- L’acquisizione di partecipazioni rilevanti in SIM e SGR sopra determinate soglie richiede autorizzazione preventiva della Banca d'Italia o della Consob.
- L’Autorità può vietare l’acquisizione se il potenziale acquirente non soddisfa i requisiti di onorabilità o se l’acquisizione potrebbe pregiudicare la sana e prudente gestione.
- Le Autorità hanno 60 giorni lavorativi per concludere la valutazione dall’avvio del procedimento.
- Le stesse regole si applicano alle cessioni di partecipazioni che comportano la perdita della soglia rilevante.
Art. 15 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Acquisizione e cessione di partecipazioni
In vigore dal 01/07/1998
1. Sono soggette a comunicazione preventiva alla Banca d’Italia: a) l’acquisizione o la cessione a qualsiasi titolo in una Sim ((o in un gestore autorizzato)) di partecipazioni che comportano la possibilità di esercitare il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sulla società o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute; b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l’acquisizione o la perdita del controllo della società; c) l’acquisizione a qualsiasi titolo, in una società che detiene le partecipazioni indicate alla lettera a): 1) del controllo; 2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per effetto dell’acquisizione, è integrato uno dei casi indicati nel comma 4, lettera b); d) l’acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di acquisti di partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la Sim ((o con il gestore autorizzato)) o di una clausola del suo statuto, del controllo o dell’influenza notevole sulla società, o di una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.
2. La Banca d’Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), l’acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell’intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente ai sensi dell’articolo 14; l’onorabilità, la correttezza, la professionalità e competenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, da parte di coloro che, in esito all’acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, e direzione; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell’intermediario di rispettare a seguito dell’acquisizione le disposizioni che ne regolano l’attività; l’idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l’esercizio efficace della vigilanza; l’assenza di fondato sospetto che l’acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La Banca d’Italia può fissare un termine massimo per l’acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all’operazione.
3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d’Italia, alla CONSOB e alla società. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 .
3-bis. I soggetti valutati ai sensi del comma 2 comunicano alla Banca d’Italia gli atti e i fatti idonei a far venire meno o modificare i presupposti e le condizioni sulla base dei quali la valutazione della Banca d’Italia è stata effettuata. (106)
4. Ai fini dell’applicazione del capo II del presente Titolo si considerano anche: a) le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall’articolo 23 del T.U. bancario; b) i casi, individuati dalla Banca d’Italia, che conducono ad una delle situazioni indicate dal comma 1, per effetto dei diritti di voto o delle quote di capitale posseduti attraverso società, anche non controllate, che a loro volta hanno diritti di voto o quote di capitale nella Sim ((o nel gestore autorizzato)) , tenendo conto della demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. (106)
5. La Banca d’Italia, determina con regolamento: a) i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell’applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell’applicazione del medesimo comma, nonché i criteri per l’individuazione dei casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria; b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l’esercizio del diritto di voto; b-bis) i casi di cui al comma 4, lettera b); c) i presupposti, le procedure ed i termini per l’effettuazione delle comunicazioni, nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2.
Stesso numero, altri codici
- Art. 15 Codice Civile: Revoca dell'atto costitutivo della fondazione
- Articolo 15 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 15 Codice del Consumo: Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura
- Articolo 15 Codice della Strada: Atti vietati
- Articolo 15 Codice di Procedura Civile - Cause relative a beni immobili
- Articolo 15 Codice di Procedura Penale: Competenza per materia determinata dalla connessione
La procedura di autorizzazione per le partecipazioni qualificate
L’art. 15 TUF recepisce nell’ordinamento italiano la procedura di autorizzazione per l’acquisizione di partecipazioni qualificate nelle imprese di investimento e di gestione del risparmio, prevista dalla Direttiva MiFID II (art. 11 e ss.) e dalla normativa applicabile. Chiunque intenda acquisire direttamente o indirettamente una partecipazione che supera le soglie del 10%, 20%, 33% o 50% del capitale (o dei diritti di voto) deve notificare l’intenzione all’Autorità competente e attendere l’autorizzazione (o il silenzio-assenso) prima di completare l’operazione.
I criteri di valutazione dell’Autorità
Le Autorità valutano l’acquisizione in base a criteri predeterminati: (1) onorabilità e idoneità del potenziale acquirente; (2) solidità finanziaria dell’acquirente; (3) rispetto dei requisiti prudenziali da parte del soggetto acquisendo dopo l’operazione; (4) assenza di ragionevoli motivi per sospettare operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo in relazione all’acquisizione. La valutazione è esclusivamente prudenziale: le Autorità non valutano l’opportunità economica dell’operazione.
Tempistica e silenzio-assenso
Le Autorità hanno 60 giorni lavorativi dall’avvio del procedimento per opporsi all’acquisizione. Il procedimento inizia entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione di una notifica completa. Se le Autorità non si oppongono entro il termine, l’acquisizione si intende autorizzata (silenzio-assenso). Questo meccanismo garantisce certezza dei tempi per le operazioni di M&A nel settore finanziario.
Applicazione alle cessioni e alla soglia di controllo
L’art. 15 TUF si applica simmetricamente alle cessioni di partecipazioni che comportano la perdita del controllo o la discesa sotto le soglie rilevanti: anche in questo caso è necessario notificare all’Autorità, che può valutare l’impatto della cessione sulla stabilità del soggetto vigilato. In pratica, un private equity (Alfa S.p.A.) che acquisisce il 30% di Beta SGR deve ottenere l’autorizzazione preventiva, mentre la successiva cessione della stessa quota deve essere nuovamente notificata.
Domande frequenti
Cosa devo fare prima di acquisire il 25% di una SIM italiana?
Devo notificare l’intenzione di acquisire la partecipazione rilevante alla Banca d'Italia o alla Consob (a seconda della competenza) e attendere l’autorizzazione o il decorso del termine di 60 giorni lavorativi senza opposizione, prima di completare l’acquisizione (art. 15 TUF).
La Consob può bloccare l’acquisizione di una SGR da parte di un fondo straniero?
Sì, l’Autorità competente può opporsi all’acquisizione entro 60 giorni lavorativi se il potenziale acquirente non soddisfa i criteri di idoneità, solidità finanziaria o se esistono fondati sospetti di riciclaggio. Il blocco deve essere motivato e comunicato all’acquirente.
Il silenzio dell’Autorità dopo 60 giorni vale come autorizzazione?
Sì, se l’Autorità non si oppone entro i 60 giorni lavorativi dalla notifica completa, l’acquisizione si intende autorizzata per silenzio-assenso (art. 15 TUF). La notifica incompleta fa ripartire il termine dalla ricezione delle integrazioni richieste.
Devo notificare alla Consob anche la cessione di partecipazioni rilevanti in una SIM?
Sì, la cessione di partecipazioni che comporta la discesa sotto le soglie rilevanti (10%, 20%, 33%, 50%) deve essere notificata all’Autorità preventivamente, che può valutarne l’impatto sulla stabilità e sana gestione del soggetto vigilato.
Un fondo di private equity di paesi terzi ha gli stessi obblighi di notifica per acquisizioni in SIM italiane?
Sì, l’obbligo di notifica si applica indipendentemente dalla nazionalità dell’acquirente. Un fondo americano o asiatico che intende acquisire una partecipazione rilevante in una SIM o SGR italiana deve notificare all’Autorità competente e rispettare la procedura dell’art. 15 TUF.