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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le succursali italiane di imprese di investimento UE, società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE con autorizzazione in altro Stato UE e banche UE possono aderire facoltativamente a un sistema di indennizzo italiano per integrare la tutela del Paese d'origine.
  • Le succursali di imprese di paesi terzi che non aderiscono a un sistema estero equivalente devono aderire obbligatoriamente a un sistema riconosciuto per l’attività svolta in Italia.
  • La Banca d'Italia verifica l’equivalenza dei sistemi di indennizzo esteri per le succursali di imprese di paesi terzi.
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Art. 60 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri

In vigore dal 01/07/1998

1. Le succursali di imprese di investimento ((UE)) , di società di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o di banche ((UE)) insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all’attività svolta in Italia. ((73))

2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di ((paesi terzi)) insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all’attività svolta in Italia. La Banca d’Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di ((paesi terzi)) operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti. ((73))

I sistemi di indennizzo per le succursali di intermediari esteri in Italia

L’art. 60 TUF completa la disciplina dei sistemi di indennizzo regolando la posizione delle succursali italiane di intermediari finanziari esteri. La norma distingue due categorie principali in ragione dell’origine geografica del soggetto e del tipo di regime applicabile nel Paese d'origine.

Succursali di intermediari UE: adesione facoltativa integrativa

Le succursali italiane di imprese di investimento UE, società di gestione UE, GEFIA UE, GEFIA non UE con autorizzazione in uno Stato membro UE diverso dall’Italia e banche UE sono già coperte, per la loro attività svolta in Italia, dal sistema di indennizzo del Paese d'origine, in applicazione del principio dell’home country control e del mutuo riconoscimento vigente nel mercato unico europeo. Tuttavia, il livello di protezione offerto dai sistemi nazionali può variare da Stato a Stato, pur nel rispetto dei requisiti minimi della direttiva 97/9/CE (20.000 euro per investitore). Per colmare eventuali lacune di tutela, l’art. 60 consente a queste succursali di aderire facoltativamente a un sistema di indennizzo italiano riconosciuto, al solo fine di integrare la copertura del Paese d'origine per l’attività svolta in Italia («topping up»). L’adesione è limitata all’attività svolta in Italia: la succursale non porta nel sistema italiano il rischio globale dell’intermediario straniero.

Succursali di imprese di paesi terzi: adesione obbligatoria e verifica di equivalenza

Le succursali di imprese di paesi terzi insediate in Italia si trovano in una posizione diversa: non beneficiano del mutuo riconoscimento europeo e i loro Paesi d'origine potrebbero non disporre di sistemi di indennizzo equivalenti a quelli europei. Per questo motivo, salvo che non aderiscano a un sistema di indennizzo estero che la Banca d'Italia giudichi equivalente, le succursali di imprese di paesi terzi devono obbligatoriamente aderire a un sistema di indennizzo italiano riconosciuto per l’attività svolta in Italia. La Banca d'Italia è l’autorità competente per verificare l’equivalenza dei sistemi esteri: valuta se il sistema del Paese terzo offra una protezione paragonabile, in termini di massimali, copertura dei crediti tutelati e solidità finanziaria, a quella garantita dai sistemi riconosciuti italiani. Se la verifica è positiva, la succursale può mantenere la copertura estera; in caso negativo, è tenuta all’adesione obbligatoria al sistema italiano.

Domande frequenti

La succursale italiana di una banca d'affari britannica deve aderire al Fondo Nazionale di Garanzia italiano?

Può aderire facoltativamente per integrare la tutela offerta dal sistema britannico. Dopo la Brexit, il Regno Unito non è più nell’UE: la succursale rientra nel regime delle imprese di paesi terzi e deve aderire obbligatoriamente al sistema italiano, salvo che la Banca d'Italia giudichi il sistema britannico equivalente.

Cosa valuta la Banca d'Italia per ritenere equivalente un sistema di indennizzo estero?

La Banca d'Italia verifica che il sistema estero garantisca una protezione paragonabile ai sistemi italiani riconosciuti in termini di massimali di indennizzo (almeno 20.000 euro per investitore), tipologie di crediti tutelati, requisiti patrimoniali del fondo e modalità di liquidazione degli indennizzi.

Una succursale italiana di una SIM francese può aderire al sistema di indennizzo italiano in aggiunta a quello francese?

Sì. L’art. 60, comma 1 lo consente espressamente: le succursali italiane di imprese di investimento UE possono aderire facoltativamente a un sistema italiano riconosciuto, limitatamente all’attività svolta in Italia, per integrare il livello di tutela del sistema francese (topping up).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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