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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L'art. 60 TUPI disciplina il sistema di controllo del costo del lavoro pubblico, accentrato sul MEF - Ragioneria generale dello Stato d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica.
  • Tutte le amministrazioni pubbliche devono presentare entro maggio di ogni anno il Conto Annuale delle spese di personale, corredato da relazione gestionale sui risultati raggiunti.
  • L'obbligo di rilevazione è esteso a enti pubblici economici, società partecipate non quotate, enti che producono servizi di pubblica utilità e concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
  • La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sull'andamento della spesa per il personale e dispone verifiche su settori specifici a richiesta.
  • I servizi ispettivi di finanza della Ragioneria possono effettuare visite ispettive sui contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando irregolarità alla Corte dei conti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 60 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Controllo del costo del lavoro

In vigore dal 9/5/2001

1. Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) ((- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)) , d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, definisce ((le modalità di acquisizione)) della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza ((presso le amministrazioni pubbliche)) , e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione ((, limitatamente al personale dipendente dei ministeri,)) a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ((al bilancio dello Stato)) . Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) ((- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato)) elabora, ((altresì, il)) conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, ((rilevate secondo le modalità)) di cui al comma

1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75 )) . Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), per via telematica.

3. Gli enti pubblici economici, le aziende ((e gli enti)) che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 , diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4, e la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica. (57)

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero ((dell'economia e delle finanze)) , anche su espressa richiesta del ((Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione)) , dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma

3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all' articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e all' articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 , sia i compiti di cui all' articolo 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93 .

6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze del Ministro delegato. L'Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, sull'efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull'esercizio dei poteri disciplinari, sull'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi ((…)) . Collabora alle verifiche ispettive di cui al comma

5. Nell'ambito delle proprie verifiche, l'Ispettorato può avvalersi della Guardia di Finanza che opera nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dalle leggi vigenti. Per le predette finalità l'Ispettorato si avvale altresì di un numero complessivo di dieci funzionari scelti tra esperti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, o comunque tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il quale si applicano l' articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e l'articolo 56, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e successive modificazioni. Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo

53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

L'articolo 60 del TUPI è il cuore del sistema di monitoraggio della spesa per il personale pubblico: definisce architettura, soggetti competenti, flussi informativi e poteri ispettivi attraverso cui lo Stato controlla il costo aggregato del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Il suo corretto adempimento è condizione necessaria per la sostenibilità della finanza pubblica e per la trasparenza dei conti del settore allargato.

Inquadramento normativo e ratio

La norma si inserisce in un disegno organico che comprende anche gli artt. 60-bis (controllo della contrattazione integrativa), 60-ter (trasparenza dei contratti), 60-quater (specificità di alcune categorie) e 60-quinquies (estensione al sistema scolastico). La ratio è duplice: da un lato garantire la conoscibilità della spesa di personale aggregata, indispensabile per la programmazione di bilancio e per le valutazioni di rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli europei; dall'altro assicurare la verificabilità del rispetto dei vincoli normativi e contrattuali in materia retributiva.

Soggetti coinvolti e flussi informativi

Il sistema vede coinvolti più soggetti istituzionali, con ruoli distinti ma coordinati.

  • MEF - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS), d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce le modalità di acquisizione della consistenza del personale (in servizio e in quiescenza) e delle relative spese, inclusi gli oneri previdenziali e le entrate contributive. Per i ministeri tale rappresentazione confluisce in allegati al bilancio dello Stato a preventivo e consuntivo.
  • La RGS elabora il Conto Annuale, evidenziando anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali per il personale statale.
  • Le amministrazioni pubbliche trasmettono entro maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica (per il tramite della RGS), il Conto Annuale corredato da relazione sulla gestione del personale e sui risultati raggiunti rispetto agli obiettivi normativi e di programmazione.
  • Le informazioni sono comunicate per via telematica anche a UPI, ANCI e UNCEM per il coordinamento del comparto degli enti locali.
Ambito soggettivo esteso al settore pubblico allargato

Il comma 3 estende l'obbligo di comunicazione del costo del personale a una platea ampia, oltre le PA in senso stretto: enti pubblici economici, aziende ed enti che producono servizi di pubblica utilità, società non quotate partecipate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 3, L. 196/2009 (diverse dalle emittenti strumenti finanziari quotati e loro controllate), enti e aziende ex art. 70, comma 4 TUPI e la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. La comunicazione riguarda sia il lavoro dipendente sia quello autonomo, in coerenza con la nozione di perimetro consolidato della spesa pubblica.

