- Le SIM italiane possono aprire succursali in altri Stati UE o prestare servizi in libera prestazione di servizi, previa notifica alla Consob e all’autorità dello Stato ospitante.
- Per le succursali, la procedura prevede la notifica della Consob all’autorità estera entro 3 mesi; la succursale può iniziare l’attività entro 2 mesi dalla comunicazione dell’autorità estera.
- Per la libera prestazione di servizi, la SIM può iniziare a operare 1 mese dopo la notifica all’autorità estera da parte della Consob.
Art. 26 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Succursali e libera prestazione di servizi di Sim
In vigore dal 01/07/1998
1. Le Sim, ((previa comunicazione alla Banca d’Italia)) e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea, nell’esercizio del diritto di stabilimento, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato membro ospitante. ((133))
2. ((La Banca d’Italia)) procede, in conformità a quanto previsto dal comma 4, a comunicare all’autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata. ((133))
3. Le Sim, ((previa comunicazione alla Banca d’Italia)) e in conformità a quanto previsto dal comma 4, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, in altri Stati dell’Unione europea in regime di libera prestazione di servizi, anche mediante l’impiego di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. ((La Banca d’Italia)) comunica all’autorità competente dello Stato membro ospitante l’impiego di agenti collegati in conformità a quanto previsto dal comma
4. ((133))
4. Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi ((sono disciplinate dalla Banca d’Italia)) , in conformità alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi della direttiva 2014/65/UE . ((133))
5. Le Sim possono prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento, ((previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob)) . ((133))
6. Le Sim, possono operare in uno Stato non UE, anche senza stabilirvi succursali, ((previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob)) . ((133))
7. Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 l’esistenza di apposite intese di collaborazione con le competenti autorità dello Stato ospitante.
8. ((La Banca d’Italia, sentita la Consob)) , stabilisce con regolamento: ((133)) a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell’adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della Sim interessata; b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell’autorizzazione a prestare negli altri Stati dell’UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati non UE i propri servizi.)) (73)
Stesso numero, altri codici
- Art. 26 Codice Civile: Coordinamento di attività e unificazione di
- Articolo 26 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 26 Codice del Consumo: Tutela amministrativa e giurisdizionale
- Articolo 26 Codice della Strada: Competenza per le autorizzazioni e le concessioni
- Articolo 26 Codice di Procedura Civile: Foro dell’esecuzione forzata
- Articolo 26 Codice di Procedura Penale: Prove acquisite dal giudice incompetente
Il passaporto europeo per le SIM italiane
L’art. 26 TUF disciplina la procedura con cui le SIM italiane esercitano il diritto al passaporto europeo MiFID II per operare in altri Stati UE, sia aprendo succursali fisiche sia prestando servizi transfrontalieri in libera prestazione di servizi (LPS). Si tratta di uno dei meccanismi fondamentali del mercato unico europeo dei servizi finanziari: una SIM autorizzata in Italia può accedere all’intero mercato europeo senza la necessità di ottenere una nuova autorizzazione in ciascuno Stato membro.
Procedura per l’apertura di una succursale UE
Una SIM italiana che intende aprire una succursale in un altro Stato UE (es. Alfa SIM che vuole aprire un ufficio a Parigi) deve: (1) notificare alla Consob l’intenzione, con indicazione dello Stato ospitante, dei servizi che intende prestare tramite la succursale e l’indirizzo della succursale; (2) la Consob trasmette la notifica all’autorità estera (AMF in questo caso) entro 3 mesi; (3) l’autorità estera può comunicare le eventuali condizioni supplementari entro 2 mesi; (4) la succursale può iniziare l’attività entro 2 mesi dalla comunicazione dell’autorità estera (o dalla scadenza del termine senza comunicazione).
Libera prestazione di servizi transfrontalieri
Per la LPS (es. servire clienti tedeschi dall’Italia, senza aprire una succursale in Germania), la procedura è più semplice: la SIM notifica alla Consob, che trasmette all’autorità tedesca (BaFin) entro 1 mese. La SIM può iniziare a operare immediatamente dopo la trasmissione della notifica, senza attendere risposta dell’autorità estera. Questo meccanismo agile riflette la minore rilevanza sistemica della LPS rispetto all’apertura di una succursale fisica.
Domande frequenti
Alfa SIM vuole servire clienti francesi dall’Italia senza aprire uffici in Francia, cosa deve fare?
Alfa SIM deve notificare alla Consob l’intenzione di prestare servizi in LPS in Francia, indicando i servizi da prestare. La Consob trasmette la notifica all’AMF entro 1 mese. Alfa SIM può iniziare a operare immediatamente dopo la trasmissione, senza attendere risposta dall’AMF (art. 26 TUF).
Quanto tempo ci vuole per aprire una succursale di una SIM italiana in Germania?
Circa 5 mesi: la Consob ha 3 mesi per trasmettere la notifica a BaFin; BaFin ha poi 2 mesi per comunicare eventuali condizioni. La succursale può aprire entro 2 mesi dalla comunicazione di BaFin (o dalla scadenza del termine).
Una SIM italiana con passaporto UE è soggetta alle regole dello Stato ospitante?
Sì per le regole di condotta (la Consob rimane autorità di vigilanza prudenziale in quanto home state, ma l’autorità dello Stato ospitante vigila sul rispetto delle norme di condotta locali nei confronti dei clienti del Paese ospitante).
Il passaporto MiFID copre tutti i servizi di investimento o solo quelli autorizzati in Italia?
Copre solo i servizi specificatamente indicati nell’autorizzazione italiana e nella notifica di passaporto. Se la SIM vuole prestare un servizio aggiuntivo nello Stato ospitante, deve prima ottenere la variazione dell’autorizzazione italiana e notificare la variazione all’autorità estera.