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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono avvenire sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 123 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

In vigore dal 15/05/2008

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

La norma e il suo contenuto essenziale

L’articolo 123 del D.Lgs. 81/2008 è una norma sintetica ma di grande rilevanza pratica: impone che le fasi di montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, ponteggi, impalcature, centine, casseforme, si svolgano «sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori». Il termine «diretta» esclude la sorveglianza a distanza o l’affidamento alla responsabilità autonoma dei singoli lavoratori: il preposto deve essere fisicamente presente nell’area di lavoro durante le operazioni.

Chi è il preposto e quali sono le sue responsabilità

Il preposto, definito dall’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/2008, è la persona che «in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute». In cantiere il preposto ai lavori è tipicamente il capocantiere o il caposquadra designato per la fase di ponteggio. Deve avere una formazione specifica sulle tecniche di montaggio e smontaggio del tipo di ponteggio in uso (allegato XXI del D.Lgs. 81/2008) e deve conoscere il Pi.M.U.S. (piano di montaggio, uso e smontaggio) redatto ai sensi dell’art. 136 SIC.

Coordinamento con l’art. 136 e il Pi.M.U.S.

L’art. 123 si integra strettamente con l’art. 136 SIC (montaggio e smontaggio dei ponteggi metallici), che disciplina dettagliatamente la formazione dei lavoratori addetti al montaggio, le misure di sicurezza durante le operazioni e il contenuto del Pi.M.U.S. Mentre l’art. 136 fornisce il quadro normativo completo per i ponteggi metallici, l’art. 123 stabilisce il principio generale applicabile a tutte le opere provvisionali, incluse quelle non metalliche (centine in legno, casseforme). La sorveglianza del preposto è quindi uno strato di controllo aggiuntivo rispetto alla formazione dei lavoratori: anche un lavoratore formato e competente deve operare sotto supervisione di un preposto presente.

Implicazioni pratiche per il cantiere

In cantieri con più imprese, la sorveglianza del preposto deve essere garantita dall’impresa che materialmente esegue il montaggio o lo smontaggio. Se il subappaltatore monta un ponteggio per conto dell’appaltatore principale, il preposto presente deve appartenere alla squadra del subappaltatore. Il coordinatore per la sicurezza in esecuzione (CSE) verifica che questa organizzazione sia rispettata e può sospendere le lavorazioni in caso di assenza del preposto durante le fasi critiche (art. 92, comma 1, lettera f) D.Lgs. 81/2008).

Caso pratico

In un cantiere di Alfa S.r.l. il montaggio di un ponteggio metallico prefabbricato viene effettuato da una squadra di tre lavoratori in assenza del capocantiere Tizio, che è occupato in altra parte del cantiere. Il preposto avrebbe dovuto essere presente «direttamente» ma delega la sorveglianza a un lavoratore anziano privo di qualifica di preposto. Durante il montaggio, un corrente non viene fissato correttamente e cede durante l’uso successivo, causando la caduta del lavoratore Caio. Il datore di lavoro risponde della violazione dell’art. 123, punita dall’art. 159, comma 2, lettera b) con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

Domande frequenti

Il preposto deve essere presente per tutto il montaggio o solo nelle fasi critiche?

La norma richiede la sorveglianza 'direttà, che implica la presenza per l’intera durata delle operazioni di montaggio e smontaggio, non solo nelle fasi che il preposto ritiene critiche.

Il capocantiere può essere il preposto ai sensi dell’art. 123?

Sì, se formalmente nominato preposto e se possiede le competenze professionali richieste, inclusa la formazione specifica sul tipo di ponteggio da montare.

L’art. 123 si applica anche allo smontaggio parziale per accedere a una zona?

Sì: qualsiasi modifica che implichi lo smontaggio anche parziale di un’opera provvisionale richiede la sorveglianza del preposto.

La sanzione per violazione dell’art. 123 è uguale a quella per violazione dell’art. 136?

No: l’art. 123 è sanzionato dall’art. 159, comma 2, lettera b) (arresto 2-4 mesi o ammenda 1.000-4.800 euro), mentre alcune violazioni dell’art. 136 sono sanzionate più severamente dalla lettera a) (arresto fino a 6 mesi).

Se il preposto si allontana brevemente durante il montaggio, c'è comunque violazione?

In linea di principio sì, se l’allontanamento non è giustificato da un’emergenza e non vi è un sostituto designato. La 'diretta sorveglianza' implica presenza continuativa; ogni interruzione non coperta da un sostituto qualificato è una potenziale violazione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.