← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l’art. 2417 c.c. (obblighi e durata in carica), con i «possessori di azioni di risparmio» al posto degli «obbligazionisti».
  • Il rappresentante ha accesso ai libri sociali, diritto di assistere all’assemblea e di impugnarne le deliberazioni; può esaminare i libri soci e ottenerne estratti.
  • Le spese del rappresentante comune sono a carico del fondo previsto dall’art. 146, comma 1, lettera c) TUF.
  • Lo statuto può attribuire al rappresentante comune e all’assemblea ulteriori poteri a tutela degli azionisti di risparmio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 147 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Rappresentante comune

In vigore dal 01/07/1998

1. Al rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l’ articolo 2417 del codice civile , intendendosi l’espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.

2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37 )) .

3. Il rappresentante comune ha gli obblighi e i poteri previsti dall’ articolo 2418 del codice civile intendendosi l’espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio; egli inoltre ha diritto di esaminare i libri indicati nell’ articolo 2421, numeri 1) e 3), del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all’assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le spese sono imputate al fondo previsto dall’articolo 146, comma 1, lettera c).

4. L’atto costitutivo può attribuire al rappresentante comune e all’assemblea ulteriori poteri a tutela degli interessi dei possessori di azioni di risparmio e deve prevedere le modalità per assicurare un’adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l’andamento delle quotazioni delle azioni della categoria.

Natura e poteri del rappresentante comune

L’art. 147 TUF disciplina il rappresentante comune degli azionisti di risparmio, figura analoga al rappresentante comune degli obbligazionisti (artt. 2417-2418 c.c.), con le necessarie adattazioni alla specificità delle azioni di risparmio. Il comma 1 rinvia all’art. 2417 c.c. per le norme sulla nomina, la durata (al massimo tre esercizi), la revoca e le incompatibilità. Il comma 3 definisce i poteri del rappresentante: ha diritto di esaminare i libri delle adunanze e degli organi sociali (artt. 2421, nn. 1 e 3, c.c.) e di ottenerne estratti; può assistere all’assemblea della società (ordinaria e straordinaria) e, potere fondamentale, impugnarne le deliberazioni che pregiudichino i diritti degli azionisti di risparmio. Questa legittimazione all’impugnazione è un diritto autonomo del rappresentante, distinto dall’approvazione dell’assemblea speciale: il rappresentante può agire in giudizio anche senza una preventiva delibera dell’assemblea speciale, laddove la lesione dei diritti dei possessori di risparmio sia evidente.

Informazione e poteri aggiuntivi

Il comma 4 impone allo statuto di prevedere le modalità per assicurare un’adeguata informazione al rappresentante comune sulle operazioni societarie che possano influenzare l’andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio: un meccanismo di early warning che consente al rappresentante di vigilare in modo preventivo sull’operato degli organi societari. Lo stesso comma consente allo statuto di attribuire al rappresentante comune e all’assemblea speciale ulteriori poteri a tutela degli interessi della categoria: si tratta di un’opzione normativa ampia, che consente di costruire un sistema di governance tailored per ciascuna emittente.

Domande frequenti

Il rappresentante comune degli azionisti di risparmio può partecipare all’assemblea ordinaria della società?

Sì. Il comma 3 dell’art. 147 TUF gli attribuisce espressamente il diritto di assistere all’assemblea della società (sia ordinaria che straordinaria) e di impugnarne le deliberazioni lesive dei diritti degli azionisti di risparmio.

Quali libri sociali può esaminare il rappresentante comune degli azionisti di risparmio?

Può esaminare i libri delle adunanze e delle deliberazioni (artt. 2421, n. 1 e 3, c.c.) e ottenerne estratti, ai sensi del comma 3 dell’art. 147 TUF.

Chi paga le spese del rappresentante comune degli azionisti di risparmio?

Le spese sono a carico del fondo per le spese di tutela degli interessi comuni degli azionisti di risparmio, costituito ai sensi dell’art. 146, comma 1, lettera c) TUF. Il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili degli azionisti di risparmio eccedenti il minimo garantito.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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