In sintesi
- Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 siano sottoposte alle verifiche previste dal DPR 462/2001, ovvero le verifiche obbligatorie degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
- Le verifiche sono effettuate da organismi abilitati (ASL/ARPA o organismi notificati privati accreditati).
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Art. 296 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Verifiche
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro provvede affinchè le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell’allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 . Nota all’art. 296: – Per il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 2001 , si veda nota all’art. 86.
Stesso numero, altri codici
- Art. 296 Codice Civile: Consenso per l'adozione
- Articolo 296 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 296 Codice di Procedura Civile: Sospensione su istanza delle parti
- Articolo 296 Codice di Procedura Penale: Latitanza
- Articolo 296 Codice Penale: Offesa alla libertà dei Capi di Stati esteri
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Le verifiche periodiche degli impianti elettrici nelle zone ATEX ad alto rischio
L’art. 296 D.Lgs. 81/2008 richiama il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 per le verifiche delle installazioni elettriche nelle zone ATEX più pericolose (zone 0, 1, 20 e 21). Le zone 2 e 22 non sono soggette all’obbligo di verifica ex DPR 462/2001, ma rimangono soggette all’obbligo di manutenzione ordinaria e ai requisiti dell’allegato L.
Il DPR 462/2001 (richiamato già dall’art. 86 D.Lgs. 81/2008 per le installazioni elettriche in generale) prevede un sistema di verifiche periodiche obbligatorie per le installazioni elettriche nei luoghi con pericolo di esplosione. Le verifiche si articolano in: (a) verifica iniziale: effettuata dopo la prima installazione e dopo ogni modifica significativa; (b) verifica periodica: effettuata ogni 2 anni (per le zone 0, 1, 20, 21) a cura dell’ASL/ARPA o di un organismo privato abilitato dal Ministero del lavoro (organismi di ispezione accreditati). La periodicità di 2 anni (a fronte dei 5 anni per le installazioni ordinarie) riflette la maggiore criticità del rischio ATEX.
Le verifiche riguardano: la conformità delle installazioni elettriche alla norma CEI EN 60079-14 (installazione e progettazione in zone ATEX), l’integrità delle misure antideflagranti (sigillature, custodie ex, pressurizzazione), l’efficacia dei sistemi di messa a terra e equipotenzializzazione, la permanenza della marcatura ATEX sulle apparecchiature e la corrispondenza tra la classificazione della zona e la categoria dell’apparecchiatura installata. Il verbale di verifica deve essere conservato e reso disponibile all’organo di vigilanza.
Le implicazioni pratiche per RSPP e datori di lavoro
La scadenza biennale delle verifiche ex DPR 462/2001 deve essere inserita nel calendario delle scadenze periodiche aziendali e nel sistema di gestione della manutenzione degli impianti. La mancata effettuazione della verifica biennale è una violazione dell’art. 296 D.Lgs. 81/2008, sanzionata dall’art. 297, comma 2 con arresto da tre a sei mesi o ammenda. Il datore di lavoro deve quindi: stipulare contratti con organismi abilitati per le verifiche periodiche, rispettare le scadenze indicate nel verbale di verifica precedente, e adottare tempestivamente i provvedimenti correttivi indicati nelle osservazioni dei verificatori.
Domande frequenti
Con quale frequenza devono essere effettuate le verifiche degli impianti elettrici in zona ATEX 1?
Per le zone 0, 1, 20 e 21, la periodicità delle verifiche ex DPR 462/2001 è biennale (ogni 2 anni). Per le zone 2 e 22, non è prevista la verifica obbligatoria ex DPR 462/2001, ma il datore di lavoro deve comunque effettuare una manutenzione periodica dell’impianto in conformità alla norma CEI EN 60079-17 (ispezione e manutenzione degli impianti elettrici in zone ATEX).
Chi può effettuare le verifiche degli impianti elettrici ATEX ex DPR 462/2001?
Le verifiche ex DPR 462/2001 possono essere effettuate dall’ASL/ARPA competente per territorio o da organismi abilitati privati (soggetti accreditati dal Ministero del lavoro). L’elenco degli organismi abilitati è pubblicato sul sito del Ministero del lavoro. Il datore di lavoro può scegliere liberamente tra ASL/ARPA e organismo privato abilitato.