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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I lavori di demolizione devono procedere con cautela e ordine, sotto la sorveglianza di un preposto, senza pregiudicare la stabilità delle strutture portanti, di collegamento e delle strutture adiacenti.
  • La successione dei lavori di demolizione deve risultare da apposito programma nel POS (tenendo conto del PSC ove previsto), disponibile agli organi di vigilanza.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 151 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Ordine delle demolizioni

In vigore dal 15/05/2008

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.

2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Il principio dell’ordine e della sequenzialità nella demolizione

L’articolo 151 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce i principi organizzativi fondamentali per la conduzione dei lavori di demolizione. La demolizione non è la semplice distruzione di una struttura: è un processo che deve rispettare una sequenza precisa per mantenere la stabilità strutturale delle parti ancora in piedi e per evitare crolli non controllati. Il principio della «cautela e dell’ordine» non è un’indicazione generica: si traduce in una sequenza pianificata di lavoro dove ogni intervento è condizionato dal completamento di quello precedente.

La sorveglianza del preposto

Il comma 1 richiede la sorveglianza diretta del preposto per tutti i lavori di demolizione. La demolizione è una delle attività dove la sorveglianza del preposto è più critica: le condizioni cambiano rapidamente con l’avanzare dei lavori, e ogni variazione strutturale può modificare le condizioni di rischio. Il preposto deve conoscere il programma di demolizione e fermare i lavori immediatamente se compaiono segnali di instabilità non prevista (lesioni, deformazioni, cedimenti).

La compatibilità strutturale: non pregiudicare la stabilità

Il requisito di non pregiudicare «la stabilità delle strutture portanti o di collegamento» e delle eventuali strutture adiacenti è la traduzione normativa del principio tecnico che ogni demolizione parziale deve essere strutturalmente compatibile con la stabilità dell’insieme rimanente. Nella pratica, questo significa che le strutture portanti (colonne, travi principali, pareti portanti) non possono essere demolite prima che i carichi che esse sostengono siano stati trasferiti su elementi alternativi o rimossi.

Il programma di demolizione nel POS

Il comma 2 introduce un obbligo documentale specifico per la demolizione: la successione dei lavori deve risultare da un «apposito programma» contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC (ove previsto). Questo programma non è un semplice cronoprogramma di cantiere: è un documento tecnico che descrive la sequenza delle fasi di demolizione, le aree di lavoro, i percorsi di accesso, la gestione dei materiali di demolizione e i rischi specifici di ogni fase. Il programma deve essere disponibile per gli organi di vigilanza.

Caso pratico

Alfa S.r.l. demolisce un edificio industriale in c.a. Il POS contiene un programma di demolizione, ma il capocantiere Tizio decide di variare la sequenza per accelerare i tempi, demolendo alcune travi principali prima di rimuovere il solaio di copertura che vi si appoggia. Il solaio crolla verso il basso, investendo un lavoratore. L’ispezione accerta che la variante dalla sequenza del programma di demolizione non era stata autorizzata e documentata. Il datore di lavoro risponde per la violazione dell’art. 151, sanzionata ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera b).

Domande frequenti

Il programma di demolizione nel POS deve essere firmato da un ingegnere?

Non è richiesta per legge la firma di un ingegnere, salvo che per le demolizioni ricomprese nell’ambito del D.Lgs. 81/2008 che richiedono progetto specifico. Tuttavia, per demolizioni complesse, la redazione del programma da parte di un tecnico abilitato è fortemente raccomandata e può essere richiesta dal coordinatore per la sicurezza.

La sorveglianza del preposto durante la demolizione deve essere continua?

Sì: la norma richiede che i lavori siano 'condotti' (non solo avviati) sotto sorveglianza del preposto, il che implica la presenza continuativa del preposto nelle fasi attive di demolizione.

Le strutture adiacenti non in demolizione devono essere protette?

Sì: il PSC deve prevedere le misure per proteggere le strutture adiacenti da vibrazioni, crolli accidentali e caduta di materiali. Le ispezioni periodiche delle strutture adiacenti sono parte del controllo durante la demolizione.

Cosa succede se la demolizione rivela condizioni strutturali diverse da quelle attese?

I lavori devono essere sospesi, la situazione deve essere valutata tecnicamente (eventualmente con il supporto di un ingegnere strutturista), il programma di demolizione deve essere aggiornato e il coordinatore CSE informato prima di riprendere i lavori.

Il programma di demolizione deve essere aggiornato in corso d'opera?

Sì: se le condizioni cambiano rispetto a quanto previsto (strutture in condizioni diverse, presenza di elementi imprevisti, variazioni nei metodi), il programma deve essere aggiornato e la nuova versione deve essere disponibile in cantiere.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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