Indice
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 187 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Confisca)
In vigore dal 01/07/1998
((1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto))
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell’ articolo 240 del codice penale . (12)
Vedi anche
→TUF art. 186 - Art. 186 TUF - (Pene accessorie)→TUF art. 187-bis - Art. 187 bis TUF - (Abuso e comunicazione illecita di informazion…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 187 ter TUF – (Manipolazione del mercato)→Art. 187 terdecies TUF – (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative)→Art. 187 quater TUF – (Sanzioni amministrative accessorie)→Art. 187 quaterdecies TUF – (Procedure consultive)→Art. 187 quinquies TUF – (Responsabilità dell’ente)→Art. 187 quinquiesdecies TUF – Tutela dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob→Art. 187 sexies TUF – (Confisca)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La confisca obbligatoria del profitto
L’art. 187 TUF introduce una misura ablatoria obbligatoria: in caso di condanna per i reati del Capo II della Parte V del TUF (insider trading ex art. 184 e manipolazione del mercato ex art. 185), è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato. L’obbligatorietà distingue questa confisca da quella facoltativa dell’art. 240 c.p., avvicinandola alla confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p. per i reati più gravi.
Confisca per equivalente
Quando la confisca diretta del profitto non è eseguibile, ad esempio perché i beni sono stati trasferiti, confusi con altri, o non sono individuabili, l’art. 187, comma 2, TUF consente la confisca per equivalente: l’ablazione ha ad oggetto una somma di denaro o beni di pari valore. Questo strumento impedisce che il reo possa sottrarsi alla misura attraverso operazioni di occultamento o dispersione del patrimonio illecitamente acquisito.
Rapporto con la confisca amministrativa
Il sistema TUF prevede una confisca parallela anche sul versante amministrativo: l’art. 187-sexies TUF dispone la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito amministrativo di abuso di mercato. I due strumenti (penale e amministrativo) possono coesistere, ma il coordinamento dell’art. 187-terdecies TUF mira a evitare che lo Stato incameri importi superiori al vantaggio effettivo conseguito dall’autore dell’illecito.
Applicazione residuale dell’art. 240 c.p.
Il comma 3 dell’art. 187 TUF prevede un rinvio residuale all’art. 240 del codice penale per tutti gli aspetti non espressamente regolati dai commi 1 e 2. Ciò implica, ad esempio, l’applicazione delle regole generali sull’oggetto della confisca, sui terzi estranei al reato e sulle modalità di esecuzione della misura.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 102/2016
Corte Cost., sent. n. 193/2017
Prassi e linee guida
Regolamento
Disciplina degli abusi di mercato: insider trading e manipolazione del mercato
Casi pratici
Caso 1: Confisca del profitto da insider trading
Tizio, dirigente di una società quotata, viene a conoscenza in anticipo di un'operazione di acquisizione strategica. Prima della comunicazione al mercato, acquista azioni della target tramite un conto a lui intestato e, dopo l'annuncio ufficiale, le rivende realizzando una plusvalenza di 320.000 euro. La Procura, a seguito di segnalazione Consob, contesta l'abuso di informazioni privilegiate previsto dall'art. 184 TUF e chiede al giudice la condanna penale.
Soluzione: in caso di condanna, l'art. 187 TUF impone la confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto del reato; pertanto il giudice dispone la confisca delle somme corrispondenti alla plusvalenza realizzata. Tizio non può opporsi invocando il reinvestimento, perché la confisca segue il bene e i suoi surrogati, in via diretta o per equivalente ai sensi del comma 2.
Caso 2: Confisca per equivalente per dissipazione del profitto
Caio, ex amministratore delegato di una società quotata, è condannato per manipolazione del mercato (art. 185 TUF) per aver diffuso comunicati ingannevoli che hanno alterato il prezzo dell'azione, lucrando 1,2 milioni di euro tramite vendite mirate. Al momento dell'esecuzione, le somme sono state in parte spese e in parte trasferite all'estero su conti non rintracciabili, rendendo impossibile la confisca diretta.
Soluzione: l'art. 187, comma 2, TUF prevede che, quando non sia possibile eseguire la confisca diretta, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. Il giudice dispone la confisca per equivalente su altri beni di Caio nel territorio nazionale (immobili, conti correnti, partecipazioni) fino a concorrenza del valore del profitto, applicandosi in via residuale l'art. 240 c.p. (comma 3).
Caso 3: Confisca del profitto reinvestito in immobili
Sempronio, promotore finanziario, sfrutta informazioni privilegiate ricevute da un cliente bancario e realizza un profitto di 450.000 euro tramite operazioni su un titolo quotato; la somma viene immediatamente impiegata per l'acquisto di un appartamento intestato al coniuge. All'esito del processo penale Sempronio viene condannato; la Procura chiede la confisca dell'immobile quale impiego diretto del profitto.
Soluzione: l'art. 187, comma 1, TUF, nel testo riformato, impone la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato; la giurisprudenza interpreta la nozione in senso ampio, includendo i beni acquistati come reimpiego diretto. In subordine, opera la confisca per equivalente del comma 2; le disposizioni dell'art. 240 c.p. (comma 3) si applicano per quanto non disciplinato dai commi precedenti.
Domande frequenti
La confisca del profitto è sempre obbligatoria per i reati TUF del Capo II?
Sì, l’art. 187 TUF stabilisce che in caso di condanna è sempre ordinata la confisca dei beni costituenti il profitto del reato. Non è rimessa alla discrezionalità del giudice, a differenza della confisca facoltativa ordinaria dell’art. 240 c.p.
Cosa succede se i proventi del reato non sono più rintracciabili?
Il comma 2 consente la confisca per equivalente: se non è possibile confiscare i beni-profitto direttamente, la misura può colpire somme di denaro o altri beni di valore equivalente appartenenti al condannato, garantendo così l’ablazione del vantaggio economico illecito.
C'è anche una confisca sul versante amministrativo?
Sì, l’art. 187-sexies TUF prevede la confisca del prodotto o profitto per gli illeciti amministrativi di abuso di mercato. L’art. 187-terdecies TUF coordina i due binari sanzionatori per evitare duplicazioni eccessive a carico dello stesso soggetto.