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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La Consob esercita poteri di indagine e vigilanza per garantire il rispetto delle norme sul prospetto dei prodotti finanziari non-titoli.
  • Si applicano le disposizioni degli artt. 114 e 115 TUF sulle comunicazioni e sui poteri informativi verso emittenti, offerenti e loro controllanti/controllate.
  • La vigilanza si estende ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e ai revisori dei soggetti obbligati.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 97 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri di indagine e di vigilanza)

In vigore dal 01/07/1998

((

1. Fermo quanto previsto dal Titolo III, Capo I, al fine di vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Capo, del regolamento prospetto e delle disposizioni attuative, si applicano l’articolo 114, commi 5 e 6, agli emittenti e agli offerenti, e l’articolo 115 agli emittenti, agli offerenti, ai soggetti che li controllano o che sono da essi controllati, ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e ai revisori legali degli emittenti e degli offerenti, nonché agli intermediari incaricati dell’offerta pubblica.

2. La Consob individua con regolamento quali delle disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano agli altri soggetti indicati nell’articolo 95, comma 2, nonché ai soggetti che prestano i servizi accessori di cui all’Allegato I, Sezione B, numero

6. 3. Qualora sussista fondato sospetto di violazione delle disposizioni contenute nel presente Capo o delle relative norme di attuazione, la Consob, allo scopo di acquisire elementi conoscitivi, può richiedere, entro un anno dall’acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei titoli e dei prodotti finanziari diversi dai titoli di cui alla presente Sezione, fissando i relativi termini. Il potere di richiesta può essere esercitato anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano, o abbiano svolto, un’offerta al pubblico in violazione delle disposizioni previste dagli articoli 94 e

94-bis. ))

I poteri di indagine e vigilanza sul prospetto dei prodotti finanziari non-titoli

L’art. 97 TUF attribuisce alla Consob poteri di indagine e vigilanza per assicurare il rispetto della disciplina del prospetto relativa ai prodotti finanziari diversi dai titoli (artt. 94-bis e ss. TUF), del regolamento prospetto europeo e delle relative disposizioni attuative. La norma opera un rinvio agli artt. 114, commi 5 e 6, e 115 TUF, che disciplinano rispettivamente le comunicazioni alla Consob e i poteri informativi generali della medesima autorità.

L’ambito soggettivo dei poteri vigilanza

I poteri di vigilanza si esercitano nei confronti di: emittenti e offerenti (soggetti primariamente obbligati), soggetti che li controllano o che sono da essi controllati (per accedere alle informazioni del gruppo), componenti degli organi sociali, dirigenti e revisori legali. Questa ampiezza dell’ambito soggettivo riflette l’approccio del legislatore a garanzie rafforzate di trasparenza nelle offerte al pubblico: la catena informativa deve essere verificabile su tutti i livelli.

Le norme richiamate: artt. 114 e 115 TUF

L’art. 114, commi 5 e 6 TUF disciplina le comunicazioni periodiche alla Consob da parte degli emittenti e degli offerenti. L’art. 115 TUF attribuisce alla Consob il potere di richiedere notizie, dati, documenti e chiarimenti ai soggetti vigilati, di effettuare ispezioni, e di avvalersi del contributo della Guardia di Finanza. Si tratta di poteri tipici dell’autorità di vigilanza sul mercato dei capitali, necessari per garantire un’azione tempestiva ed efficace nella supervisione del prospetto.

Nel contesto specifico dei prodotti finanziari non-titoli, i poteri di vigilanza della Consob sono particolarmente rilevanti perché questi prodotti, spesso complessi e poco trasparenti, presentano un rischio elevato di distribuzione impropria a investitori retail non adeguatamente informati sui rischi connessi.

Domande frequenti

Quali poteri ha la Consob per verificare il rispetto delle regole sul prospetto dei prodotti finanziari non-titoli?

La Consob può richiedere notizie, dati e documenti a emittenti, offerenti e soggetti correlati, effettuare ispezioni e chiedere chiarimenti, ai sensi degli artt. 114 e 115 TUF. Può avvalersi della Guardia di Finanza per le ispezioni.

La Consob può chiedere informazioni anche ai dirigenti e ai revisori di un emittente che ha pubblicato un prospetto?

Sì. L’art. 97 TUF estende i poteri di vigilanza della Consob ai componenti degli organi sociali, ai dirigenti e ai revisori dei soggetti obbligati, oltre che alle società controllanti e controllate degli emittenti e offerenti.

Da quando decorrono i poteri di vigilanza della Consob sugli emittenti di prodotti finanziari non-titoli?

I poteri decorrono dalla pubblicazione del prospetto (per gli emittenti) fino al termine dell’offerta, e si applicano anche nella fase precedente all’approvazione del prospetto quando la Consob esercita i suoi poteri istruttori per verificare le informazioni contenute nella bozza.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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