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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Nelle opere in calcestruzzo armato, prima di erigere le casseforme dei pilastri perimetrali, va sistemato un ponte a sbalzo di almeno 1,20 m di larghezza utile.
  • Le armature di sostegno del cassero non devono sporgere più di 40 cm dal filo del fabbricato.
  • All’altezza del solaio del piano terreno deve essere sistemata una mantovana (o chiusura continua equivalente) a protezione dalle cadute di materiali dall’alto nei luoghi di transito.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 129 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

In vigore dal 15/05/2008

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l’affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.

Il contesto: costruzione in calcestruzzo armato

L’articolo 129 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure di sicurezza specifiche per la costruzione di opere strutturali in calcestruzzo armato. Si tratta di una delle fasi più rischiose dell’edilizia: la costruzione di pilastri, travi e solai in c.a. richiede la costruzione di casseforme (armature provvisorie di legno o metallo che fungono da stampo per il getto del calcestruzzo), l’installazione delle armature metalliche e il getto del cls. Tutte queste operazioni si svolgono in quota e richiedono spostamenti frequenti dei lavoratori lungo il perimetro dell’edificio.

Il ponte a sbalzo perimetrale

Il comma 1 stabilisce che, quando la costruzione in c.a. si sviluppa per piani e non si provvede a una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la costruzione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali occorre sistemare, al piano raggiunto, un ponte a sbalzo con larghezza utile di almeno 1,20 m. Questo ponte funge da protezione perimetrale per i lavoratori che operano sul bordo del solaio appena gettato e per quelli che montano le casseforme. La larghezza minima di 1,20 m è superiore allo standard delle andatoie (0,60 m) perché il ponte deve consentire non solo il transito ma anche operazioni di lavoro.

Le sporgenze delle armature e il sottoponte

Il comma 2 limita la sporgenza delle armature di sostegno del cassero a non più di 40 cm dal filo del fabbricato, per consentire l’affrancamento della sponda esterna del cassero senza creare elementi sporgenti pericolosi. L’impalcato o ponte a sbalzo del piano sottostante può essere usato come sottoponte per il piano in costruzione, evitando la costruzione di un ulteriore elemento strutturale.

La mantovana di protezione

Il comma 3 prevede che, in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, venga sistemata una «mantovana», un impalcato di sicurezza inclinato verso l’esterno che intercetta i materiali caduti dall’alto e li convoglia lontano dal passaggio pedonale. La mantovana può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio (se offre le stesse garanzie di sicurezza) o con la segregazione dell’area sottostante (recinzione con divieto di transito).

Caso pratico

Alfa S.r.l. costruisce un edificio residenziale di 4 piani in c.a. Al secondo piano, il capocantiere Tizio autorizza l’inizio del getto dei pilastri perimetrali senza aver ancora installato il ponte a sbalzo. Il lavoratore Caio, lavorando sul bordo del solaio, perde l’equilibrio e cade di lato: 3 metri di altezza, distorsione grave. Il datore di lavoro è sanzionato ai sensi dell’art. 159, comma 2, lettera b) (arresto 2-4 mesi o ammenda 1.000-4.800 euro) per violazione dell’art. 129, comma 1.

Domande frequenti

Il ponte a sbalzo dell’art. 129 richiede il calcolo tecnico dell’art. 127?

Sì: i ponti a sbalzo, anche quelli previsti specificamente dall’art. 129 per le costruzioni in c.a., devono essere costruiti secondo idonei procedimenti di calcolo che ne garantiscano solidità e stabilità.

La mantovana è obbligatoria in tutti i cantieri di costruzione in c.a.?

Solo in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento. Se l’area sottostante il cantiere viene segregata (vietata al transito) con recinzione adeguata, la mantovana non è richiesta.

Quali materiali possono cadere dall’alto nei cantieri di c.a.?

Attrezzi, bulloni, frammenti di calcestruzzo in fase di disarmo, elementi delle casseforme, cls proiettato dal vibratore. Tutti questi materiali possono causare infortuni gravi ai passanti e ai lavoratori nei piani inferiori.

Il ponte a sbalzo del piano inferiore può sempre essere usato come sottoponte?

Solo se costruito a distanza non superiore a 2,50 m dal piano in costruzione (come richiesto dall’art. 128 SIC) e se ha resistenza strutturale sufficiente per sopportare anche il carico aggiuntivo del materiale o del lavoratore caduti.

L’art. 129 si applica anche alle costruzioni in c.a. prefabbricato?

Sì, nella misura in cui le operazioni di montaggio dei prefabbricati richiedano lavori al bordo del solaio in quota. Le specifiche misure di protezione devono essere adattate alla tecnica costruttiva utilizzata e indicate nel PSC.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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