produce nuovi oneri?
Il MEF, entro trenta giorni dalla pubblicazione, presenta una relazione al Parlamento e Governo e Parlamento devono definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina per ripristinare i limiti della spesa globale autorizzata.
Quali responsabilita derivano dall'omessa segnalazione di un contenzioso seriale?
Il dirigente puo incorrere in responsabilita dirigenziale ex art. 21 TUPI e in responsabilita amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti, soprattutto se il danno era prevedibile e l'omissione e stata causalmente rilevante.