← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • La vigilanza sui depositari centrali è esercitata dalla Consob (per trasparenza, ordinata prestazione dei servizi, integrità dei mercati e tutela degli investitori) e dalla Banca d'Italia (per stabilità e contenimento del rischio sistemico).
  • Le competenze CSDR non specificate altrimenti sono esercitate da Consob e Banca d'Italia ciascuna per la propria sfera.
  • Le due autorità si coordinano e si scambiano informazioni necessarie all’esercizio delle rispettive funzioni.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 79 quaterdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Finalità e poteri di vigilanza

In vigore dal 01/07/1998

1. La vigilanza sui depositari centrali è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all’ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all’integrità dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico.

2. Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di vigilanza sono esercitate dalla Consob e dalla Banca d’Italia, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni.

3. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel comma 1, possono, nei confronti dei depositari centrali, degli intermediari e degli altri soggetti tenuti all’applicazione del regolamento di cui al comma 2: a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini da esse stabiliti; b) procedere ad audizione personale; c) eseguire ispezioni; d) richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la Banca d’Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del comma

3. 5. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel comma 1, possono imporre ai depositari centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 2, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché del presente titolo.

6. La Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c), d) ed e-bis), e comma

6. 7. In caso di necessità e urgenza, la Banca d’Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi ai depositari centrali.

8. La Consob e la Banca d’Italia possono dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

8-bis. ((Si applica l’articolo 79-sexies, commi 7 e 8.))

9. ((Al fine di coordinare l’esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 2 e dal presente titolo)) , la Consob e la Banca d’Italia stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio delle informazioni rilevanti, tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e di assicurare l’economicità dell’azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d’intesa è reso pubblico dalla Consob e dalla Banca d’Italia con le modalità da esse stabilite.

I depositari centrali come infrastrutture critiche

L’art. 79-quaterdecies TUF disciplina la vigilanza sui depositari centrali di strumenti finanziari (CSD, Central Securities Depositories), infrastrutture critiche che gestiscono il sistema di registrazione, custodia e regolamento degli strumenti finanziari dematerializzati. In Italia, il principale depositario centrale è Monte Titoli S.p.A. (ora Euroclear Italy), che gestisce la registrazione di tutti i titoli quotati in Italia.

La vigilanza Consob

La Consob vigila sui depositari centrali «avendo riguardo alla trasparenza, all’ordinata prestazione dei servizi, all’integrità dei mercati e alla tutela degli investitori». Questi obiettivi riflettono le funzioni istituzionali tipiche della Consob: assicurare che il depositario centrale operi in modo trasparente, fornisca servizi affidabili agli intermediari e agli emittenti, e non crei distorsioni nel sistema di regolamento dei titoli.

La vigilanza Banca d'Italia

La Banca d'Italia vigila «avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico». I depositari centrali gestiscono il regolamento di milioni di operazioni ogni giorno: un malfunzionamento del sistema avrebbe effetti a cascata sull’intero sistema finanziario. La Banca d'Italia valuta i rischi operativi, tecnologici e di liquidità del depositario nell’ottica della stabilità sistemica.

Coordinamento tra le autorità

Il comma 2 ribadisce il principio del coordinamento: Consob e Banca d'Italia esercitano ciascuna le competenze CSDR nella propria sfera e si scambiano le informazioni necessarie. Questo coordinamento è formalizzato in protocolli d'intesa che definiscono le modalità operative di cooperazione quotidiana.

Domande frequenti

Cos'è Monte Titoli (ora Euroclear Italy) e perché è vigilato?

Euroclear Italy (ex Monte Titoli S.p.A.) è il depositario centrale italiano: gestisce la registrazione informatica di tutti i titoli quotati in Italia, il regolamento delle operazioni di borsa (T+2) e i servizi di custodia accentrata. È un’infrastruttura critica del mercato finanziario italiano, vigilata da Consob e Banca d'Italia.

Perché sia Consob che Banca d'Italia vigilano sullo stesso depositario centrale?

Le due autorità hanno obiettivi diversi: la Consob tutela l’integrità del mercato e gli investitori, la Banca d'Italia tutela la stabilità finanziaria. La doppia vigilanza riflette la natura ibrida del depositario centrale, che è al contempo un’infrastruttura di mercato e un soggetto critico per la stabilità sistemica.

Un emittente che vuole dematerializzare le proprie azioni deve rivolgersi a Euroclear Italy?

Sì. Per le azioni quotate su Euronext Milan, la dematerializzazione e la gestione accentrata delle azioni sono obbligatorie ai sensi del TUF e del Regolamento CSDR. L’emittente si rivolge a Euroclear Italy che gestisce il conto emittente e coordina con gli intermediari che tengono i conti dei singoli azionisti.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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