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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro è obbligato in primo luogo a evitare o ridurre l’uso di agenti CMR, sostituendoli con sostanze o processi meno nocivi ove tecnicamente possibile.
  • Se la sostituzione non è possibile, la produzione/utilizzo deve avvenire in sistema chiuso; in mancanza, l’esposizione deve essere ridotta al più basso valore tecnicamente possibile.
  • Per le sostanze reprotossiche «senza soglia», l’esposizione deve essere ridotta al minimo possibile; per quelle «con valore soglia», il rischio deve essere ridotto al minimo.
  • L’esposizione non deve mai superare il valore limite stabilito nell’Allegato XLIII.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 235 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sostituzione e riduzione

In vigore dal 15/05/2008

1. Il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione ((di un agente cancerogeno, mutageno o di una sostanza tossica per la riproduzione)) sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire ((l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione)) il datore di lavoro provvede affinchè la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinchè il livello di esposizione dei lavoratori ((all’agente cancerogeno, mutageno o alla sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia)) sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 135 )) . ((

3-bis. Se non è tecnicamente possibile utilizzare o produrre una sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia in un sistema chiuso, i datori di lavoro provvedono affinchè il rischio connesso all’esposizione dei lavoratori a tale sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia sia ridotto al minimo.

3-ter. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione diverse dalle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e dalle sostanze tossiche per la riproduzione con valore soglia, i datori di lavoro applicano quanto previsto al comma

3-bis. In tal caso, i datori di lavoro tengono debitamente conto, nell’effettuare la valutazione dei rischi di cui all’articolo 236, della possibilità che potrebbe non esistere un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori per tale sostanza tossica per la riproduzione e stabiliscono misure appropriate al riguardo.

3-quater. L’esposizione non deve superare il valore limite dell’agente cancerogeno, mutageno o della sostanza tossica per la riproduzione stabilito nell’allegato XLIII. ))

Il principio di minimizzazione dell’esposizione agli agenti CMR

L’art. 235 del D.Lgs. 81/2008 enuncia il principio cardine della protezione dai cancerogeni, mutageni e sostanze tossiche per la riproduzione: la minimizzazione dell’esposizione, possibilmente fino all’eliminazione totale. Questo principio è strutturalmente diverso da quello applicabile agli agenti chimici generici dell’art. 224 SIC: per i CMR non esiste il concetto di «rischio basso e irrilevante» che consente di semplificare gli adempimenti. Per i cancerogeni senza soglia, qualsiasi livello di esposizione comporta un rischio non zero; pertanto, l’obiettivo non è il rispetto di un valore limite ma la riduzione al minimo tecnicamente possibile.

La gerarchia di controllo per i CMR

Il comma 1 stabilisce la gerarchia obbligatoria delle misure. Prima opzione, sempre da valutare: sostituzione dell’agente CMR con una sostanza o un processo che nelle condizioni d'uso non risulti nocivo o sia meno nocivo. La valutazione della fattibilità della sostituzione deve essere documentata nel DVR e ripetuta ad ogni aggiornamento della valutazione del rischio. La mancata sostituzione è giustificabile solo se tecnicamente impossibile o se le alternative disponibili presentano rischi equivalenti o maggiori.

Seconda opzione, quando la sostituzione non è possibile: sistema chiuso. Il processo di produzione o utilizzo deve avvenire in un sistema fisicamente confinato che impedisce la dispersione dell’agente nell’aria o il contatto con la cute dei lavoratori. Esempi: reattori chimici ermetici, cabine a tenuta, handling robotizzato in cella confinata.

Terza opzione, in residuo: riduzione al più basso valore tecnicamente possibile, combinando aspirazione localizzata, ventilazione generale, riduzione dei tempi di esposizione, DPI di protezione elevata. Per i cancerogeni senza soglia, questo livello è comunque un residuo di rischio accettato come non evitabile ma non un livello «sicuro».

La nuova disciplina delle sostanze reprotossiche

Il D.Lgs. 135/2024 ha introdotto i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater che articolano la disciplina in funzione del tipo di sostanza reprotossica. Per quelle «con valore soglia», si applica la riduzione al minimo del rischio (non necessariamente al minimo tecnicamente possibile) entro il rispetto del VLE. Per quelle non classificate né come «senza soglia» né come «con valore soglia», il datore di lavoro deve valutare la possibilità che non esista un livello sicuro e adottare misure appropriate. In tutti i casi, l’esposizione non può superare il valore limite dell’Allegato XLIII.

Caso pratico: industria chimica con benzene

Alfa S.r.l. produce resine sintetiche e utilizza benzene come solvente in alcuni processi. Il benzene è classificato come cancerogeno 1A e mutageno categoria 1B (CLP). In applicazione dell’art. 235, Tizio (RSPP) effettua la valutazione di sostituzione: per due dei tre processi che utilizzano benzene, la sostituzione con cicloesano (meno tossico, non cancerogeno) è tecnicamente possibile e viene attuata. Per il terzo processo, la sostituzione non è praticabile per ragioni di qualità del prodotto finale. Il processo residuo viene confinato in un reattore chiuso con sistema di recupero vapori; i pochi lavoratori addetti alle operazioni di campionamento (non confinabili) usano respiratori con filtro A1 certificato per benzene e sono sottoposti a monitoraggio biologico (acido trans,trans-muconico nelle urine). L’esposizione misurata è inferiore al VLE dell’Allegato XLIII (1 ppm TWA per il benzene).

Domande frequenti

Per i cancerogeni senza soglia, il rispetto del valore limite garantisce la sicurezza del lavoratore?

No. Per i cancerogeni senza soglia, il valore limite non rappresenta un confine tra sicuro e non sicuro, ma un livello massimo accettabile in attesa di poter ridurre ulteriormente l’esposizione. Il datore di lavoro deve sempre perseguire la riduzione al più basso valore tecnicamente possibile, anche se l’esposizione è già inferiore al limite.

Quando la sostituzione di un CMR non è tecnicamente possibile, cosa deve documentare il datore di lavoro?

Il DVR deve contenere la valutazione delle alternative disponibili, le ragioni per cui non sono applicabili (incompatibilità con il processo, qualità del prodotto, assenza di alternative sul mercato) e le misure adottate per ridurre l’esposizione al minimo (sistema chiuso, aspirazione, DPI, formazione). La valutazione di sostituzione deve essere periodicamente ripetuta.

La disciplina dell’art. 235 si applica anche ai farmaci antiblastici usati in ospedale?

Sì. I farmaci antiblastici classificati come CMR sono soggetti all’art. 235. Il datore di lavoro (direzione sanitaria) deve valutare la sostituzione con farmaci meno pericolosi dove clinicamente possibile, e adottare tutte le misure tecniche (cappe biologiche di sicurezza, chiusura dei circuiti) per ridurre l’esposizione del personale.

Cosa cambia nella gestione delle sostanze reprotossiche rispetto ai cancerogeni puri?

Per le reprotossiche 'con valore soglia', è sufficiente ridurre il rischio al minimo entro il rispetto del VLE (regime meno rigoroso rispetto ai cancerogeni senza soglia). Per le reprotossiche 'senza soglia', si applica lo stesso principio di riduzione al minimo tecnicamente possibile dei cancerogeni. In entrambi i casi, l’esposizione non deve mai superare il VLE dell’Allegato XLIII.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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