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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 32 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Promozione e collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari)
In vigore dal 01/07/1998
1. Per tecniche di comunicazione a distanza si intendono le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato.
2. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare con regolamento, in conformità ai principi stabiliti ((negli articoli 30 e 30-bis)) e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190 , la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari.
Vedi anche
→TUF art. 31-bis - Art. 31 bis TUF - Vigilanza della Consob sull’Organismo→TUF art. 32-bis - Art. 32 bis TUF - (Tutela degli interessi collettivi degli invest…→TUB art. 1 - Art. 1 T.U.B. Definizioni→AML art. 1 - Art. 1 Antiriciclaggio - Definizioni (1)→Cost. art. 47 - Tutela del risparmio→Art. 32 ter TUF – (Risoluzione stragiudiziale di controversie)→Art. 32 quater TUF – (Riserva di attività)→Art. 31 TUF – Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e Organismo…→Art. 33 TUF – (Attività esercitabili)→Art. 30 bis TUF – (Modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di i…→Art. 30 TUF – Offerta fuori sede→Art. 34 TUF – Autorizzazione della società di gestione del risparmio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 32 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), disciplina la promozione e il collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari. La disposizione affronta un fenomeno di crescente rilievo: l'offerta di prodotti e servizi finanziari realizzata senza la compresenza fisica del cliente e dell'intermediario, attraverso strumenti di comunicazione a distanza. La norma fornisce la definizione delle tecniche di comunicazione a distanza e attribuisce alla Consob il potere di dettarne la disciplina di dettaglio, in coordinamento con la Banca d'Italia.
La nozione di tecniche di comunicazione a distanza
Il primo comma definisce le tecniche di comunicazione a distanza come le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. La definizione fa leva su un dato strutturale: l'assenza di compresenza fisica tra le parti del rapporto. Quando il contatto avviene senza che cliente e offerente si trovino contemporaneamente nello stesso luogo, si è in presenza di una tecnica di comunicazione a distanza. La definizione esclude espressamente la pubblicità, che resta soggetta a una disciplina propria: ciò che rileva ai fini dell'art. 32 è il contatto finalizzato alla promozione e al collocamento, non il messaggio pubblicitario generico rivolto al pubblico indistinto.
La ragione di una disciplina specifica
La scelta di dedicare una disciplina specifica al collocamento a distanza si spiega con le peculiarità di questo canale. Nell'offerta a distanza l'investitore non ha di fronte fisicamente l'intermediario, il che può attenuare la percezione della rilevanza dell'operazione e ridurre le occasioni di chiarimento. La modalità a distanza, inoltre, presenta caratteristiche tali da richiedere cautele particolari a tutela del cliente, soprattutto del cliente non professionale. La norma si inserisce così nella logica di fondo del TUF, orientata alla protezione dell'investitore e alla correttezza e trasparenza dei comportamenti degli intermediari, adattando tali principi alle specificità del contatto a distanza.
Il potere regolamentare della Consob
Il secondo comma attribuisce alla Consob, sentita la Banca d'Italia, il potere di disciplinare con regolamento la promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari. La norma primaria si limita a tracciare la cornice e a definire la nozione di tecnica di comunicazione a distanza, demandando alla fonte regolamentare la disciplina di dettaglio. Si tratta di una tecnica diffusa nel diritto dei mercati finanziari, dove la complessità e la rapidità di evoluzione della materia rendono opportuno affidare la regolazione di dettaglio a un'autorità tecnica indipendente, dotata di competenze specialistiche e in grado di adeguare tempestivamente le regole all'evoluzione del mercato.
Il coordinamento tra Consob e Banca d'Italia
L'esercizio del potere regolamentare da parte della Consob avviene 'sentita la Banca d'Italia'. La previsione riflette il modello di vigilanza per finalità che caratterizza il sistema italiano, nel quale le competenze sono ripartite tra più autorità in funzione degli obiettivi perseguiti. Alla Consob spetta in via tipica la vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti, mentre alla Banca d'Italia competono profili attinenti alla stabilità e al contenimento del rischio. Il coinvolgimento della Banca d'Italia nella forma del parere assicura il coordinamento tra le autorità e la coerenza complessiva della regolazione, evitando sovrapposizioni o contraddizioni.
