← Torna a TUF — Testo Unico Finanza (D.Lgs. 58/1998)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Disciplina la registrazione dei GEFIA sotto soglia (SGR, Sicaf e società di partenariato) nel registro tenuto dalla Banca d'Italia, quale alternativa all’autorizzazione piena.
  • Le soglie dimensionali per accedere al regime semplificato sono 100 milioni di euro (o 500 milioni per FIA senza leva e con lock-up quinquennale).
  • I FIA gestiti da soggetti registrati devono essere chiusi, riservati a investitori professionali o semi-professionali con soglia di ingresso di 500.000 euro e portafoglio di almeno 5 milioni.
  • La Banca d'Italia informa la Consob delle avvenute registrazioni e il soggetto registrato deve comunicare qualunque modifica delle condizioni.
  • In caso di superamento non temporaneo delle soglie, il GEFIA registrato deve richiedere la piena autorizzazione entro trenta giorni.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 35 quaterdecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Registrazione)

In vigore dal 01/07/1998

1. ((Per le Sgr sotto soglia registrate la Banca d’Italia dispone la registrazione nel registro dei GEFIA sotto soglia registrati, su istanza della società interessata, al ricorrere delle seguenti condizioni: a) è adottata la forma di società per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della società sono situate nel territorio della Repubblica; c) lo statuto prevede come oggetto esclusivo la prestazione del servizio di gestione collettiva; d) la denominazione sociale contiene l’indicazione di società di gestione del risparmio sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società; e) il valore totale delle attività dei FIA gestiti, calcolato in conformità con la procedura disciplinata dall’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012, non supera 100 milioni di euro ovvero 500 milioni di euro se i FIA gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non è consentito agli investitori l’esercizio del diritto di rimborso per cinque anni dopo l’investimento iniziale. Ai fini del calcolo delle soglie si tiene conto dei FIA gestiti, nonché dei FIA gestiti dalla società controllante, da soggetti da questa direttamente o indirettamente controllati o controllanti ovvero sottoposti a comune controllo. Il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23 del T.U. bancario; f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità previsti dal regolamento di cui all’articolo 13; g) sono identificati i FIA che la società intende gestire; per ciascun FIA, è fornita una descrizione della strategia di investimento, ivi incluso l’utilizzo della leva finanziaria ove previsto, e l’identità del depositario; h) i FIA gestiti sono istituiti in forma chiusa e sono diversi da Oicr societari in gestione esterna, fondi EuVECA e fondi EuSEF; i) il patrimonio dei FIA gestiti è investito in attività diverse da crediti, a eccezione dei prestiti di azionista di cui all’articolo 46-bis, comma 01, lettera c). I GEFIA sotto soglia registrati non possono, inoltre, assumere, anche con riferimento ai FIA gestiti, il ruolo di cedenti, prestatori originari o società veicolo di operazioni di cartolarizzazione, né assumere posizioni verso cartolarizzazioni; l) i FIA gestiti sono riservati. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera m-quater), essi sono commercializzati esclusivamente a investitori professionali; il regolamento del FIA può prevedere la partecipazione anche di investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro e che dimostrino con idonee evidenze di avere un portafoglio finanziario non inferiore a cinque milioni di euro. La partecipazione minima iniziale non è frazionabile. Ai fini della presente lettera, per portafoglio finanziario si intende il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili presso intermediari o gestori. Il regolamento del FIA può prevedere che i componenti dell’organo di amministrazione e il personale del gestore sotto soglia registrato possano sottoscrivere ovvero acquistare quote dei FIA italiani riservati gestiti da quest’ultimo anche per importi inferiori.))

2. ((Per le Sicaf sotto soglia registrate, la Banca d’Italia dispone la registrazione nel registro di cui al comma 1, su istanza della società interessata, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), e), f), g), h), i) e l), intendendosi le relative disposizioni riferite allo statuto in luogo del regolamento e alle azioni e agli altri strumenti partecipativi in luogo delle quote, e delle seguenti condizioni: a) lo statuto prevede come oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso; b) la denominazione sociale contiene l’indicazione di Sicaf sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.))

3. ((Per le società di partenariato sotto soglia registrate, la Banca d’Italia dispone la registrazione nel registro di cui al comma 1, su istanza della società interessata, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g), h) e l), intendendosi le relative disposizioni riferite allo statuto in luogo del regolamento e alle azioni, agli altri strumenti finanziari partecipativi e alle ulteriori modalità di raccolta del patrimonio previste dallo statuto in luogo delle quote, e delle seguenti condizioni: a) è adottata la forma di società in accomandita per azioni e il sistema di amministrazione e controllo con collegio sindacale; b) lo statuto prevede come oggetto sociale esclusivo l’investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni, di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante le ulteriori modalità di raccolta definite nello statuto. Non sono ammessi conferimenti in natura. È consentito, in ogni caso, detenere liquidità per esigenze di tesoreria; c) la denominazione sociale contiene l’indicazione di società di partenariato sotto soglia registrata. Tale denominazione risulta in tutti i documenti della società.))

