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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 siano sottoposte alle verifiche previste dal DPR 462/2001, ovvero le verifiche obbligatorie degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
  • Le verifiche sono effettuate da organismi abilitati (ASL/ARPA o organismi notificati privati accreditati).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 296 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Verifiche

In vigore dal 15/05/2008

1. Il datore di lavoro provvede affinchè le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 . Nota all’art. 296: – Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 , si veda nota all’art. 86.

Le verifiche periodiche degli impianti elettrici nelle zone ATEX ad alto rischio

L’art. 296 D.Lgs. 81/2008 richiama il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 per le verifiche delle installazioni elettriche nelle zone ATEX più pericolose (zone 0, 1, 20 e 21). Le zone 2 e 22 non sono soggette all’obbligo di verifica ex DPR 462/2001, ma rimangono soggette all’obbligo di manutenzione ordinaria e ai requisiti dell’allegato L.

Il DPR 462/2001 (richiamato già dall’art. 86 D.Lgs. 81/2008 per le installazioni elettriche in generale) prevede un sistema di verifiche periodiche obbligatorie per le installazioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione. Le verifiche si articolano in: (a) verifica iniziale: effettuata dopo la prima installazione e dopo ogni modifica significativa; (b) verifica periodica: effettuata ogni 2 anni (per le zone 0, 1, 20, 21) a cura dell’ASL/ARPA o di un organismo privato abilitato dal Ministero del lavoro (organismi di ispezione accreditati). La periodicità di 2 anni (a fronte dei 5 anni per le installazioni ordinarie) riflette la maggiore criticità del rischio ATEX.

Le verifiche riguardano: la conformità delle installazioni elettriche alla norma CEI EN 60079-14 (installazione e progettazione in zone ATEX), l’integrità delle misure antideflagranti (sigillature, custodie ex, pressurizzazione), l’efficacia dei sistemi di messa a terra e equipotenzializzazione, la permanenza della marcatura ATEX sulle apparecchiature e la corrispondenza tra la classificazione della zona e la categoria dell’apparecchiatura installata. Il verbale di verifica deve essere conservato e reso disponibile all’organo di vigilanza.

Le implicazioni pratiche per RSPP e datori di lavoro

La scadenza biennale delle verifiche ex DPR 462/2001 deve essere inserita nel calendario delle scadenze periodiche aziendali e nel sistema di gestione della manutenzione degli impianti. La mancata effettuazione della verifica biennale è una violazione dell’art. 296 D.Lgs. 81/2008, sanzionata dall’art. 297, comma 2 con arresto da tre a sei mesi o ammenda. Il datore di lavoro deve quindi: stipulare contratti con organismi abilitati per le verifiche periodiche, rispettare le scadenze indicate nel verbale di verifica precedente, e adottare tempestivamente i provvedimenti correttivi indicati nelle osservazioni dei verificatori.

Domande frequenti

Con quale frequenza devono essere effettuate le verifiche degli impianti elettrici in zona ATEX 1?

Per le zone 0, 1, 20 e 21, la periodicità delle verifiche ex DPR 462/2001 è biennale (ogni 2 anni). Per le zone 2 e 22, non è prevista la verifica obbligatoria ex DPR 462/2001, ma il datore di lavoro deve comunque effettuare una manutenzione periodica dell’impianto in conformità alla norma CEI EN 60079-17 (ispezione e manutenzione degli impianti elettrici in zone ATEX).

Chi può effettuare le verifiche degli impianti elettrici ATEX ex DPR 462/2001?

Le verifiche ex DPR 462/2001 possono essere effettuate dall’ASL/ARPA competente per territorio o da organismi abilitati privati (soggetti accreditati dal Ministero del lavoro). L’elenco degli organismi abilitati è pubblicato sul sito del Ministero del lavoro. Il datore di lavoro può scegliere liberamente tra ASL/ARPA e organismo privato abilitato.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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