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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il MEF, su proposta della Banca d'Italia o della Consob, può disporre la revoca dell’autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa (LCA) di SIM e gestori autorizzati in caso di gravi irregolarità o insolvenza.
  • Per le SIM di cui all’art. 55-bis la LCA è disposta se ricorrono i presupposti art. 17 D.Lgs. 180/2015 ma non quelli per la risoluzione (art. 20 co. 2).
  • La Banca d'Italia dirige la procedura; si applicano in quanto compatibili gli artt. 80-94 TUB con adattamento agli investitori e agli strumenti finanziari.
  • Per le SGR in LCA i commissari liquidano o cedono i fondi gestiti esercitando i poteri di amministrazione.
  • La procedura si estende alla capogruppo del gruppo SIM e alle sue componenti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 57 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Liquidazione coatta amministrativa

In vigore dal 01/07/1998

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia o della CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, può disporre con decreto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la liquidazione coatta amministrativa delle SIM ((e dei gestori autorizzati)) , anche quando ne sia in corso l’amministrazione straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie, qualora le irregolarità nell’amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall’articolo 56 siano di eccezionale gravità ((, ovvero qualora la società non sia in grado di pagare i propri debiti alla scadenza)) . Nei confronti delle Sim indicate all’articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione è disposta se ricorrono i presupposti indicati all’articolo 17 del [ decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ], ma non sussiste ((quello di cui all’articolo 20, comma 2,)) del medesimo decreto per disporre la risoluzione. (73)

2. La liquidazione coatta può essere disposta con il medesimo procedimento previsto dal comma 1, su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell’articolo 7-sexies, dei commissari straordinari o dei liquidatori. (73)

3. La direzione della procedura e tutti gli adempimenti a essa connessi spettano alla Banca d’Italia. Si applicano, in quanto compatibili, l’articolo 80, comma da 3 a 6, e gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, a eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91, a eccezione dei commi 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, ((93 e 94 del T.U. bancario)) , intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim ((e ai gestori autorizzati)) in luogo delle banche, e l’espressione “strumenti finanziari” riferita agli strumenti finanziari e al denaro. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 92-bis del Testo unico bancario ((ai gestori autorizzati)) , le disposizioni ivi contenute relative ai clienti iscritti nella sezione separata ((si intendono riferite, rispettivamente, ai fondi o ai comparti gestiti dalla società di gestione del risparmio e ai comparti gestiti dalla Sicav in gestione interna, dalla Sicaf in gestione interna e dalla società di partenariato in gestione interna)) .

3-bis. Se è disposta la liquidazione coatta di una società di gestione del risparmio ((autorizzata)) , i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi da questa gestiti e dei relativi comparti, esercitando a tali fini i poteri di amministrazione degli stessi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 83, 84, comma 3, 86, ad eccezione dei commi 6 e 7, 87, commi 2 e 3, 88, 89, 90, 91 ad eccezione dei commi 1-bis, 2, 3 e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 del T.U. bancario, nonché i commi 4 e 5 del presente articolo. I partecipanti ai fondi o ai comparti hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione; dalla data dell’emanazione del decreto di liquidazione coatta amministrativa cessano le funzioni degli organi del fondo.

3-ter. ((Il comma 3-bis si applica anche alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate, in relazione ai comparti da esse gestiti, nonché ai gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , e ai gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.))

4. I commissari, trascorso il termine previsto dall’articolo 86, comma 5, del T.U. bancario e non oltre trenta giorni successivi, sentiti i cessati amministratori, depositano presso la Banca d’Italia e, a disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del tribunale del luogo dove la SIM ((o il gestore autorizzato ha)) la sede legale, gli elenchi dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e l’ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati nel comma 2 del predetto articolo, nonché dei soggetti appartenenti alle medesime categorie cui è stato negato il riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro relativi ai servizi e alle attività previsti dal presente decreto sono iscritti in apposita e separata sezione dello stato passivo. Il presente comma si applica in luogo dell’articolo 86, commi 6 e 7 del T.U. bancario.

