← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le disposizioni sull’OPA obbligatoria si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.
  • Per «partecipazione» si intende la quota detenuta anche indirettamente, tramite fiduciari o interposta persona.
  • Per «acquisti» si intendono sia le acquisizioni di titoli sia le acquisizioni di contratti a termine con effetti equivalenti.
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Art. 105 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Disposizioni generali

In vigore dal 01/07/1998

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 101-ter, commi 4 e 5, le disposizioni della presente sezione si applicano alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani.

2. Ai fini della presente sezione, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi da una società di cui al comma 1 che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza.

3. La CONSOB può con regolamento includere nella partecipazione categorie di titoli che attribuiscono diritti di voto su uno o più argomenti diversi tenuto conto della natura e del tipo di influenza sulla gestione della società che può avere il loro esercizio anche congiunto. La Consob determina, altresì, con regolamento i criteri di calcolo della partecipazione di cui al comma 2 nelle ipotesi in cui i titoli di cui al medesimo comma, risultino privati, per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, del diritto di voto ((ovvero nelle ipotesi in cui lo statuto preveda la maggiorazione del diritto di voto.)) .

3-bis. La Consob stabilisce con regolamento i casi e le modalità con cui gli strumenti finanziari derivati detenuti sono computati nella partecipazione di cui al comma 2.

L’ambito di applicazione della disciplina OPA obbligatoria

L’art. 105 TUF definisce l’ambito di applicazione delle disposizioni dell’OPA obbligatoria (artt. 106-111 TUF), precisando l’ambito soggettivo (quali società sono soggette alla disciplina) e fornendo le definizioni rilevanti di «partecipazione» e «acquisti». Si tratta di disposizioni fondamentali per delimitare l’obbligo di OPA, evitando che società non italiane o non quotate in Italia vengano sottoposte a regole non applicabili.

L’ambito soggettivo: le società italiane quotate in mercati italiani

Il comma 1 prevede che la disciplina dell’OPA obbligatoria si applichi alle società italiane con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani (salvo quanto previsto dall’art. 101-ter, commi 4 e 5, per le società con titoli quotati anche su mercati esteri). La limitazione ai mercati italiani, a differenza della definizione più ampia di «società italiana quotata» dell’art. 101-bis TUF, riflette la diversa ratio dell’OPA obbligatoria: essa tutela gli azionisti che si trovano di fronte a un mutamento del controllo sulla società, e questo interesse è più direttamente connesso alla quotazione nel mercato «domestico».

La nozione di «partecipazione»

Il comma 2 introduce una definizione ampia di «partecipazione»: include non solo la detenzione diretta di azioni con diritto di voto, ma anche la detenzione indiretta tramite fiduciari, interposta persona o altri meccanismi. Questo ampliamento è essenziale per evitare elusioni dell’obbligo di OPA tramite strutture proprietarie complesse che nascondono la partecipazione effettiva del soggetto controllante.

La nozione di «acquisti»

Anche la nozione di «acquisti» è ampia: include non solo i trasferimenti di titoli, ma anche le acquisizioni di contratti a termine che abbiano effetti economici equivalenti al possesso dei titoli (es. total return swap, contratti for difference, opzioni call profondamente in the money). La giurisprudenza Consob e le linee guida ESMA hanno progressivamente ampliato la nozione di «acquisto» per catturare le posizioni economicamente equivalenti alle partecipazioni azionarie, anche quando non comportano formalmente il possesso di azioni.

Domande frequenti

La disciplina dell’OPA obbligatoria si applica alle società italiane quotate solo in mercati esteri?

Non direttamente. L’art. 105, comma 1 TUF si riferisce alle società italiane con titoli ammessi in mercati regolamentati italiani. Per le società quotate anche su mercati esteri la competenza si ripartisce ai sensi dell’art. 101-ter, commi 4 e 5 TUF.

Un soggetto che detiene azioni di Delta Quotata tramite una fiduciaria è tenuto a calcolare quella partecipazione ai fini della soglia OPA?

Sì. L’art. 105, comma 2 TUF definisce la partecipazione includendo quella detenuta tramite fiduciari o interposta persona. Le partecipazioni indirette si sommano a quelle dirette per il calcolo della soglia del 30%.

Un total return swap su azioni di una società quotata può far scattare l’obbligo di OPA?

In linea di principio sì, se il contratto ha effetti economici equivalenti al possesso delle azioni e dà la possibilità di acquisire i titoli. La Consob ha esteso la nozione di «acquisto» ai contratti derivati con effetti equivalenti, in conformità agli orientamenti ESMA.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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