In sintesi
- Il committente o il responsabile dei lavori che viola le norme degli artt. 90, 93, 100, 101 SIC è soggetto ad arresto da 2 a 6 mesi o ammenda da 1.000 a 6.400 euro, secondo la gravità dell’inadempimento.
- Le violazioni più gravi riguardano la mancata designazione dei coordinatori (art. 90), l’omessa notifica preliminare e la mancata trasmissione del PSC; le meno gravi riguardano l’omessa trasmissione dei piani alle imprese.
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Art. 157 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
In vigore dal 15/05/2008
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis; (( c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 157 Codice Civile: Cessazione degli effetti della separazione
- Articolo 157 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 157 Codice della Strada: Arresto, fermata e sosta dei veicoli
- Articolo 157 Codice di Procedura Civile: Rilevabilità e sanatoria della nullità
- Articolo 157 Codice di Procedura Penale: Prima notificazione all’imputato non detenuto
- Articolo 157 Codice Penale: Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere(1)
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Le sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori
L’articolo 157 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce le sanzioni penali e amministrative applicabili al committente e al responsabile dei lavori per le violazioni degli obblighi organizzativi loro imposti dal Titolo IV. Queste figure, spesso trascurate nell’analisi della responsabilità nei cantieri, rivestono un ruolo cruciale: il committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’opera, mentre il responsabile dei lavori è chi il committente ha delegato alla gestione del cantiere. Entrambi hanno obblighi precisi che non possono essere scaricati sui soli appaltatori.
Le violazioni più gravi: arresto da 3 a 6 mesi
La lettera a) prevede la sanzione più grave (arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro) per la violazione dell’art. 90, commi 3, 4 e 5 SIC. Questi commi riguardano: la mancata designazione del coordinatore per la progettazione in lavori con più imprese (comma 3), la mancata designazione del coordinatore per l’esecuzione (comma 4) e la mancata trasmissione del PSC alle imprese esecutrici prima dell’affidamento dei lavori (comma 5). Si tratta degli adempimenti preliminari più importanti per la sicurezza del cantiere: senza i coordinatori, l’intero sistema di gestione della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione è privo di un presidio centrale.
Le violazioni intermedie: arresto da 2 a 4 mesi
La lettera b) prevede sanzioni intermedie per la violazione degli artt. 90, comma 9, lettera a) (omessa notifica preliminare all’organo di vigilanza), 93, comma 2 (omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale degli esecutori da parte del responsabile dei lavori) e 100, comma 6-bis (mancata messa a disposizione del fascicolo dell’opera aggiornato agli esecutori).
Le violazioni meno gravi: sanzione amministrativa
La lettera c), aggiunta dal D.Lgs. 106/2009, prevede sanzioni amministrative pecuniarie (non penali) per la violazione di alcune prescrizioni relative alla comunicazione: omessa trasmissione alle imprese del piano di sicurezza e del fascicolo nei termini previsti, e omessa prima relazione semestrale (art. 101, comma 1). La natura amministrativa (non penale) di queste violazioni riflette il fatto che si tratta di adempimenti formali che non hanno un impatto diretto e immediato sul rischio fisico dei lavoratori.
Caso pratico
Il committente privato Tizio affida i lavori di costruzione di un edificio residenziale a Alfa S.r.l. senza designare il coordinatore per la progettazione, ritenendo di non averne bisogno perché «i lavori sono semplici». L’organo di vigilanza, durante una visita al cantiere, accerta la mancata designazione del CSP: Tizio è sanzionato ai sensi dell’art. 157, lettera a) con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Domande frequenti
Il committente è sempre responsabile anche se ha nominato un responsabile dei lavori?
Dipende dalle violazioni: per alcuni obblighi la nomina del responsabile dei lavori trasferisce la responsabilità al nominato; per altri (es. la designazione dei coordinatori) il committente rimane corresponsabile anche dopo la nomina.
Quando è obbligatoria la designazione del coordinatore per la progettazione?
Quando i lavori implicano la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea (art. 90, comma 3 D.Lgs. 81/2008). Non è richiesta se vi è una sola impresa esecutrice (tranne per i lavori con rischi particolari dell’allegato XI).
La notifica preliminare all’organo di vigilanza è un adempimento del committente?
Sì: la notifica preliminare (art. 99 D.Lgs. 81/2008) è un obbligo del committente o del responsabile dei lavori, che deve trasmetterla prima dell’inizio dei lavori all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti.
Qual è la differenza tra CSP e CSE?
Il CSP (coordinatore per la progettazione) interviene nella fase di progettazione, elabora il PSC e il fascicolo dell’opera. Il CSE (coordinatore per l’esecuzione) verifica in cantiere l’applicazione del PSC e ha poteri di sospensione immediata in caso di pericolo grave.
Il committente persona fisica (es. privato che costruisce casa) è soggetto all’art. 157?
Sì: il D.Lgs. 81/2008 si applica anche ai committenti privati. Tuttavia, il committente persona fisica che realizza un’opera per uso personale e non commerciale può avvalersi di alcune semplificazioni procedurali previste dalla normativa.