5. Possono proporre opposizione allo stato passivo, relativamente alla propria posizione e contro il riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o in parte, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 86, comma 8, del T.U. bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso previsto dal medesimo comma

8. Il presente comma si applica in luogo dell’articolo 87, comma 1, del T.U. bancario.

6. Se il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa riguarda ((una Sicav in gestione interna autorizzata, una Sicaf in gestione interna autorizzata o una società di partenariato in gestione interna autorizzata)) , i commissari, entro trenta giorni dalla nomina, comunicano ai soci il numero e la specie delle azioni risultanti di pertinenza di ciascuno secondo le scritture e i documenti della società. ((Il presente comma si applica anche alle Sicaf in gestione interna e alle società di partenariato in gestione interna che sono gestori di fondi EuVECA disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , o gestori di fondi EuSEF disciplinati ai sensi del regolamento (UE) 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013 , in quanto compatibile con i citati regolamenti europei.))

6-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . 6-bis.1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) . 6-bis.2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 MARZO 2026, N. 47 )) .

6-ter. La procedura disciplinata dal presente articolo trova applicazione anche nei confronti della società posta al vertice del gruppo di Sim ai sensi dell’articolo 11 e delle altre componenti del gruppo, nonché, nel caso di Sim di classe 1, nei confronti della capogruppo ai sensi dell’articolo 60 del Testo Unico Bancario e delle altre componenti del gruppo. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta qualora le irregolarità nell’amministrazione ovvero le violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie o le perdite previste dall’articolo 56 siano di eccezionale gravità nonché quando le inadempienze nell’esercizio dell’attività prevista dall’articolo 61, comma 4, del Testo Unico bancario siano di eccezionale gravità. In caso di gruppo in cui sia inclusa una Sim indicata all’articolo 55-bis, comma 1, la liquidazione coatta amministrativa della capogruppo è disposta se ricorrono i presupposti di cui all’articolo 99, comma 2, del Testo Unico bancario e alle altre componenti del gruppo si applica altresì l’articolo 102-bis del Testo Unico bancario. Si applicano, in ogni caso, gli articoli 99, commi 3, 4, e 5, 101, 102, 103, 104, e 105 del Testo Unico bancario, intendendosi le suddette disposizioni riferite alle Sim in luogo delle banche, nonché, nel caso di Sim diverse da quelle di classe 1, alla società posta al vertice del gruppo ai sensi dell’articolo 11 in luogo della capogruppo. Salvo che per le Sim di classe 1, il riferimento all’articolo 64 del Testo Unico bancario, contenuto nell’articolo 105 del Testo Unico bancario, si intende effettuato all’articolo 11 del presente decreto.

La liquidazione coatta amministrativa delle SIM: uno strumento di ultima istanza

L’art. 57 TUF disciplina la liquidazione coatta amministrativa (LCA) di SIM e gestori autorizzati, la procedura concorsuale speciale che conclude il ciclo di vita di un intermediario mobiliare quando le irregolarità o le perdite hanno raggiunto una gravità eccezionale oppure quando la società non è più in grado di far fronte ai propri debiti alla scadenza. La LCA è una procedura di natura amministrativa, e non giudiziale, che si contrappone alla liquidazione ordinaria e al fallimento/liquidazione giudiziale, in ragione della particolare sensibilità sistemica degli intermediari finanziari e della necessità di tutelare gli investitori che hanno affidato loro strumenti finanziari e denaro.

