- La vigilanza sui depositari centrali è esercitata dalla Consob (per trasparenza, ordinata prestazione dei servizi, integrità dei mercati e tutela degli investitori) e dalla Banca d'Italia (per stabilità e contenimento del rischio sistemico).
- Le competenze CSDR non specificate altrimenti sono esercitate da Consob e Banca d'Italia ciascuna per la propria sfera.
- Le due autorità si coordinano e si scambiano informazioni necessarie all’esercizio delle rispettive funzioni.
Art. 79 quaterdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Finalità e poteri di vigilanza
In vigore dal 01/07/1998
1. La vigilanza sui depositari centrali è esercitata dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza, all’ordinata prestazione dei servizi svolti dai depositari centrali, all’integrità dei mercati e alla tutela degli investitori, e dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico.
2. Ove non diversamente specificato nel presente decreto, le competenze previste dal regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di vigilanza sono esercitate dalla Consob e dalla Banca d’Italia, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni.
3. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel comma 1, possono, nei confronti dei depositari centrali, degli intermediari e degli altri soggetti tenuti all’applicazione del regolamento di cui al comma 2: a) chiedere la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini da esse stabiliti; b) procedere ad audizione personale; c) eseguire ispezioni; d) richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.
4. Nel caso previsto dal comma 3, lettera b), la Banca d’Italia e la Consob redigono processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia. La Consob redige il processo verbale anche nel caso previsto dalla lettera c) del comma
3. 5. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste nel comma 1, possono imporre ai depositari centrali di adottare le azioni e le misure necessarie per assicurare il rispetto del regolamento di cui al comma 2, dei relativi atti delegati, delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché del presente titolo.
6. La Consob può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies, comma 4, lettere a), c), d) ed e-bis), e comma
6. 7. In caso di necessità e urgenza, la Banca d’Italia adotta, per le finalità indicate al comma 1, i provvedimenti necessari, anche sostituendosi ai depositari centrali.
8. La Consob e la Banca d’Italia possono dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.
8-bis. ((Si applica l’articolo 79-sexies, commi 7 e 8.))
9. ((Al fine di coordinare l’esercizio delle attribuzioni previste dal regolamento di cui al comma 2 e dal presente titolo)) , la Consob e la Banca d’Italia stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio delle informazioni rilevanti, tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati e di assicurare l’economicità dell’azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d’intesa è reso pubblico dalla Consob e dalla Banca d’Italia con le modalità da esse stabilite.
Stesso numero, altri codici
- Art. 79 Codice Civile: Effetti
- Articolo 79 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 79 Codice del Consumo: Competenza territoriale inderogabile
- Articolo 79 Codice della Strada: Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione
- Articolo 79 Codice di Procedura Civile: Istanza di nomina del curatore speciale
- Articolo 79 Codice Penale: (Limiti degli aumenti delle pene accessorie)
I depositari centrali come infrastrutture critiche
L’art. 79-quaterdecies TUF disciplina la vigilanza sui depositari centrali di strumenti finanziari (CSD, Central Securities Depositories), infrastrutture critiche che gestiscono il sistema di registrazione, custodia e regolamento degli strumenti finanziari dematerializzati. In Italia, il principale depositario centrale è Monte Titoli S.p.A. (ora Euroclear Italy), che gestisce la registrazione di tutti i titoli quotati in Italia.
La vigilanza Consob
La Consob vigila sui depositari centrali «avendo riguardo alla trasparenza, all’ordinata prestazione dei servizi, all’integrità dei mercati e alla tutela degli investitori». Questi obiettivi riflettono le funzioni istituzionali tipiche della Consob: assicurare che il depositario centrale operi in modo trasparente, fornisca servizi affidabili agli intermediari e agli emittenti, e non crei distorsioni nel sistema di regolamento dei titoli.
La vigilanza Banca d'Italia
La Banca d'Italia vigila «avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico». I depositari centrali gestiscono il regolamento di milioni di operazioni ogni giorno: un malfunzionamento del sistema avrebbe effetti a cascata sull’intero sistema finanziario. La Banca d'Italia valuta i rischi operativi, tecnologici e di liquidità del depositario nell’ottica della stabilità sistemica.
Coordinamento tra le autorità
Il comma 2 ribadisce il principio del coordinamento: Consob e Banca d'Italia esercitano ciascuna le competenze CSDR nella propria sfera e si scambiano le informazioni necessarie. Questo coordinamento è formalizzato in protocolli d'intesa che definiscono le modalità operative di cooperazione quotidiana.
Domande frequenti
Cos'è Monte Titoli (ora Euroclear Italy) e perché è vigilato?
Euroclear Italy (ex Monte Titoli S.p.A.) è il depositario centrale italiano: gestisce la registrazione informatica di tutti i titoli quotati in Italia, il regolamento delle operazioni di borsa (T+2) e i servizi di custodia accentrata. È un’infrastruttura critica del mercato finanziario italiano, vigilata da Consob e Banca d'Italia.
Perché sia Consob che Banca d'Italia vigilano sullo stesso depositario centrale?
Le due autorità hanno obiettivi diversi: la Consob tutela l’integrità del mercato e gli investitori, la Banca d'Italia tutela la stabilità finanziaria. La doppia vigilanza riflette la natura ibrida del depositario centrale, che è al contempo un’infrastruttura di mercato e un soggetto critico per la stabilità sistemica.
Un emittente che vuole dematerializzare le proprie azioni deve rivolgersi a Euroclear Italy?
Sì. Per le azioni quotate su Euronext Milan, la dematerializzazione e la gestione accentrata delle azioni sono obbligatorie ai sensi del TUF e del Regolamento CSDR. L’emittente si rivolge a Euroclear Italy che gestisce il conto emittente e coordina con gli intermediari che tengono i conti dei singoli azionisti.