- Nei lavori in quota la priorità assoluta spetta ai sistemi di protezione collettiva: parapetti e reti di sicurezza.
- Solo quando la protezione collettiva non è realizzabile si ricorre ai DPI anticaduta: sistemi di trattenuta, posizionamento, accesso su fune, arresto caduta.
- All’interno dei DPI, la priorità va ai sistemi di trattenuta e posizionamento rispetto ai sistemi di arresto caduta.
- Tutti i sistemi di protezione individuale devono essere agganciati a un punto di ancoraggio sicuro certificato.
Art. 115 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
In vigore dal 15/05/2008
1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), ((in via prioritaria sono)) : a) parapetti; b) reti di sicurezza.
2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali: a) sistemi di trattenuta; b) sistemi di posizionamento sul lavoro; c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi; d) sistemi di arresto caduta.
3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma
2. 4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4, e all’articolo 116.
Stesso numero, altri codici
- Art. 115 Codice Civile: Matrimonio del cittadino all'estero
- Articolo 115 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 115 Codice del Consumo: Prodotto
- Articolo 115 Codice della Strada: Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali
- Articolo 115 Codice di Procedura Civile: Disponibilità delle prove
- Articolo 115 Codice di Procedura Penale: Violazione del divieto di pubblicazione
Il principio gerarchico nelle protezioni anticaduta
L’articolo 115 del D.Lgs. 81/2008 codifica una gerarchia esplicita nella scelta dei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto nei lavori in quota (ossia, ai sensi dell’art. 107, a quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile). Il legislatore ha mutuato il principio della prevenzione collettiva prioritaria rispetto a quella individuale già sancito dall’art. 15 D.Lgs. 81/2008, declinandolo specificamente per il rischio caduta. Questa gerarchia non è discrezionale: il datore di lavoro deve dimostrare, nel DVR e nel POS, che la protezione collettiva non era realizzabile prima di giustificare il ricorso ai DPI.
Protezioni collettive: parapetti e reti di sicurezza
Il comma 1 indica parapetti e reti di sicurezza come sistemi prioritari. Il parapetto normale, ai sensi dell’allegato XVIII del D.Lgs. 81/2008, deve avere altezza minima di 100 cm, corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede di almeno 15 cm di altezza. Le reti di sicurezza, disciplinate dalla norma EN 1263-1, fungono da protezione collettiva «passiva» per trattenere i lavoratori o i materiali caduti prima che raggiungano il livello inferiore; devono essere installate il più vicino possibile al piano di lavoro per ridurre la distanza di caduta.
DPI anticaduta: la gerarchia interna
Il comma 2 elenca quattro categorie di sistemi di protezione individuale in ordine di priorità decrescente: (a) sistemi di trattenuta, che impediscono fisicamente al lavoratore di raggiungere la zona di caduta; (b) sistemi di posizionamento sul lavoro, che mantengono il lavoratore in posizione di lavoro sostenendolo parzialmente; (c) sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (lavoro su fune, art. 116 SIC); (d) sistemi di arresto caduta, che fermano il lavoratore dopo che la caduta è già avvenuta. Il comma 3 rende esplicita la preferenza per i sistemi a), b) e c) rispetto al sistema d): un sistema di arresto caduta che lasci cadere il lavoratore per diversi metri prima di arrestarlo è l’ultima opzione, non la prima.
Ancoraggio sicuro
Il comma 4 stabilisce che tutti i sistemi DPI anticaduta devono essere assicurati a un «punto di ancoraggio sicuro». Un punto di ancoraggio si definisce sicuro quando è progettato, installato e verificato per resistere ai carichi dinamici di una caduta, tenendo conto del coefficiente di sicurezza previsto dalla norma EN 795. In cantiere, gli ancoraggi temporanei devono essere documentati nel Pi.M.U.S. e verificati prima di ogni turno di lavoro. L’imbracatura, il cordino e il sistema di collegamento devono essere certificati CE e periodicamente ispezionati.
Caso pratico: lavori su tetto e responsabilità
Alfa S.r.l. è incaricata della manutenzione di un tetto industriale a falda inclinata. Il preposto Tizio affida i lavori al lavoratore Caio senza installare né parapetti sul bordo né reti di sicurezza, giustificando la scelta con l’elevato costo dell’allestimento per una lavorazione di due giorni. Caio lavora con una semplice cintura di sicurezza (sistema di arresto caduta di vecchia generazione) ancorata a un passante metallico non certificato. Caio cade e l’ancoraggio cede: il volo è di 8 metri. In sede ispettiva, l’organo di vigilanza accerta che il ricorso al DPI non era supportato da alcuna documentazione che escludesse la fattibilità della protezione collettiva. Il datore di lavoro e il preposto rispondono della violazione degli artt. 115 e 148 SIC.
Domande frequenti
I lavori in quota iniziano da quale altezza?
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 81/2008, i 'lavori in quota' sono quelli svolti a quota superiore a 2 metri rispetto a un piano stabile. Sotto tale soglia, le misure dell’art. 115 non sono obbligatorie, ma restano applicabili altre disposizioni di sicurezza.
Il datore di lavoro può scegliere liberamente tra parapetto e rete di sicurezza?
Sì, entrambi sono sistemi di protezione collettiva equivalenti nella gerarchia. La scelta dipende dalle caratteristiche costruttive del cantiere; tuttavia, entrambi devono rispettare i requisiti tecnici dell’allegato XVIII e delle norme EN applicabili.
Un sistema di trattenuta e un sistema di arresto caduta sono la stessa cosa?
No. Il sistema di trattenuta impedisce al lavoratore di raggiungere il bordo da cui potrebbe cadere: il lavoratore non cade mai. Il sistema di arresto caduta ferma il lavoratore dopo che la caduta è già avvenuta, riducendo le conseguenze. Il sistema di trattenuta è preferito.
L’ancoraggio a un elemento strutturale qualsiasi è sufficiente?
No. Il punto di ancoraggio deve essere certificato per resistere ai carichi dinamici di caduta secondo EN 795. Non è sufficiente agganciarsi a una tubazione, un corrente metallico o qualsiasi elemento non espressamente progettato come ancoraggio.
Il DVR deve giustificare la scelta di usare DPI invece della protezione collettiva?
Sì. La gerarchia dell’art. 115 è vincolante: il POS e il DVR devono documentare perché la protezione collettiva (parapetto, rete) non è realizzabile prima di autorizzare i lavoratori a operare con soli DPI anticaduta.