Presupposti e procedimento di apertura

La LCA è disposta con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), su proposta della Banca d'Italia o della Consob, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze. I presupposti sono alternativi: l’eccezionale gravità delle irregolarità nell’amministrazione, delle violazioni normative o delle perdite previste dall’art. 56; o l’incapacità della SIM di pagare i propri debiti alla scadenza (insolvenza in senso tecnico). La LCA può essere disposta anche mentre è in corso l’amministrazione straordinaria o la liquidazione ordinaria, se la situazione si aggrava ulteriormente. Per le SIM di cui all’art. 55-bis (SIM di classe 1 e SIM che prestano negoziazione per conto proprio o assunzione a fermo), il presupposto specifico è quello dell’art. 17 del D.Lgs. 180/2015 (BRRD), ma la LCA è ammessa solo se non ricorrono i presupposti per la risoluzione ex art. 20 co. 2 del medesimo decreto. La LCA può anche essere richiesta dagli organi societari stessi o dai commissari già nominati.

La direzione della procedura e il regime applicabile

La direzione della procedura spetta alla Banca d'Italia, che nomina i commissari liquidatori e il comitato di sorveglianza. Si applicano in quanto compatibili le norme TUB sulla liquidazione coatta bancaria (artt. 80, co. 3-6, 81, 82, 83, 84, 85, 86 tranne co. 6-7, 87 co. 2-3, 88, 89, 90, 91 tranne co. 1-bis e 11-bis, 92, 92-bis, 93 e 94 TUB), con adattamento terminologico: «investitori» al posto di «depositanti», «SIM» e «gestori autorizzati» al posto di «banche», «strumenti finanziari e denaro» per tenere conto della duplice tipologia di beni dei clienti. L’accertamento del passivo e la formazione degli elenchi dei creditori seguono regole specifiche: i clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari e denaro sono iscritti in una sezione separata dello stato passivo, con appositi termini per le opposizioni (15 giorni dalla comunicazione individuale o dalla pubblicazione dell’avviso).

La liquidazione dei fondi gestiti e l’estensione al gruppo

Il comma 3-bis introduce una disciplina specifica per la LCA delle SGR autorizzate: i commissari liquidatori provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi gestiti dalla SGR, esercitando i poteri di amministrazione degli stessi, i fondi comuni non hanno personalità giuridica propria e la loro gestione resta affidata ai commissari anche nella procedura. I partecipanti ai fondi hanno diritto esclusivamente alla ripartizione del residuo netto di liquidazione in proporzione alle quote. Il comma 3-ter estende la stessa disciplina alle Sicav, Sicaf e società di partenariato in gestione interna, nonché ai gestori di fondi EuVECA ed EuSEF. Il comma 6-ter prevede l’estensione della LCA alla capogruppo del gruppo SIM e alle componenti del gruppo, garantendo un intervento coordinato sull’intero gruppo in caso di crisi sistemica.

Domande frequenti

Chi può avviare la liquidazione coatta amministrativa di una SIM?

Il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o della Consob. La LCA può essere disposta d'ufficio o su istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori già in carica.

Cosa succede ai fondi comuni gestiti da una SGR sottoposta a LCA?

I commissari liquidatori della SGR provvedono alla liquidazione o alla cessione dei fondi, esercitando i poteri di amministrazione degli stessi. I partecipanti ai fondi hanno diritto al residuo netto di liquidazione in proporzione alle proprie quote; dalla data del decreto di LCA cessano le funzioni degli organi del fondo.

I clienti di una SIM in LCA hanno una posizione privilegiata nello stato passivo?

Sì. I clienti aventi diritto alla restituzione di strumenti finanziari e denaro relativi ai servizi di investimento sono iscritti in una sezione separata e apposita dello stato passivo, distinta dagli altri creditori.

Una SIM di classe 1 può essere liquidata coattamente invece di essere risolta?

Sì, ma solo se ricorrono i presupposti dell’art. 17 D.Lgs. 180/2015 e non quelli per la risoluzione ex art. 20 co. 2 dello stesso decreto. La risoluzione ha priorità rispetto alla LCA per le SIM sistemicamente rilevanti quando l’interesse pubblico lo richiede.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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