4. ((In sede di registrazione, le società di cui ai commi 1, 2 e 3 trasmettono alla Banca d’Italia una relazione che illustra l’assetto organizzativo e dei controlli adottati ai fini del rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 , e alle relative disposizioni attuative. La relazione è accompagnata da un’attestazione dell’organo che svolge la funzione di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei controlli adottati rispetto ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo propri dell’attività della società.))

5. ((La registrazione è negata quando non ricorrono le condizioni di cui ai commi 1, 2 o 3, e in ogni caso quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 4.))

6. ((La Banca d’Italia informa la Consob dell’avvenuta registrazione.))

7. ((I GEFIA sotto soglia registrati informano la Banca d’Italia di qualsiasi modifica delle condizioni per la registrazione di cui ai commi 1, 2 o 3 e del comma 4.))

8. ((Nel caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui al comma 1, lettera e), il GEFIA sotto soglia registrato richiede entro trenta giorni l’autorizzazione, ai sensi degli articoli 34, 35-bis o 35-novies.1, secondo le procedure previste ai sensi del comma 10, lettera b).))

9. ((I GEFIA sotto soglia registrati indicano negli atti e nella corrispondenza, nonché nelle comunicazioni pubblicitarie, gli estremi di iscrizione al registro di cui al comma 1 e che non sono autorizzati dalla Banca d’Italia né sottoposti alla vigilanza di sana e prudente gestione della Banca d’Italia e alla vigilanza di trasparenza e correttezza della Consob.))

10. ((La Banca d’Italia disciplina con regolamento: a) la procedura e la documentazione da trasmettere per la registrazione, il contenuto della relazione sull’assetto organizzativo e dei controlli in materia antiriciclaggio di cui al comma 4 e il procedimento di cancellazione del GEFIA sotto soglia registrato; b) la procedura per richiedere l’autorizzazione in caso di superamento non temporaneo delle soglie di cui al comma 1, lettera e), o nel caso in cui il GEFIA sotto soglia registrato intenda assoggettarsi volontariamente al regime dei gestori di cui agli articoli 34, 35-bis o 35-novies.1; c) gli adempimenti informativi, incluse le segnalazioni cui i GEFIA sotto soglia registrati sono tenuti ai fini del monitoraggio del rischio sistemico e della verifica del rispetto delle soglie di cui al comma 1, lettera e); d) le ipotesi di decadenza della registrazione, quando il GEFIA sotto soglia registrato non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi per cui è stato registrato.))

11. ((Con il regolamento di cui al comma 10 la Banca d’Italia può dettare ulteriori disposizioni attuative del presente capo.)) ((133))

Il regime di registrazione: ambito e ratio

L’art. 35-quaterdecies TUF introduce un regime alternativo all’autorizzazione piena per i gestori di fondi alternativi (GEFIA) di dimensioni ridotte, in attuazione della direttiva AIFMD e del principio di proporzionalità della regolamentazione. I soggetti interessati sono le SGR sotto soglia registrate, le Sicaf sotto soglia registrate e le società di partenariato sotto soglia registrate: si tratta di operatori professionali che gestiscono portafogli di dimensioni limitate e che, proprio per questa ragione, beneficiano di un regime più snello rispetto all’intero impianto autorizzativo previsto dagli artt. 34, 35-bis e 35-novies.1 TUF.

La ratio è duplice: da un lato incentivare la nascita e lo sviluppo di gestori focalizzati su nicchie specifiche (private equity, venture capital, investimento immobiliare) senza soggettarli a oneri regolamentari sproporzionati; dall’altro preservare la tutela degli investitori attraverso una riserva di mercato a soli investitori professionali o semi-professionali con elevata capacità patrimoniale.