Ruolo della Corte dei conti e potere ispettivo

La Corte dei conti, in sede di controllo, riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati disponibili presso le amministrazioni. Su richiesta del Parlamento o di propria iniziativa, può predisporre relazioni in corso d'anno su materie, settori o interventi specifici.

La RGS, anche su impulso del Ministro per la pubblica amministrazione, dispone visite ispettive attraverso i Servizi ispettivi di finanza del proprio Dipartimento, coordinandosi con altri servizi ispettivi. L'oggetto è la valutazione delle spese, con particolare riguardo agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati. Le irregolarità riscontrate sono denunciate alla Corte dei conti, con possibile attivazione di responsabilità erariale per i dirigenti e i funzionari coinvolti nella formazione o nell'esecuzione dei contratti.

Profili operativi e responsabilità

Per il responsabile del personale di una pubblica amministrazione l'art. 60 implica obblighi pratici puntuali:

  • predisposizione tempestiva del Conto Annuale entro maggio, con dati verificati e coerenti con il bilancio consuntivo;
  • elaborazione della relazione gestionale sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati;
  • conservazione documentale degli atti istruttori in vista di possibili visite ispettive della RGS;
  • raccordo con il collegio dei revisori ex art. 40-bis per la certificazione della contrattazione integrativa.

L'omessa o tardiva trasmissione del Conto Annuale può integrare profili di responsabilità dirigenziale ex art. 21 TUPI e amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti, oltre a precludere l'avvio di procedure assunzionali ex art. 6 TUPI.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA

Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.it

Gazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria

Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.it

Domande frequenti

Entro quando deve essere trasmesso il Conto Annuale del personale ex art. 60 TUPI?

Le amministrazioni pubbliche devono presentare il Conto Annuale entro il mese di maggio di ogni anno alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, corredato dalla relazione sulla gestione del personale e sugli obiettivi raggiunti.

Quali soggetti sono tenuti alla comunicazione del costo del personale oltre le PA in senso stretto?

Il comma 3 dell'art. 60 estende l'obbligo a enti pubblici economici, aziende ed enti che producono servizi di pubblica utilità, società non quotate partecipate direttamente o indirettamente dalle PA, enti e aziende ex art. 70 comma 4 TUPI, e alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, sia per il lavoro dipendente sia per quello autonomo.

Quali sono i poteri ispettivi previsti dall'art. 60 TUPI?

Il MEF dispone visite ispettive a cura dei Servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in coordinamento con altri servizi analoghi, per valutare le spese di personale con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati. Le irregolarità riscontrate sono denunciate alla Corte dei conti, che può attivare l'azione di responsabilità erariale.

Cosa accade se un'amministrazione non trasmette tempestivamente il Conto Annuale?

L'omessa o tardiva trasmissione può integrare responsabilità dirigenziale ex art. 21 TUPI (con effetti sulla retribuzione di risultato) e responsabilità amministrativo-contabile davanti alla Corte dei conti. Inoltre il mancato adempimento può precludere l'avvio di procedure assunzionali ex art. 6 TUPI, in coerenza con la disciplina del Piano integrato di attività e organizzazione.

Il Conto Annuale serve solo a fini statistici o ha rilievo gestionale?

Ha rilievo gestionale e di programmazione. La Corte dei conti utilizza i dati per il referto annuale al Parlamento sulla gestione delle risorse destinate al personale e la Ragioneria li impiega per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e per orientare le linee di indirizzo sui fabbisogni di personale ex art. 6-ter TUPI.

Fonti consultate: 3 fontei verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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