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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura i livelli di vibrazioni meccaniche cui sono esposti i lavoratori.
  • La stima può avvenire tramite banche dati ISPESL/Regioni, informazioni del costruttore o misurazioni strumentali specifiche.
  • Le vibrazioni HAV si valutano secondo l’allegato XXXV, parte A; le WBV secondo la parte B.
  • La valutazione considera numerosi fattori: tipo, durata, frequenza dell’esposizione, condizioni di lavoro, effetti su categorie sensibili e fattori ambientali.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 202 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione dei rischi

In vigore dal 15/05/2008

1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

3. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte A.

4. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte B.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi: a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; b) i valori limite di esposizione e i valori d’azione specificati nell’articolo 201; c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature; e) le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura di lavoro; f) l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile; h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

La valutazione del rischio vibrazioni: strumenti e metodi

L’art. 202 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la valutazione specifica del rischio vibrazioni, integrandosi con le disposizioni generali dell’art. 181 SIC. Il comma 2 introduce un elemento pragmatico importante: la valutazione dell’esposizione può avvenire non solo con misurazioni strumentali (che richiedono accelerometri, catene di misura calibrate e personale specializzato), ma anche attraverso l’osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento alle banche dati dell’ISPESL (ora INAIL) o delle Regioni sull’emissione vibrazionale delle attrezzature. Questo approccio consente alle piccole e medie imprese di effettuare una prima valutazione del rischio senza ricorrere a misurazioni costose. Tuttavia, la misurazione strumentale «resta comunque il metodo di riferimento», cioè il metodo che va adottato quando la stima da banche dati è incerta o quando si deve verificare il rispetto preciso dei valori limite. L’allegato XXXV, parte A (HAV) e parte B (WBV) contiene le specifiche tecniche per la misurazione: scelta dei punti di misura, posizionamento degli accelerometri, durata della misura, elaborazione dei dati.

Il catalogo dei fattori da considerare

Il comma 5 elenca i fattori che il datore di lavoro deve considerare nella valutazione: livello, tipo e durata dell’esposizione (incluse esposizioni intermittenti e urti ripetuti), valori limite e d'azione dell’art. 201, effetti su lavoratori sensibili (donne in gravidanza, minori), interazioni con rumore, temperatura e altri fattori ambientali, informazioni del costruttore, esistenza di attrezzature alternative a minore emissione vibrazionale, prolungamento oltre l’orario standard, condizioni particolari (basse temperature, bagnato, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori). L’elenco è particolarmente ricco di interazioni: il freddo, ad esempio, amplifica il rischio vascolare delle HAV (il fenomeno di Raynaud è scatenato proprio dal freddo); il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori sommato alle HAV crea un rischio cumulativo superiore alla somma dei singoli rischi. Tizio, boscaiolo che usa la motosega in inverno a temperature sotto zero con guanti inadeguati, ha un rischio HAV significativamente più elevato di un collega che usa lo stesso utensile in estate a 20°C. Il DVR di Alfa S.r.l. deve documentare tutte queste interazioni per ciascuna mansione esposta a vibrazioni.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Linee guida INAIL INAIL - Vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio e al corpo intero

Leggi il documento su www.inail.it

Domande frequenti

È necessaria una misurazione strumentale per valutare il rischio vibrazioni?

Non sempre. Il comma 2 ammette la stima tramite banche dati INAIL/Regioni e informazioni del costruttore. La misurazione strumentale con accelerometro è però il metodo di riferimento e va adottata quando la stima è incerta o per verificare il rispetto dei valori limite.

Dove si trovano le banche dati sulle emissioni vibrazionali degli utensili?

Principalmente nell’archivio INAIL (ex ISPESL) e in alcune banche dati regionali. Per gli utensili portatili è disponibile anche il sito Sinodis (Sistema Nazionale per l’Organizzazione e la Diffusione delle Informazioni sulla Sicurezza) e le dichiarazioni dei costruttori sulla targhetta CE.

Il freddo aggrava il rischio da vibrazioni mano-braccio?

Sì. Il freddo è un fattore di rischio aggiuntivo perché amplifica il fenomeno di Raynaud (vasocostrizione delle dita). Il comma 5, lettera h) lo cita espressamente come condizione di lavoro particolare da considerare nella valutazione.

La valutazione WBV di un carrellista deve tener conto del tipo di pavimento?

Sì. Le irregolarità del pavimento influenzano direttamente le vibrazioni trasmesse al corpo intero attraverso il sedile del carrello. Pavimentazioni degradate aumentano significativamente l’esposizione WBV rispetto a pavimenti lisci, a parità di velocità e carico.

Con quale cadenza va ripetuta la valutazione del rischio vibrazioni?

Almeno ogni quattro anni (art. 181 SIC), ma anche prima in caso di cambi di attrezzatura, nuovi processi produttivi, risultati preoccupanti della sorveglianza sanitaria o evidenza di superamento dei valori d'azione.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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