In sintesi
- La condanna per i reati del Capo II (insider trading, manipolazione) comporta sempre la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato.
- Se la confisca diretta non è possibile, può avere ad oggetto somme di denaro o beni di valore equivalente (confisca per equivalente).
- Per quanto non disciplinato dai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni generali dell’art. 240 c.p.
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Art. 187 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Confisca)
In vigore dal 01/07/1998
((1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto))
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell’ articolo 240 del codice penale . (12)
Stesso numero, altri codici
- Art. 187 Codice Civile: Obbligazioni contratte dai coniugi prima del
- Articolo 187 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 187 Codice della Strada: Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
- Articolo 187 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti del giudice istruttore
- Articolo 187 Codice di Procedura Penale: Oggetto della prova
- Articolo 187 Codice Penale: Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni "ex delicto"
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La confisca obbligatoria del profitto
L’art. 187 TUF introduce una misura ablatoria obbligatoria: in caso di condanna per i reati del Capo II della Parte V del TUF (insider trading ex art. 184 e manipolazione del mercato ex art. 185), è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato. L’obbligatorietà distingue questa confisca da quella facoltativa dell’art. 240 c.p., avvicinandola alla confisca obbligatoria ex art. 240, comma 2, c.p. per i reati più gravi.
Confisca per equivalente
Quando la confisca diretta del profitto non è eseguibile, ad esempio perché i beni sono stati trasferiti, confusi con altri, o non sono individuabili, l’art. 187, comma 2, TUF consente la confisca per equivalente: l’ablazione ha ad oggetto una somma di denaro o beni di pari valore. Questo strumento impedisce che il reo possa sottrarsi alla misura attraverso operazioni di occultamento o dispersione del patrimonio illecitamente acquisito.
Rapporto con la confisca amministrativa
Il sistema TUF prevede una confisca parallela anche sul versante amministrativo: l’art. 187-sexies TUF dispone la confisca del prodotto o del profitto dell’illecito amministrativo di abuso di mercato. I due strumenti (penale e amministrativo) possono coesistere, ma il coordinamento dell’art. 187-terdecies TUF mira a evitare che lo Stato incameri importi superiori al vantaggio effettivo conseguito dall’autore dell’illecito.
Applicazione residuale dell’art. 240 c.p.
Il comma 3 dell’art. 187 TUF prevede un rinvio residuale all’art. 240 del codice penale per tutti gli aspetti non espressamente regolati dai commi 1 e 2. Ciò implica, ad esempio, l’applicazione delle regole generali sull’oggetto della confisca, sui terzi estranei al reato e sulle modalità di esecuzione della misura.
Domande frequenti
La confisca del profitto è sempre obbligatoria per i reati TUF del Capo II?
Sì, l’art. 187 TUF stabilisce che in caso di condanna è sempre ordinata la confisca dei beni costituenti il profitto del reato. Non è rimessa alla discrezionalità del giudice, a differenza della confisca facoltativa ordinaria dell’art. 240 c.p.
Cosa succede se i proventi del reato non sono più rintracciabili?
Il comma 2 consente la confisca per equivalente: se non è possibile confiscare i beni-profitto direttamente, la misura può colpire somme di denaro o altri beni di valore equivalente appartenenti al condannato, garantendo così l’ablazione del vantaggio economico illecito.
C'è anche una confisca sul versante amministrativo?
Sì, l’art. 187-sexies TUF prevede la confisca del prodotto o profitto per gli illeciti amministrativi di abuso di mercato. L’art. 187-terdecies TUF coordina i due binari sanzionatori per evitare duplicazioni eccessive a carico dello stesso soggetto.