- Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei DPI e al rispetto del valore limite di esposizione quando i DPI stessi potrebbero causare rischi maggiori della loro assenza.
- Le deroghe sono concesse dall’organo di vigilanza territorialmente competente per un massimo di quattro anni, previa audizione delle parti sociali.
- In deroga è obbligatorio intensificare la sorveglianza sanitaria e garantire condizioni che minimizzino i rischi residui.
- Il Ministero del lavoro trasmette ogni quattro anni alla Commissione europea un prospetto delle deroghe concesse.
Art. 197 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Deroghe
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all’uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) . Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
4. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 197 Codice Civile: Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
- Articolo 197 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 197 Codice della Strada: Concorso di persone nella violazione
- Articolo 197 Codice di Procedura Civile: Assistenza all’udienza e audizione in camera di consiglio
- Articolo 197 Codice di Procedura Penale: Incompatibilità con l’ufficio di testimone
- Articolo 197 Codice Penale: Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende
Le deroghe al rumore: quando la protezione diventa rischio
L’art. 197 del D.Lgs. 81/2008 introduce un meccanismo di deroga eccezionale: la possibilità di derogare sia all’uso dei DPI uditivi sia al rispetto del valore limite di esposizione quando, per la natura del lavoro, indossare i DPI creerebbe un rischio per la salute e la sicurezza superiore al rischio da rumore stesso. Si tratta di una disposizione apparentemente paradossale, derogare a una norma di protezione, ma logicamente fondata: esistono situazioni in cui l’uso dei DPI auditivi riduce la capacità di percepire segnali di pericolo acustici (allarmi, segnali di macchinari in avaria, comunicazioni vocali di emergenza), creando un rischio per la sicurezza complessiva superiore a quello dell’esposizione al rumore. Casi tipici: operatori di impianti di processo critico dove la comunicazione vocale immediata è essenziale per la sicurezza degli impianti, certi ruoli nelle attività musicali dove i DPI standard renderebbero impossibile la prestazione lavorativa, alcune attività militari o di ordine pubblico dove il mascheramento acustico sarebbe pericoloso. Non si tratta di un’esenzione dalla gestione del rischio rumore, ma di una modulazione delle misure in contesti specifici dove le soluzioni standard non sono applicabili senza creare rischi aggiuntivi.
Procedura di concessione e condizioni
La deroga non è automatica: va richiesta dal datore di lavoro all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/INAIL), previo coinvolgimento delle parti sociali (organizzazioni sindacali e datoriali). L’organo di vigilanza la concede per un massimo di quattro anni, specificando le ragioni e le circostanze nella comunicazione al Ministero del lavoro. La deroga non sospende tutti gli obblighi: il datore deve intensificare la sorveglianza sanitaria (audiometrie più frequenti) e garantire «condizioni che, tenuto conto delle particolari circostanze, riducano i rischi derivanti al minimo». Le circostanze giustificative devono essere riesaminate ogni quattro anni: se vengono meno (es. si sviluppa una tecnologia di DPI compatibile con le esigenze operative), la disciplina ordinaria riprende immediata applicazione.
Domande frequenti
Un’orchestra può ottenere una deroga all’uso dei DPI auditivi per i musicisti?
Potenzialmente sì, se dimostra che i DPI standard alterano la percezione musicale rendendo impossibile la prestazione e il coordinamento d'orchestra, e che il rischio da mancato uso dei DPI è inferiore al rischio da uso degli stessi. Le linee guida per il settore musicale sono in parte definite dall’art. 198 SIC.
Quanto dura una deroga concessa ai sensi dell’art. 197?
Massimo quattro anni, rinnovabili previa verifica che le circostanze giustificative sussistano ancora. Se queste vengono meno prima della scadenza, la disciplina ordinaria riprende applicazione immediata.
L’organo di vigilanza può revocare una deroga già concessa?
Sì, se vengono meno le circostanze che l’hanno giustificata. Il riesame quadriennale obbligatorio è il momento formale per questa verifica, ma la revoca può avvenire anche in qualsiasi altro momento se i presupposti cambiano.
In deroga, il datore può smettere di fare audiometrie ai lavoratori?
No, al contrario: la deroga impone l’intensificazione della sorveglianza sanitaria. I lavoratori in deroga devono essere monitorati con audiometrie più frequenti rispetto allo standard, per rilevare tempestivamente l’insorgenza di danno uditivo.