- Le disposizioni sugli abusi di mercato (artt. 184, 185, 187-bis e 187-ter TUF) si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati, MTF o OTF dell’UE, o il cui prezzo dipende da tali strumenti, nonché alle operazioni su quote di emissioni.
- Gli artt. 185 e 187-ter si applicano anche ai contratti a pronti su merci (non energetici) idonei ad alterare prezzi di strumenti finanziari, agli strumenti derivati su merci e agli indici di riferimento (benchmark).
- Le disposizioni si applicano a qualsiasi operazione o condotta relativa agli strumenti indicati, indipendentemente dal luogo in cui avviene, e anche se commessa in territorio estero.
Art. 182 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Ambito di applicazione)
In vigore dal 01/07/1998
((
1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti: a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell’Unione europea; c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione; d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali; e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d’asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 .
2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti: a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a); b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari; c) gli indici di riferimento (benchmark).
3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.
4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano))
Stesso numero, altri codici
- Art. 182 Codice Civile: Amministrazione affidata ad uno solo dei
- Articolo 182 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 182 Codice della Strada: Circolazione dei velocipedi
- Articolo 182 Codice di Procedura Civile: Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
- Articolo 182 Codice di Procedura Penale: Deducibilità delle nullità
- Articolo 182 Codice Penale: Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena
Ambito di applicazione della disciplina sugli abusi di mercato
L’art. 182 TUF definisce l’ambito applicativo delle disposizioni sugli abusi di mercato (insider trading e manipolazione del mercato), coordinando la normativa nazionale con il Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR). Il comma 1 individua quattro categorie di strumenti finanziari rilevanti: strumenti quotati su mercati regolamentati italiani o UE (o per i quali è stata presentata richiesta di ammissione); strumenti quotati su MTF italiani o UE (o con richiesta presentata); strumenti negoziati su OTF; strumenti il cui prezzo o valore dipende dagli strumenti precedenti o ha effetto su di essi (es. derivati, credit default swap, contratti differenziali). La norma estende la disciplina anche alle operazioni su quote di emissioni negoziate in piattaforme d'asta autorizzate. Il comma 2 estende l’ambito degli artt. 185 e 187-ter (manipolazione del mercato, penale e amministrativa) ai contratti a pronti su merci non energetiche all’ingrosso (commodity spots) idonei ad alterare prezzi di strumenti finanziari, agli strumenti derivati su merci e agli indici di riferimento (benchmark). Questa estensione riflette la crescente interconnessione tra mercati finanziari e mercati delle materie prime.
Principio di extraterritorialità e ubiquità
Il comma 3 chiarisce che le disposizioni si applicano a qualsiasi operazione, ordine o condotta relativa agli strumenti indicati, indipendentemente dal fatto che l’operazione avvenga o meno in una sede di negoziazione (es. operazioni OTC). Il comma 4 introduce il principio di extraterritorialità: i reati e gli illeciti degli abusi di mercato sono sanzionati anche se commessi in territorio estero, quando riguardano strumenti ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione su mercati italiani (regolamentati, MTF o OTF).
Domande frequenti
Le disposizioni sugli abusi di mercato si applicano solo ai titoli quotati in Borsa italiana?
No. L’art. 182, comma 1 TUF le estende anche agli strumenti finanziari quotati su MTF e OTF italiani o UE, e agli strumenti il cui prezzo dipende da tali strumenti (es. derivati).
Un’operazione di manipolazione su un derivato OTC (non negoziato in una sede regolamentata) è soggetta al TUF?
Sì, se il derivato dipende da un’attività sottostante quotata su un mercato regolamentato italiano o UE. Il comma 3 dell’art. 182 TUF prevede l’applicazione indipendentemente dal fatto che l’operazione avvenga in una sede di negoziazione.
Un’operazione di insider trading commessa dall’estero su titoli italiani è sanzionabile in Italia?
Sì. Il comma 4 dell’art. 182 TUF prevede il principio di extraterritorialità: i reati e gli illeciti degli abusi di mercato sono sanzionati secondo la legge italiana anche se commessi in territorio estero, quando riguardano strumenti ammessi su mercati italiani.