- In ogni amministrazione dello Stato e istituito il ruolo dei dirigenti, articolato in prima e seconda fascia con sezioni di specialita tecnica.
- I dirigenti di seconda fascia accedono tramite i meccanismi dell'art. 28 (concorso pubblico e corso-concorso SNA).
- Transitano in prima fascia dopo cinque anni di funzioni dirigenziali generali senza misure di responsabilita ex art. 21.
- Il transito avviene nei limiti dei posti disponibili e con criteri di precedenza (data maturazione, anzianita).
- La mobilita dirigenziale e assicurata ex art. 30 TUPI, privilegiando continuita dei rapporti e libera scelta del dirigente.
- Il Dipartimento della Funzione Pubblica cura una banca dati informatica dei ruoli delle amministrazioni statali.
Art. 23 D.Lgs. 165/2001 (TUPI) – Ruolo dei dirigenti
In vigore dal 9/5/2001
1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo
28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, ((nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto dei posti previsti dall'articolo 28-bis, comma 1)) , ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale. (33)
2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all' articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.
Stesso numero, altri codici
- Art. 23 Codice Civile: Annullamento e sospensione delle
- Articolo 23 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 23 Codice del Consumo: Trasparenza della pubblicità
- Articolo 23 Codice della Strada: Pubblicità sulle strade e sui veicoli
- Articolo 23 Codice di Procedura Civile: Foro per le cause tra soci e tra condomini
- Articolo 23 Codice di Procedura Penale: Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado
L'art. 23 del TUPI istituisce e disciplina il ruolo della dirigenza statale, articolata in due fasce, e ne governa la mobilita e il transito interno. La norma e essenziale per comprendere la struttura di carriera del dirigente pubblico statale e per individuare diritti, aspettative legittime e tutele in caso di violazione delle regole sulla progressione.
Inquadramento e struttura del ruolo
In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e istituito il ruolo dei dirigenti, distinto in prima e seconda fascia. La distinzione non e meramente burocratica: alla prima fascia sono affidati gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali (segretariati generali, dipartimenti, direzioni generali) e gli incarichi di vertice nelle agenzie e nelle strutture parificate. Alla seconda fascia spettano gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali non generali, di livello operativo. Il ruolo puo articolarsi in sezioni che garantiscano specificita tecniche (es. medici, ingegneri, statistici), in modo da coniugare le competenze professionali e le esigenze organizzative dell'amministrazione.
Accesso alla seconda fascia
I dirigenti di seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi dell'art. 28 TUPI: concorso pubblico per esami e corso-concorso bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA). Si tratta delle due vie ordinarie e tradizionali, presidiate dal principio costituzionale del concorso: la prima orientata a personale con esperienza nelle PA, la seconda a candidati esterni che entrano direttamente in ruolo dopo un percorso formativo intensivo. La pluralita di accessi mira a bilanciare valorizzazione interna e apertura al merito esterno.
Il transito alla prima fascia
Il transito alla prima fascia, in alternativa al concorso pubblico ex art. 28-bis (riservato al 50% dei posti vacanti per cessazione), avviene quando il dirigente di seconda fascia abbia ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti per almeno cinque anni. Sono due le condizioni: durata minima quinquennale e assenza di misure di responsabilita dirigenziale ex art. 21 TUPI (revoca incarico per mancato raggiungimento obiettivi o inosservanza direttive). Il transito opera nei limiti dei posti complessivamente disponibili, al netto di quelli riservati al concorso pubblico ex art. 28-bis, comma 1, ovvero alla prima disponibilita di posto utile. Criteri di precedenza: data di maturazione del quinquennio e, a parita, maggiore anzianita nella qualifica dirigenziale.
Diritto soggettivo al transito
La giurisprudenza di legittimita ha chiarito che, al maturare delle condizioni di legge, il dirigente di seconda fascia vanta un vero e proprio diritto soggettivo al transito, esercitabile davanti al giudice del lavoro ex art. 63 TUPI. Cio significa che l'amministrazione non puo discrezionalmente ritardare il passaggio in fascia superiore: deve riconoscerlo non appena si verifica la disponibilita di posto, applicando i criteri di precedenza. Il mancato riconoscimento espone alla condanna al ripristino della corretta posizione di ruolo e all'eventuale risarcimento del danno (mancato guadagno, mancata progressione, danno da chance).
Mobilita dirigenziale
Il comma 2 garantisce la mobilita dei dirigenti nei limiti dei posti disponibili, sulla base dell'art. 30 TUPI. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano - secondo il criterio di continuita dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente - gli effetti dei trasferimenti su mantenimento del rapporto previdenziale, TFR, stato giuridico legato all'anzianita di servizio e fondi di previdenza complementare. La libera scelta del dirigente e principio centrale: la mobilita non puo essere imposta autoritativamente come avveniva nel pubblico impiego "non privatizzato", ma deve fondarsi su un accordo volontario, salvo le ipotesi tassativamente previste dalla legge (es. soprannumero, riorganizzazione strutturale).
Banca dati e trasparenza
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato. La banca dati e strumento di trasparenza e di controllo: consente di monitorare la consistenza dei ruoli, la distribuzione dei dirigenti, le posizioni vacanti, i transiti effettuati. Per il dirigente e una fonte di verifica della propria posizione e delle disponibilita di posto rilevanti per il transito; per l'amministrazione e una base informativa indispensabile per la programmazione triennale dei fabbisogni.
Profili operativi e contenzioso
Per il dirigente che ritenga di aver maturato il diritto al transito e fondamentale: (1) verificare la durata effettiva degli incarichi ricoperti e la loro qualificazione come dirigenziali generali; (2) accertare l'assenza di misure di responsabilita ex art. 21; (3) consultare la banca dati per verificare la disponibilita di posti e la propria posizione nella graduatoria di transito; (4) in caso di mancato riconoscimento, agire davanti al giudice del lavoro entro i termini di prescrizione, con domanda di accertamento del diritto e condanna al ripristino della corretta posizione, oltre al risarcimento.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 251/2017
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi dell'Agenzia delle Entrate
Funzione Pubblica Dipartimento Funzione Pubblica — indirizzi su organizzazione e personale PA
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.funzionepubblica.gov.itGazzetta Ufficiale G.U. D.Lgs. 165/2001 — pubblicazione originaria
Agenzia delle Entrate
Leggi il documento su www.gazzettaufficiale.itDomande frequenti
Quante fasce ha il ruolo dei dirigenti dello Stato?
Due: la prima fascia, cui sono affidati gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali; la seconda fascia, cui spettano gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali non generali e operativi.
Quando un dirigente di seconda fascia transita in prima fascia?
Dopo aver ricoperto per almeno cinque anni incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, senza essere incorso in misure di responsabilita dirigenziale ex art. 21 TUPI, nei limiti dei posti disponibili.
Il transito alla prima fascia e automatico?
Si, al maturare dei requisiti il dirigente vanta un diritto soggettivo al passaggio nei limiti dei posti utili, secondo i criteri di precedenza (data maturazione del quinquennio, anzianita nella qualifica).
La mobilita di un dirigente puo essere imposta?
No, il principio e quello della libera scelta del dirigente: la mobilita ex art. 30 TUPI presuppone un accordo volontario, salvo le ipotesi tassative di legge come soprannumero o riorganizzazione strutturale.
Come si verifica la disponibilita di posto per il transito?
Tramite la banca dati informatica dei ruoli statali curata dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, che consente il monitoraggio di posizioni e movimentazioni.