← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Chiunque viola il divieto di cui all’art. 273, comma 2 SIC (consumare cibi, bevande, fumare, usare pipette a bocca o applicare cosmetici nelle aree a rischio biologico) è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
  • Si tratta di una sanzione amministrativa (non penale), applicabile a qualsiasi soggetto che violi il divieto, lavoratori, visitatori, personale esterno.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 286 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

In vigore dal 15/05/2008

((

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. ))

La sanzione per la violazione dei divieti igienici: un presidio universale

L’art. 286 D.Lgs. 81/2008 sanziona la violazione del divieto assoluto di compiere determinate azioni nelle aree di lavoro a rischio biologico, stabilito dall’art. 273, comma 2 SIC (assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca, applicare cosmetici). La peculiarità di questa sanzione è la sua portata universale: la norma dice «chiunque», non «il lavoratore» o «il datore di lavoro». Questo significa che la sanzione amministrativa da 100 a 450 euro si applica a qualunque soggetto che si trovi nelle aree a rischio biologico, lavoratori, visitatori, tecnici di manutenzione esterni, stagisti, che violi i divieti elencati.

La scelta della sanzione amministrativa (anziché penale) per questa fattispecie riflette la valutazione del legislatore che si tratta di una violazione comportamentale individuale, non di una mancanza organizzativa strutturale. Un lavoratore che mangia nella zona a rischio biologico non commette un reato in senso stretto, ma viola una norma di sicurezza che mette a rischio prevalentemente se stesso, con un impatto immediato sulla propria sicurezza personale.

La responsabilità del datore di lavoro in relazione all’art. 286

L’art. 286 sanziona il singolo soggetto che viola il divieto, ma non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità organizzativa. Se le violazioni del comma 2 dell’art. 273 sono sistematiche (molti lavoratori fumano nelle aree a rischio, o non ci sono segnali di divieto visibili), il datore di lavoro risponde per mancata adozione delle misure igieniche ex art. 273 SIC (art. 282, comma 2, lettera a) D.Lgs. 81/2008) e il preposto per mancata vigilanza (art. 283 D.Lgs. 81/2008). La sanzione dell’art. 286 si aggiunge, non sostituisce, le sanzioni che colpiscono il datore di lavoro e il preposto per il mancato rispetto dei divieti.

Il regime di applicazione: accertamento e notifica

La sanzione amministrativa è irrogata dall’organo di vigilanza che accerta la violazione (ASL/UOPSAL, Ispettorato del Lavoro) mediante verbale di accertamento e notificazione agli interessati. Il trasgressore può proporre ricorso in opposizione al Giudice di Pace competente per territorio. Non si applica il meccanismo di prescrizione-estinzione del reato ex D.Lgs. 758/1994, che riguarda solo le contravvenzioni penali. Tuttavia, è ammessa la riduzione della sanzione al minimo (100 euro) in caso di pagamento immediato o entro 60 giorni dalla notificazione del verbale, ai sensi della legge 689/1981 sulla depenalizzazione.

Domande frequenti

Un visitatore esterno che entra in laboratorio e mangia un panino in un’area a rischio biologico è soggetto alla sanzione dell’art. 286?

Sì. La norma dice 'chiunquè, quindi si applica anche ai visitatori. Il datore di lavoro ha però l’obbligo di informare il visitatore dei divieti prima dell’accesso all’area e di impedire l’accesso a chi non è autorizzato. Se il visitatore non è stato informato, la responsabilità si sposta anche sul datore di lavoro che ha omesso di applicare le misure di sicurezza all’ingresso.

L’uso dello smartphone in un’area a rischio biologico è vietato dall’art. 273, comma 2?

L’art. 273, comma 2 non vieta espressamente l’uso dello smartphone, ma la logica della norma (prevenzione della via di trasmissione oro-mano-faccia) suggerisce che l’uso dello smartphone con guanti contaminati possa costituire un rischio. Molti regolamenti aziendali interni vietano l’uso di dispositivi personali nelle aree BSL-2 e superiori per ragioni sia igieniche (il dispositivo può contaminare le mani) sia di sicurezza informatica.

La violazione ripetuta dell’art. 273, comma 2 da parte dello stesso lavoratore comporta sanzioni più severe?

L’art. 286 non prevede un aggravamento specifico per le violazioni reiterate. Tuttavia, la reiterazione può rilevare ai sensi della legge 689/1981 (recidiva nella violazione amministrativa). Più concretamente, la reiterazione può giustificare provvedimenti disciplinari da parte del datore di lavoro (richiamo, sospensione, nei casi più gravi licenziamento per giustificato motivo).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.