In sintesi
- I soggetti abilitati possono promuovere e collocare a distanza (telefono, internet) servizi e attività di investimento ai clienti.
- Al cliente deve essere garantita la facoltà di recesso entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, senza penali.
- Le comunicazioni a distanza devono rispettare le regole di trasparenza e informativa previste dalla normativa applicabile.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari)
In vigore dal 01/07/1998
1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità ai principi stabiliti ((negli articoli 30 e 30-bis)) e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 , la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari.
Stesso numero, altri codici
- Art. 32 Codice Civile: Devoluzione dei beni con destinazione
- Articolo 32 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 32 Codice del Consumo: Sanzioni
- Articolo 32 Codice della Strada: Condotta delle acque
- Articolo 32 Codice di Procedura Civile: Cause di garanzia
- Articolo 32 Codice di Procedura Penale: Risoluzione del conflitto
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La promozione e il collocamento a distanza
L’art. 32 TUF disciplina la promozione e il collocamento a distanza di servizi e attività di investimento, via telefono, internet, posta elettronica, applicazioni mobili, da parte dei soggetti abilitati. Con la diffusione dei canali digitali, questa modalità è diventata prevalente nel mercato retail: la maggior parte dei servizi di investimento oggi viene avviata e gestita a distanza, senza contatto fisico tra il cliente e l’intermediario.
Il diritto di recesso del cliente
L’elemento più rilevante per la tutela dei consumatori è il diritto di recesso di 14 giorni (ius poenitendi) previsto per i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza ai sensi della Direttiva 2002/65/CE sul commercio elettronico dei servizi finanziari. Il cliente può recedere dal contratto senza penali e senza dover fornire motivazioni entro 14 giorni dalla conclusione del contratto. Il recesso comporta la risoluzione del contratto e la restituzione delle prestazioni già eseguite, con qualche limitazione per i servizi già parzialmente erogati.
Regole di trasparenza nella comunicazione a distanza
Le comunicazioni a distanza, email, pop-up, messaggi push, chiamate telefoniche, devono rispettare i requisiti di chiarezza, completezza e non ingannevolezza imposti dalla normativa MiFID II e dal Codice del Consumo. Il soggetto abilitato deve identificarsi chiaramente, indicare lo scopo della comunicazione e garantire che le informazioni fornite siano accurate e non selettive. Le comunicazioni commerciali non sollecitate (cold calling) sono soggette a ulteriori restrizioni, disciplinate dai regolamenti Consob.
Domande frequenti
Posso annullare un contratto di gestione patrimoniale firmato online?
Sì, per i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza il cliente ha diritto di recesso di 14 giorni dalla conclusione del contratto, senza penali, ai sensi dell’art. 32 TUF e della normativa europea sui contratti a distanza. Il recesso deve essere comunicato all’intermediario entro il termine.
Un intermediario può chiamarmi per propormi prodotti di investimento senza mio consenso?
Le chiamate a freddo (cold calling) per proporre servizi di investimento sono soggette a restrizioni: l’intermediario deve identificarsi, comunicare lo scopo della chiamata e rispettare le preferenze del cliente in materia di comunicazioni commerciali non sollecitate, nel rispetto del regolamento Consob applicabile.
I servizi di investimento online sono soggetti alle stesse regole di quelli tradizionali?
Sì, le regole di condotta MiFID II (adeguatezza, informativa pre-contrattuale, trasparenza dei costi) si applicano indipendentemente dal canale di distribuzione (fisico o digitale). La modalità a distanza aggiunge il diritto di recesso di 14 giorni e obblighi specifici di comunicazione elettronica.