- Le tavole dell’impalcato devono essere fissate per non scivolare sui traversi metallici; è consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 cm.
- È vietato gettare dall’alto gli elementi del ponteggio e vietato salire o scendere lungo i montanti.
- Per i ponteggi metallici valgono le disposizioni dei ponteggi in legno, con specifiche deroghe: altezza montanti 1 m sopra l’ultimo impalcato, parapetto non inferiore a 95 cm, fermapiede non inferiore a 15 cm.
Art. 138 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Norme particolari
In vigore dal 15/05/2008
1. Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a ((20)) centimetri.
3. È fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.
4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe: a) alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato ((…)) ; b) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio; d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106 )) .
Stesso numero, altri codici
- Art. 138 Codice Civile: Altre infrazioni
- Articolo 138 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 138 Codice del Consumo: Agevolazioni e contributi
- Articolo 138 Codice della Strada: Veicoli e conducenti delle Forze armate
- Articolo 138 Codice di Procedura Civile: Notificazione in mani proprie
- Articolo 138 Codice di Procedura Penale: Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia
Norme particolari per i ponteggi metallici: il collegamento tra la disciplina del legno e quella del metallo
L’articolo 138 del D.Lgs. 81/2008 contiene disposizioni specifiche per i ponteggi metallici prefabbricati, integrandosi con la disciplina generale dei ponteggi in legno (artt. 125-130 SIC) che rimane applicabile in quanto compatibile. Il comma 5 elenca le deroghe consentite per i ponteggi metallici rispetto alle prescrizioni dei ponteggi in legno, confermando il principio che il ponteggio metallico è soggetto a regole in parte diverse, tenendo conto delle sue caratteristiche costruttive specifiche.
Le tavole dell’impalcato e il distacco dalla muratura
Il comma 1 prescrive che le tavole che costituiscono l’impalcato siano fissate in modo da non poter scivolare sui traversi metallici. Questo requisito è essenziale per la sicurezza del piano di calpestio: una tavola che scivola lateralmente può creare un’apertura improvvisa nel piano di lavoro con rischio di caduta. Il fissaggio può essere realizzato con ganci, bulloni, traverse di arresto o sistemi equivalenti previsti dal fabbricante. Il comma 2 consente un distacco delle tavole dalla muratura non superiore a 20 cm: questo spazio è necessario per il montaggio e smontaggio ma non deve essere eccessivo per evitare che lavoratori o oggetti scivolino nel vuoto tra l’impalcato e la facciata.
I divieti espliciti
I commi 3 e 4 stabiliscono due divieti espliciti: è vietato gettare dall’alto gli elementi del ponteggio durante lo smontaggio (devono essere calati con sistemi idonei, carrucole, argani, per evitare impatti pericolosi a terra) e è vietato salire e scendere lungo i montanti (i montanti non sono scala: la salita e la discesa avvengono attraverso le scale previste dal Pi.M.U.S. o da attrezzature apposite).
Le deroghe per i ponteggi metallici
Il comma 5 elenca le deroghe: (a) la sporgenza dei montanti sopra l’ultimo impalcato può essere di almeno 1 m invece di 1,20 m (art. 125, comma 4); (b) l’altezza del parapetto può essere non inferiore a 95 cm invece di 100 cm (art. 126, comma 1); (c) l’altezza del fermapiede può essere non inferiore a 15 cm invece dei requisiti dell’allegato XVIII per i ponteggi in legno. Queste deroghe sono ammesse sulla base delle caratteristiche strutturali dei sistemi metallici, che garantiscono la sicurezza anche con dimensioni leggermente inferiori.
Caso pratico
Alfa S.r.l. usa un sistema di ponteggio metallico prefabbricato. Durante lo smontaggio, il capocantiere Tizio autorizza i lavoratori a gettare dall’alto i tubi e i giunti sul marciapiede sottostante per accelerare i lavori. Un tubo colpisce di striscio un passante che non si è accorto del rischio. Il datore di lavoro risponde della violazione dell’art. 138, comma 3, sanzionata ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera b).
Domande frequenti
Il distacco massimo di 20 cm tra le tavole e la muratura vale per tutti i piani del ponteggio?
Sì: il comma 2 non limita il requisito a determinati piani. In ogni piano dell’impalcato il distacco tra le tavole e la muratura non deve superare 20 cm.
Come si calano correttamente gli elementi del ponteggio durante lo smontaggio?
Con sistemi di sollevamento e discesa controllata: carrucole, argani, paranchi. Il Pi.M.U.S. deve descrivere le procedure di calata degli elementi in sicurezza. Non è mai ammesso il lancio o il getto dall’alto.
La deroga all’altezza del parapetto (95 cm invece di 100 cm) è automatica per tutti i ponteggi metallici?
La deroga è ammessa per i ponteggi metallici dall’art. 138, comma 5, lettera b), ma deve essere prevista nell’autorizzazione ministeriale del sistema specifico. Non si applica automaticamente a qualsiasi ponteggio metallico.
Perché è vietato salire lungo i montanti?
I montanti non sono progettati strutturalmente per sopportare il peso dinamico di una persona che vi si arrampica; il rischio di scivolamento e caduta è elevato; e l’arrampicata sui montanti non è un metodo controllato di accesso che consenta l’uso di DPI anticaduta.
Le tavole dell’impalcato devono avere uno spessore minimo?
L’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008 e le istruzioni del fabbricante definiscono le caratteristiche minime delle tavole in funzione delle luci tra i traversi e dei carichi previsti. Il datore di lavoro deve rispettare le specifiche del sistema di ponteggio autorizzato.