Le condizioni per la registrazione delle SGR sotto soglia

Il comma 1 elenca le condizioni necessarie per la registrazione di una SGR sotto soglia: forma di S.p.A., sede legale e direzione generale in Italia, oggetto sociale esclusivo nella gestione collettiva, denominazione sociale con l’indicazione specifica di «società di gestione del risparmio sotto soglia registrata». La soglia dimensionale è il nucleo della disciplina: il valore totale delle attività gestite non deve superare 100 milioni di euro, oppure 500 milioni se i FIA gestiti non fanno ricorso alla leva finanziaria e non è consentito il rimborso anticipato per cinque anni dall’investimento iniziale. Il calcolo delle soglie include i FIA gestiti dalla società controllante e dalle sue controllate/controllanti o collegate, evitando che le soglie vengano eluse tramite frammentazione artificiale del gruppo.

I FIA gestiti devono essere istituiti in forma chiusa e riservati a investitori professionali, con la possibilità, a determinate condizioni, di ammettere investitori non professionali che sottoscrivono per almeno 500.000 euro e possiedono un portafoglio finanziario di almeno 5 milioni. Il portafoglio rilevante ai fini del calcolo comprende depositi bancari, prodotti assicurativi di investimento e strumenti finanziari. Questa soglia di semi-professionalità distingue il regime italiano da quello di altri Stati UE e amplia potenzialmente la platea dei clienti raggiungibili dai GEFIA sotto soglia.

Condizioni per Sicaf e società di partenariato sotto soglia

I commi 2 e 3 estendono il regime di registrazione alle Sicaf e alle società di partenariato sotto soglia, con adattamenti terminologici (statuto in luogo di regolamento, azioni in luogo di quote). Le società di partenariato, una forma societaria introdotta dal legislatore italiano come alternativa alla limited partnership anglosassone, devono adottare la forma di società in accomandita per azioni, avere come oggetto sociale esclusivo l’investimento collettivo in private equity e venture capital, e denominare la propria ragione sociale con l’indicazione «società di partenariato sotto soglia registrata».

Gli obblighi antiriciclaggio e il contenuto della relazione organizzativa

Il comma 4 obbliga tutti i soggetti che richiedono la registrazione a trasmettere alla Banca d'Italia una relazione illustrativa dell’assetto organizzativo e dei controlli in materia antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), accompagnata dall’attestazione dell’organo di controllo sull’adeguatezza dei presidi. Questa previsione segnala l’attenzione del legislatore al rischio di utilizzo dei veicoli di investimento alternativi per scopi di riciclaggio, tipicamente presenti nel private equity e nel venture capital.

Il regime informativo e le conseguenze del superamento delle soglie

Una volta registrati, i GEFIA sotto soglia devono informare la Banca d'Italia di qualsiasi modifica delle condizioni (comma 7) e, in caso di superamento non temporaneo delle soglie dimensionali, richiedere la piena autorizzazione entro trenta giorni (comma 8). Negli atti e nella corrispondenza devono indicare gli estremi di iscrizione al registro e specificare che non sono autorizzati né sottoposti alla vigilanza di sana e prudente gestione della Banca d'Italia né alla vigilanza di trasparenza della Consob (comma 9): un obbligo di disclosure fondamentale per evitare che i clienti confondano il regime semplificato con una piena supervisione prudenziale.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra un GEFIA registrato e un GEFIA autorizzato?

Il GEFIA registrato gestisce attivi sotto le soglie dimensionali (100 o 500 milioni) ed è soggetto a un regime semplificato: non è autorizzato né vigilato nel merito dalla Banca d'Italia sul profilo prudenziale. Il GEFIA autorizzato è invece soggetto all’intero impianto di vigilanza del TUF, inclusi i requisiti patrimoniali, organizzativi e prudenziali.

Un investitore non professionale può partecipare a un FIA gestito da un GEFIA sotto soglia registrato?

Sì, ma solo se sottoscrive per almeno 500.000 euro e dimostra di possedere un portafoglio finanziario complessivo di almeno 5 milioni di euro. La partecipazione minima non è frazionabile.

Cosa succede se una SGR sotto soglia registrata supera il limite di 100 milioni di attivi gestiti?

Se il superamento non è temporaneo, la SGR deve richiedere la piena autorizzazione entro trenta giorni, seguendo la procedura prevista dalla Banca d'Italia con il regolamento di cui al comma 10.

Una Sicaf sotto soglia può investire in crediti?

No. Il comma 1, lett. i) vieta ai GEFIA sotto soglia registrati di investire in crediti (con l’eccezione dei prestiti di azionista), e impedisce loro di assumere il ruolo di cedenti o prestatori originari in operazioni di cartolarizzazione.

I GEFIA sotto soglia registrati possono usare la leva finanziaria senza limiti?

No. La Banca d'Italia conserva il potere di applicare limiti di leva finanziaria massima e adottare misure restrittive a presidio del rischio sistemico, ai sensi dell’art. 35-septiesdecies TUF.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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