In sintesi
- Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e opere sporgenti, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, installando armature provvisorie di sostegno fino al raggiungimento della stabilità definitiva dell’opera.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 141 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Strutture speciali
In vigore dal 15/05/2008
1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell’opera sia completamente assicurata.
Stesso numero, altri codici
- Art. 141 Codice Civile: Competenza
- Articolo 141 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 141 Codice del Consumo: Composizione extragiudiziale delle controversie
- Articolo 141 Codice della Strada: Velocità
- Articolo 141 Codice di Procedura Civile: Notificazione presso il domiciliatario
- Articolo 141 Codice di Procedura Penale: Dichiarazioni orali delle parti
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il rischio delle strutture sporgenti in costruzione
L’articolo 141 del D.Lgs. 81/2008 affronta un rischio specifico della fase costruttiva degli edifici: la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e opere sporgenti dal filo del muro (balconi, pensiline, aggetti decorativi). Queste strutture, per la loro posizione a sbalzo, sono in condizioni di instabilità durante le fasi di costruzione, prima che il calcestruzzo abbia raggiunto la resistenza di progetto o che la muratura sia solidarizzata con il resto della struttura. Il pericolo non riguarda solo la caduta del cornicione in costruzione ma anche la possibile induzione di cedimenti nella struttura esistente.
Le armature provvisorie di sostegno
La norma richiede armature provvisorie «atte a sostenere» le strutture sporgenti «fino a che la stabilità dell’opera sia completamente assicurata». Questo significa che le armature non possono essere rimosse prima che il calcestruzzo abbia maturato la resistenza necessaria (generalmente verificata con prove di maturazione o in base alle curve di resistenza del calcestruzzo in funzione della temperatura e del tempo) o prima che la muratura abbia raggiunto il grado di presa sufficiente. Il direttore dei lavori è generalmente responsabile della determinazione del momento in cui la struttura ha raggiunto la stabilità definitiva e il disarmo può avvenire.
Coordinamento con il processo costruttivo
Le armature provvisorie dei cornicioni devono essere pianificate nel progetto strutturale e nel Pi.M.U.S. (se il cantiere ne è dotato) o nel POS. Il capocantiere deve verificare che le armature siano installate prima dell’inizio della costruzione del cornicione e che non vengano rimosse prematuramente per esigenze di avanzamento dei lavori. La pressione sui tempi di cantiere è una delle cause principali della rimozione prematura delle armature, con rischio di crollo improvviso.
Caso pratico
Nel cantiere di Alfa S.r.l. per la costruzione di un palazzo residenziale, il capocantiere Tizio rimuove le armature provvisorie che sostengono i cornicioni del secondo piano dopo soli 5 giorni dal getto, per liberare lo spazio per il montaggio del ponteggio del terzo piano. Il calcestruzzo non ha ancora raggiunto la resistenza prevista a 28 giorni. Un cornicione cede parzialmente; nessun lavoratore è investito ma la struttura deve essere demolita e ricostruita. Il direttore dei lavori e il datore di lavoro rispondono per la violazione dell’art. 141.
Domande frequenti
Quando si possono rimuovere le armature provvisorie di un cornicione?
Solo quando la struttura ha raggiunto la stabilità definitiva, il che per le strutture in c.a. coincide generalmente con il raggiungimento della resistenza di progetto (verificabile con prove di maturazione o dopo il periodo di maturazione previsto dal progetto strutturale, tipicamente 28 giorni).
Chi autorizza il disarmo delle armature dei cornicioni?
In base all’art. 145, comma 1 SIC (che si applica più in generale alle armature provvisorie), il disarmo avviene sotto sorveglianza del capo cantiere e previo nulla osta del direttore dei lavori.
L’art. 141 si applica anche al consolidamento di cornicioni esistenti?
Sì: la norma menziona sia la 'costruzioné sia il 'consolidamento'. Nelle ristrutturazioni di edifici storici, i cornicioni esistenti spesso devono essere consolidati e durante questa fase devono essere supportati con armature provvisorie.
Quali tipi di armature provvisorie si usano per i cornicioni?
Puntelli metallici telescopici, centine in legno o metallo, travi di sostegno con contrappesi. La scelta dipende dalla geometria del cornicione, dal peso e dal tipo di materiale (c.a., muratura, pietra).
Il RSPP deve verificare lo stato delle armature provvisorie nei sopralluoghi?
Sì: il sopralluogo del RSPP deve includere la verifica che tutte le armature provvisorie previste dal progetto strutturale e dal POS siano in opera e in buono stato, e che non siano state rimosse prematuramente.