Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 17 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Richiesta di informazioni sulle partecipazioni)

In vigore dal 01/07/1998

1. La Banca d’Italia e la CONSOB, indicando il termine per la risposta, possono richiedere: a) alle SIM ((e ai gestori autorizzati)) , l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; b) alle società ed agli enti di qualsiasi natura che possiedono partecipazioni nei soggetti indicati nella lettera a), l’indicazione nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati a loro disposizione; c) agli amministratori delle società e degli enti titolari di partecipazioni nelle SIM ((e nei gestori autorizzati)) , l’indicazione dei soggetti controllanti; d) alle società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome partecipazioni in società indicate nella lettera c), le generalità dei fiducianti.

In sintesi

  • L'art. 17 del TUF (D.Lgs. 58/1998) attribuisce a Banca d'Italia e CONSOB il potere di richiedere informazioni nominative sulle partecipazioni detenute nelle SIM e nei gestori autorizzati.
  • Le richieste possono rivolgersi alle SIM, alle societa' titolari di partecipazioni, agli amministratori e alle societa' fiduciarie.
  • Le societa' fiduciarie sono tenute a rivelare le generalita' dei fiducianti per le partecipazioni intestate a proprio nome.
  • La norma mira a garantire la trasparenza degli assetti proprietari degli intermediari vigilati.
  • Le autorita' fissano un termine per la risposta, presidiando l'effettivita' dell'attività di vigilanza.
Indice dei contenuti

L'art. 17 del Testo Unico della Finanza disciplina uno strumento essenziale dell'attività di vigilanza sugli intermediari finanziari: il potere di Banca d'Italia e CONSOB di richiedere informazioni sulle partecipazioni detenute nelle SIM e nei gestori autorizzati. La disposizione si inserisce nel sistema di controlli volti a garantire la trasparenza degli assetti proprietari degli intermediari, presupposto indispensabile per una vigilanza efficace. Conoscere chi detiene il controllo o partecipazioni rilevanti negli intermediari significa poter valutare l'idoneita' dei soggetti che ne influenzano la gestione e prevenire situazioni di opacita' che potrebbero pregiudicare la sana e prudente gestione e, in ultima analisi, la tutela del risparmio.

I soggetti destinatari delle richieste

La norma individua con precisione i soggetti ai quali le autorita' possono rivolgere le richieste di informazione. In primo luogo le SIM e i gestori autorizzati, tenuti a indicare nominativamente i titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e dagli altri dati a loro disposizione. In secondo luogo le societa' e gli enti che possiedono partecipazioni in tali intermediari, chiamati a fornire la medesima indicazione nominativa. La disposizione si estende poi agli amministratori delle societa' e degli enti titolari di partecipazioni, ai quali può essere richiesta l'indicazione dei soggetti controllanti. Questa articolazione consente di ricostruire l'intera catena partecipativa, risalendo dai titolari diretti fino ai soggetti che esercitano il controllo ultimo.

Il ruolo delle societa' fiduciarie

Un profilo di particolare rilievo riguarda le societa' fiduciarie. La norma prevede che, quando esse abbiano intestato a proprio nome partecipazioni nelle societa' titolari di partecipazioni negli intermediari, possano essere chiamate a rivelare le generalita' dei fiducianti. Questa previsione e' di grande importanza pratica, perché l'intestazione fiduciaria costituisce uno schermo che, se non superabile, vanificherebbe l'esigenza di trasparenza. Consentendo alle autorita' di conoscere l'identita' dei reali titolari delle partecipazioni intestate fiduciariamente, la norma impedisce che lo strumento fiduciario sia utilizzato per occultare gli effettivi assetti proprietari degli intermediari vigilati.

La finalita' di trasparenza degli assetti proprietari

L'intera disposizione e' funzionale alla trasparenza degli assetti proprietari, obiettivo che permea la disciplina degli intermediari finanziari. La conoscenza della compagine partecipativa consente alle autorita' di valutare la sussistenza dei requisiti richiesti ai partecipanti al capitale e di individuare eventuali situazioni di controllo o di influenza dominante non dichiarate. La trasparenza degli assetti e' presupposto della vigilanza prudenziale: solo conoscendo chi influenza la gestione dell'intermediario e' possibile prevenire conflitti di interesse, abusi e rischi per la stabilita' e la correttezza dei comportamenti.

