- Le imprese di investimento di paesi terzi (non UE) diverse dalle banche possono operare in Italia solo previa autorizzazione della Consob.
- L’autorizzazione richiede la verifica della supervisione equivalente nel Paese d'origine e la presenza di accordi di cooperazione tra Consob e autorità estera.
- L’operatività è limitata ai clienti professionali e alle controparti qualificate, salvo autorizzazione estesa a clienti retail.
Art. 28 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Imprese di paesi terzi diverse dalle banche
In vigore dal 01/07/1998
1. Lo stabilimento in Italia di succursali da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d’Italia. L’autorizzazione è subordinata: a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall’articolo 19, comma 1, lettere d) ed f); b) alla trasmissione di tutte le informazioni, compresi un programma di attività, che illustri in particolare i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa della succursale, specificate ai sensi del comma 4; c) all’autorizzazione, alla vigilanza e all’effettivo svolgimento nello Stato d’origine dei servizi o attività di investimento e dei servizi accessori che l’impresa istante intende prestare in Italia, nonché alla circostanza che l’autorità competente dello Stato d’origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del GAFI nel contesto delle azioni contro il riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo; d) all’esistenza di accordi di collaborazione tra la Banca d’Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d’origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo scambio di informazioni, allo scopo di preservare l’integrità del mercato e garantire la protezione degli investitori; e) all’esistenza di un accordo tra l’Italia e lo Stato d’origine che rispetta pienamente le norme di cui all’articolo 26 del Modello di Convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell’OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali; f) all’adesione da parte dell’impresa istante ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’articolo 60, comma
2. 2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è negata se non risulta garantita la capacità della succursale dell’impresa di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto o contenuti in atti dell’Unione europea direttamente applicabili.
3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in conformità al comma
1. ((133))
4. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può disciplinare le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi e delle attività di cui ai commi 1, 6 e
6-bis. 5. Alla prestazione in Italia di servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in regime di libera prestazione di servizi, nei confronti di controparti qualificate o di clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, da parte di imprese di paesi terzi diverse dalle banche, si applica il Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014 .Con riguardo a queste imprese, la Consob e la Banca d’Italia, secondo le rispettive attribuzioni, sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 46, paragrafi 6-bis e 6-ter, del medesimo regolamento. ((133))
6. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, a controparti qualificate o a clienti professionali come individuati ai sensi dell’articolo 6, comma (( 2-quater, lettera d-bis) )) , e comma 2-sexies, lettera a), del presente decreto, anche senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in mancanza di una decisione della Commissione europea a norma dell’ articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 oppure ove tale decisione non sia più vigente, semprechè ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d) ed e), e venga presentato un programma concernente l’attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica. L’autorizzazione è rilasciata dalla Consob ((…)) . ((133))
6-bis. Il comma 6 si applica anche in presenza di una decisione della Commissione europea a norma dell’ articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 , limitatamente ai servizi e alle attività di investimento in essa non inclusi.
7. La Consob, sentita la Banca d’Italia, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che, ai sensi dei commi 6 e 6-bis, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.
7-bis. In deroga ai commi precedenti, alle imprese di paesi terzi che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica l’articolo
29-ter. Tali imprese sono iscritte in una sezione speciale dell’albo previsto dall’articolo
20. (73)
Stesso numero, altri codici
- Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni
- Articolo 28 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 28 Codice del Consumo: Ambito di applicazione
- Articolo 28 Codice della Strada: Obblighi dei concessionari di determinati servizi
- Articolo 28 Codice di Procedura Civile: Foro stabilito per accordo delle parti
- Articolo 28 Codice di Procedura Penale: Casi di conflitto
L’accesso delle imprese di paesi terzi al mercato italiano
A differenza delle imprese UE che beneficiano del passaporto MiFID, le imprese di investimento di paesi terzi (es. società finanziarie americane, giapponesi, svizzere) non hanno un diritto automatico di operare in Italia. L’art. 28 TUF stabilisce il regime di accesso per questi soggetti, che deve essere compatibile con le previsioni del Reg. MiFIR (Reg. UE 600/2014) e con i meccanismi di equivalenza della Commissione europea.
Il sistema di equivalenza europeo
Il regime MiFIR prevede che la Commissione europea possa riconoscere l’equivalenza del quadro regolamentare di un paese terzo con quello europeo. Se l’equivalenza è riconosciuta per un determinato paese terzo, le imprese di quel paese possono operare nell’UE nei confronti di clienti professionali e controparti qualificate senza ottenere autorizzazioni nazionali specifiche, previo semplice registro presso l’AESFEM. In assenza di decisione di equivalenza, si applicano i regimi nazionali dei singoli Stati membri.
Autorizzazione Consob per le imprese extra-UE
L’art. 28 TUF disciplina l’accesso delle imprese di paesi terzi al mercato italiano in assenza di equivalenza UE (o per i servizi a clienti retail non coperti dall’equivalenza). La Consob può autorizzare l’operatività di un’impresa extra-UE a condizione che: il paese d'origine abbia un sistema di supervisione equivalente; esistano accordi di cooperazione e scambio di informazioni tra la Consob e l’autorità del paese d'origine; l’impresa sia effettivamente autorizzata e supervisionata nel paese d'origine.
Limiti operativi per le imprese di paesi terzi
Le imprese di paesi terzi autorizzate ex art. 28 TUF possono operare in Italia nei confronti di clienti professionali e controparti qualificate. L’estensione dei servizi ai clienti retail è possibile solo con autorizzazione specifica e comporta requisiti aggiuntivi, inclusa la costituzione di una succursale in Italia con adeguata organizzazione locale.
Domande frequenti
Una banca d'investimento americana (Goldman Sachs, JP Morgan) può servire direttamente clienti italiani?
Dipende dalla decisione di equivalenza della Commissione UE. In presenza di equivalenza riconosciuta, le banche d'investimento americane possono servire clienti professionali nell’UE tramite registrazione AESFEM. In assenza, devono ottenere l’autorizzazione Consob ex art. 28 TUF o operare tramite una filiale UE.
Una SIM svizzera può aprire un ufficio a Milano?
La Svizzera non è UE, quindi le SIM svizzere non beneficiano del passaporto MiFID. Devono ottenere l’autorizzazione della Consob ex art. 28 TUF, che richiede accordi di cooperazione tra Consob e FINMA (autorità svizzera) e verifica dell’equivalenza della supervisione svizzera.
Un’impresa di paesi terzi autorizzata dalla Consob può servire clienti retail italiani?
Solo con autorizzazione specifica estesa ai clienti retail. L’autorizzazione base ex art. 28 TUF è generalmente limitata ai clienti professionali e alle controparti qualificate. Per i clienti retail sono richiesti requisiti organizzativi aggiuntivi, inclusa tipicamente la presenza di una succursale in Italia.