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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Lungo le rampe e i pianerottoli delle scale fisse in costruzione (fino alla posa delle ringhiere), devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.
  • Il vano scala deve essere coperto con una robusta impalcatura al primo piano per proteggere i passanti al piano terreno dalla caduta di materiali.
  • Le rampe prive di gradini, se non sbarrate, devono avere intavolati larghi almeno 60 cm con listelli trasversali ogni 40 cm al massimo.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 147 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Scale in muratura

In vigore dal 15/05/2008

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

Il rischio specifico delle scale in costruzione

L’articolo 147 del D.Lgs. 81/2008 affronta un rischio specifico della fase di costruzione degli edifici: le scale fisse che vengono costruite progressivamente, spesso senza ringhiere, e che sono frequentemente usate dai lavoratori come percorsi verticali anche quando sono ancora incomplete. Le scale in costruzione presentano tre profili di rischio distinti: caduta dal lato aperto per assenza di parapetti, caduta dall’alto di materiali sui piani inferiori attraverso il vano scala, e scivolamento sulle rampe prive di gradini o con gradini incompleti.

Parapetti provvisori sulle rampe

Il comma 1 richiede che, fino alla posa in opera delle ringhiere definitive, le rampe e i pianerottoli delle scale fisse in costruzione siano dotati di parapetti normali con tavole fermapiede, fissati rigidamente a strutture resistenti. «Rigidamente» esclude le soluzioni improvvisate di tavole appoggiate o tenute con nastri: il parapetto deve essere ancorato a strutture portanti (le pareti del vano scala, elementi metallici fissi). I parapetti provvisori devono rispettare i requisiti dell’allegato XVIII (altezza 100 cm, corrente intermedio, tavola fermapiede 15 cm).

La copertura del vano scala

Il comma 2 introduce un obbligo di protezione verso il basso: il vano scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posizionata all’altezza del solaio del primo piano. Questa impalcatura protegge le persone che transitano al piano terreno dalla caduta di materiali dall’alto attraverso il vano scala aperto (attrezzi, frammenti di cls, elementi di casseforme). La robustezza deve essere tale da intercettare e trattenere i materiali caduti senza cedimento.

Le rampe senza gradini

Il comma 3 riguarda la situazione, frequente nelle costruzioni in c.a., in cui le rampe della scala sono gettate come piano inclinato liscio, senza ancora la finitura dei gradini. Queste superfici lisce sono particolarmente scivolose e pericolose. Se non vengono sbarrate (vietandone il transito fino alla posa dei gradini), devono essere dotate di intavolati di almeno 60 cm di larghezza con listelli trasversali ogni 40 cm al massimo, esattamente le stesse prescrizioni delle andatoie (art. 130 SIC).

Caso pratico

In un cantiere di costruzione di un condominio, Alfa S.r.l. lascia il vano scala del terzo piano aperto senza parapetti provvisori, ritenendo sufficiente l’avviso verbale ai lavoratori di fare attenzione. Tizio, lavorando al terzo piano, fa accidentalmente scivolare una badile nel vano scala: l’attrezzo cade 9 metri e colpisce Caio che transitava al piano terreno. Il datore di lavoro è sanzionato per le violazioni degli artt. 147, commi 1 e 2, ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera b) (arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro).

Domande frequenti

I parapetti provvisori sulle scale in costruzione devono rispettare gli stessi requisiti dei parapetti sui ponteggi?

Sì: devono soddisfare i requisiti del parapetto normale ai sensi dell’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008 (altezza 100 cm, corrente superiore e intermedio, tavola fermapiede 15 cm) e devono essere fissati rigidamente a strutture resistenti.

La copertura del vano scala al primo piano deve avere una portata minima?

Deve essere 'robustà, il che implica la capacità di intercettare materiali caduti dall’alto senza cedere. Non esiste una portata minima numerica specifica nell’art. 147, ma la buona pratica prevede impalcati strutturalmente equivalenti ai ponti di servizio.

Il vano scala può essere usato come percorso verticale prima della posa dei gradini?

Solo se la rampa è dotata degli intavolati e dei listelli trasversali descritti al comma 3, e se i lati aperti hanno parapetti. In alternativa, l’accesso alla rampa deve essere sbarrato e il personale deve usare scale provvisorie esterne o l’ascensore di cantiere.

I listelli trasversali sulle rampe senza gradini devono essere fissati?

Sì: devono essere solidamente fissati all’intavolato (chiodati o avvitati), non semplicemente appoggiati. Un listello non fissato può staccarsi sotto il peso del lavoratore e causare la caduta.

La protezione del vano scala al piano terreno è necessaria anche per cantieri di breve durata?

Sì: la norma non prevede esenzioni per la durata del cantiere. La protezione si applica fin dal momento in cui il vano scala è aperto in quota e vi è possibilità di caduta di materiali verso il piano terreno.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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