Il termine per la risposta

La norma precisa che le autorita', nel formulare le richieste, indicano il termine per la risposta. La fissazione di un termine non e' un dettaglio formale, ma un elemento che presidia l'effettivita' del potere di vigilanza: l'informazione, per essere utile, deve essere tempestiva. L'inosservanza degli obblighi informativi espone i soggetti destinatari alle conseguenze previste dall'ordinamento per la mancata collaborazione con le autorita' di vigilanza, a conferma della natura cogente della richiesta e della centralita' del dovere di trasparenza.

Il coordinamento con la disciplina della vigilanza

L'art. 17 va letto in coordinamento con il complesso dei poteri attribuiti a Banca d'Italia e CONSOB nell'ambito della vigilanza sugli intermediari. Il potere di richiedere informazioni sulle partecipazioni si affianca agli obblighi di comunicazione che gravano sui partecipanti al capitale e ai controlli sull'idoneita' dei soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti. Si configura così un sistema integrato di trasparenza, in cui flussi informativi spontanei e poteri di richiesta concorrono a garantire alle autorita' una conoscenza completa e aggiornata degli assetti proprietari degli intermediari.

La ratio complessiva della disposizione

In una prospettiva di sistema, l'art. 17 esprime un principio cardine del diritto dei mercati finanziari: la trasparenza come condizione di affidabilita' degli intermediari. Attribuendo alle autorita' strumenti penetranti per ricostruire la titolarita' delle partecipazioni, anche oltre lo schermo fiduciario, la norma rafforza la capacita' di controllo del sistema di vigilanza. La disposizione tutela così non solo l'interesse pubblico alla stabilita' del settore, ma anche l'affidamento dei risparmiatori e degli investitori, che trovano nella trasparenza degli assetti proprietari una garanzia di correttezza nella gestione degli intermediari ai quali affidano i propri capitali.

La sana e prudente gestione come obiettivo

Il potere di richiedere informazioni sulle partecipazioni e' funzionale all'obiettivo di fondo della vigilanza sugli intermediari: assicurare la loro sana e prudente gestione. La conoscenza degli assetti proprietari consente alle autorita' di verificare che i soggetti che influenzano la gestione dell'intermediario possiedano i requisiti di idoneita' richiesti e non si trovino in situazioni idonee a pregiudicare la corretta amministrazione. La trasparenza partecipativa e' percio' strumentale alla prevenzione di rischi che potrebbero ripercuotersi sulla stabilita' dell'intermediario e sulla tutela della clientela, in una logica di controllo preventivo che caratterizza l'intero sistema di vigilanza prudenziale.

L'integrazione con gli obblighi di comunicazione

Il potere di richiesta disciplinato dall'art. 17 si integra con il sistema degli obblighi di comunicazione spontanea gravanti sui partecipanti al capitale degli intermediari. Mentre questi ultimi sono tenuti a comunicare le partecipazioni rilevanti, l'art. 17 attribuisce alle autorita' un potere attivo di indagine, che consente di colmare le lacune informative e di verificare la correttezza delle comunicazioni ricevute. La combinazione tra flussi informativi spontanei e poteri di richiesta crea un sistema ridondante e robusto, capace di assicurare alle autorita' una conoscenza completa e attendibile degli assetti proprietari, anche in presenza di tentativi di occultamento attraverso strutture interposte.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Quali autorita' possono richiedere informazioni sulle partecipazioni ai sensi dell'art. 17 TUF?

La Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere, indicando un termine per la risposta, informazioni nominative sulle partecipazioni detenute nelle SIM e nei gestori autorizzati.

A chi possono essere rivolte le richieste di informazioni?

Alle SIM e ai gestori autorizzati, alle societa' titolari di partecipazioni, agli amministratori di tali societa' e alle societa' fiduciarie che abbiano intestato partecipazioni a proprio nome.

Le societa' fiduciarie devono rivelare i fiducianti?

Si'. Per le partecipazioni intestate a proprio nome, le fiduciarie possono essere chiamate a indicare le generalita' dei fiducianti, superando lo schermo fiduciario.

Qual e' la finalita' della norma?

Garantire la trasparenza degli assetti proprietari degli intermediari vigilati, presupposto di una vigilanza prudenziale efficace e della tutela del risparmio.

Cosa accade se non si risponde nel termine indicato?

L'inosservanza degli obblighi informativi espone i destinatari alle conseguenze previste dall'ordinamento per la mancata collaborazione con le autorita' di vigilanza.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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