- Le società quotate italiane possono emettere azioni di risparmio: azioni prive del diritto di voto dotate di particolari privilegi patrimoniali.
- L’atto costitutivo determina il contenuto del privilegio patrimoniale e i diritti spettanti in caso di delisting delle azioni ordinarie o di risparmio.
- Le azioni di risparmio non concorrono ai quorum assembleari delle assemblee ordinarie.
- In caso di riduzione del capitale per perdite che porti il totale di azioni non ordinarie oltre la metà del capitale, il rapporto deve essere ristabilito entro due anni, pena lo scioglimento.
Art. 145 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Emissioni delle azioni
In vigore dal 01/07/1998
1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea possono emettere azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.
2. L’atto costitutivo determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità e i termini per il suo esercizio; stabilisce altresì i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie o di risparmio.
3. Le azioni devono contenere, in aggiunta alle indicazioni prescritte dall’ articolo 2354 del codice civile , la denominazione di “azioni di risparmio” e l’indicazione dei privilegi che le assistono; le azioni possono essere al portatore, salvo il disposto dell’ articolo 2354 , secondo comma, del codice civile . Le azioni appartenenti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali devono essere nominative.
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37 .
5. Se, in conseguenza della riduzione del capitale per perdite, l’ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto indicato nel comma 4 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al di sotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi. La società si scioglie se il rapporto tra azioni ordinarie e azioni di risparmio e con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.
6. Della parte di capitale sociale rappresentata da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell’assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, ((2393, quinto e sesto comma)) , 2393-bis, 2408, secondo comma e 2409 , primo comma, del codice civile .
7. Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell’ articolo 2441 del codice civile , sia in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria; il diritto di conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell’assemblea straordinaria.
8. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell’ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie.
Stesso numero, altri codici
- Art. 145 Codice Civile: Intervento del giudice
- Articolo 145 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 145 Codice del Consumo: Competenze delle regioni e delle province autonome
- Articolo 145 Codice della Strada: Precedenza
- Articolo 145 Codice di Procedura Civile: Notificazione alle persone giuridiche
- Articolo 145 Codice di Procedura Penale: Ricusazione e astensione dell’interprete
Natura e finalità delle azioni di risparmio
L’art. 145 TUF disciplina le azioni di risparmio, categoria di azioni speciali peculiare dell’ordinamento italiano, introdotta originariamente dalla L. 216/1974 e poi confluita nel TUF. Si tratta di azioni prive del diritto di voto, destinate a investitori interessati al rendimento economico dell’investimento ma non alla governance societaria. In cambio dell’assenza del diritto di voto, i possessori godono di privilegi patrimoniali determinati dallo statuto: tipicamente, un dividendo privilegiato minimo garantito, una prelazione in caso di distribuzione di riserve, e una preferenza nella liquidazione rispetto alle azioni ordinarie. Le azioni di risparmio sono emesse solo da società con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o UE, il che le distingue dalle azioni privilegiate comuni del diritto societario.
Contenuto del privilegio e diritti in caso di delisting
Il comma 2 demanda all’atto costitutivo la determinazione del contenuto del privilegio, le condizioni e le modalità del suo esercizio, e i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di esclusione dalle negoziazioni (delisting) delle azioni ordinarie o di risparmio. La previsione di diritti specifici in caso di delisting è fondamentale: i titolari di azioni di risparmio, non avendo diritto di voto, non possono influire sulla decisione di delisting; la legge impone quindi che lo statuto definisca anticipatamente le tutele cui hanno diritto in tale ipotesi (es. diritto di recesso, rimborso a un prezzo garantito). Le azioni di risparmio possono essere al portatore (salvo diversa norma), ma quelle detenute da amministratori, sindaci e direttori generali devono essere nominative (comma 3).
Vincolo sul rapporto tra azioni ordinarie e non ordinarie
Il comma 5 introduce un limite strutturale: se a seguito di una riduzione del capitale per perdite le azioni di risparmio e le azioni a voto limitato superano la metà del capitale sociale, il rapporto deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai soci ordinari. Se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie scende al di sotto di un quarto, il ripristino deve avvenire entro sei mesi. L’inosservanza di questi termini comporta lo scioglimento della società: il legislatore vuole evitare che un emittente si trovi con una base di azionisti votanti talmente ridotta da essere de facto privo di governance assembleare ordinaria.
Esclusione dal quorum assembleare ordinario
Il comma 6 esclude le azioni di risparmio dal computo ai fini del quorum costitutivo e deliberativo delle assemblee ordinarie e straordinarie, e dal calcolo delle aliquote rilevanti per varie azioni societarie (denuncia al tribunale, azione di responsabilità, ecc.). La ratio è coerente con l’assenza del diritto di voto: le azioni di risparmio non partecipano ai quorum assembleari proprio perché i loro titolari non hanno voce in capitolo nelle delibere.
Emissione e diritto di opzione
Le azioni di risparmio possono essere emesse in sede di aumento del capitale o di conversione di azioni già emesse; in quest'ultimo caso il diritto di conversione è attribuito ai soci con delibera dell’assemblea straordinaria. Il comma 8 disciplina il diritto di opzione dei possessori di azioni di risparmio in caso di aumento di capitale a pagamento: in ordine di priorità, hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria, poi su azioni di risparmio di altra categoria, poi su azioni privilegiate e infine su azioni ordinarie. La cascata di priorità garantisce che i titolari di risparmio, per quanto possibile, mantengano la propria posizione relativa nella struttura del capitale.
Domande frequenti
Le azioni di risparmio danno diritto al voto nelle assemblee?
No. Per definizione, le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto. In cambio, godono di privilegi patrimoniali determinati dallo statuto (dividendo minimo garantito, prelazione, ecc.) e non concorrono ai quorum assembleari.
Cosa succede se i titolari di azioni di risparmio vogliono uscire dalla società in caso di delisting?
L’atto costitutivo deve prevedere i diritti spettanti agli azionisti di risparmio in caso di delisting delle azioni ordinarie o di risparmio. Tipicamente si tratta di un diritto di recesso o di rimborso a condizioni predeterminate.
Esiste un limite alla quantità di azioni di risparmio che una società può emettere?
Sì. Insieme alle azioni a voto limitato, le azioni di risparmio non possono superare la metà del capitale sociale. Se tale soglia viene superata (ad es. per perdite che riducono il capitale ordinario), il rapporto deve essere ristabilito entro due anni, pena lo scioglimento della società.
Chi può acquistare azioni di risparmio?
Qualsiasi investitore può acquistare azioni di risparmio; non sono riservate a particolari categorie. Le azioni detenute da amministratori, sindaci e direttori generali devono però essere nominative.