Il vincolo ai principi degli artt. 30 e 30-bis TUF
La norma precisa che il regolamento della Consob deve conformarsi ai principi stabiliti negli articoli 30 e 30-bis del TUF, oltre che alla normativa in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori. Gli artt. 30 e 30-bis disciplinano l'offerta fuori sede, ossia la promozione e il collocamento realizzati in luogo diverso dalla sede dell'intermediario. Il rinvio ai principi di tali disposizioni risponde a un'esigenza di coerenza sistematica: l'offerta fuori sede e l'offerta a distanza condividono la caratteristica di realizzarsi al di fuori dei locali dell'intermediario e presentano profili di tutela in parte analoghi. Ancorare la disciplina del collocamento a distanza ai principi dell'offerta fuori sede assicura un trattamento omogeneo di situazioni accomunate dall'esigenza di proteggere l'investitore.
La tutela dell'investitore nel collocamento a distanza
Il filo conduttore dell'art. 32 è la protezione dell'investitore. La disciplina del collocamento a distanza si propone di assicurare che, anche in assenza di compresenza fisica, il cliente riceva informazioni adeguate, sia posto in condizione di comprendere le caratteristiche e i rischi dell'investimento e benefici di idonee garanzie. Il rinvio alla normativa sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori rafforza questa prospettiva di tutela, richiamando un corpus di regole specificamente pensato per il contraente debole nei contratti conclusi a distanza. La norma, dunque, pur avendo struttura prevalentemente attributiva di potere regolamentare, è funzionale a un obiettivo sostanziale di protezione del risparmiatore.
La collocazione nel sistema del TUF
L'art. 32 si colloca nella parte del TUF dedicata alla disciplina degli intermediari e alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento. Esso completa il quadro delle modalità con cui i prodotti finanziari possono essere offerti al pubblico, affiancando alla disciplina dell'offerta fuori sede quella dell'offerta a distanza. La norma testimonia la capacità del Testo unico di adattarsi all'evoluzione dei canali distributivi, ricomprendendo nella propria regolazione anche le forme di contatto con la clientela rese possibili dallo sviluppo degli strumenti di comunicazione. In questo modo il TUF mantiene la propria vocazione di disciplina organica e aggiornata dei mercati finanziari e della tutela degli investitori.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Regolamento/Comunicazione Consob
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 32 del TUF?
La promozione e il collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e di prodotti finanziari, cioè l'offerta realizzata mediante tecniche di comunicazione a distanza, senza la presenza fisica e simultanea del cliente e dell'offerente.
Cosa si intende per tecniche di comunicazione a distanza?
Le tecniche di contatto con la clientela, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato. L'elemento distintivo è l'assenza di compresenza fisica tra le parti.
Chi disciplina nel dettaglio il collocamento a distanza?
La Consob, sentita la Banca d'Italia, può disciplinare la materia con regolamento. La norma primaria fissa la cornice e demanda alla Consob, autorità tecnica, la regolazione di dettaglio del collocamento a distanza.
A quali principi deve conformarsi il regolamento Consob?
Ai principi stabiliti negli artt. 30 e 30-bis TUF, dedicati all'offerta fuori sede, e alla normativa in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, per assicurare coerenza sistematica e tutela dell'investitore.
La pubblicità rientra nelle tecniche di comunicazione a distanza?
No. La definizione dell'art. 32 esclude espressamente la pubblicità. Rileva il contatto con la clientela finalizzato alla promozione e al collocamento, non il messaggio pubblicitario generico rivolto al pubblico indistinto, soggetto a una disciplina propria.
Fonti consultate: 1 fonte verificate