- Nei cantieri con durata presunta inferiore a 200 giorni lavorativi, la consultazione dell’RLS sul PSC (art. 102 SIC) assolve l’obbligo di riunione periodica ex art. 35 SIC, salvo motivata richiesta dell’RLS.
- Per i cantieri di durata inferiore a 200 giorni con sorveglianza sanitaria, la visita del medico competente agli ambienti può essere sostituita o integrata dall’esame dei piani di sicurezza, con almeno una visita annuale obbligatoria.
- I criteri per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in cantiere possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
- Le imprese sono escluse dall’obbligo di organizzare i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione se il committente li ha già organizzati con apposito servizio contrattualmente previsto.
Art. 104 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Modalità attuative di particolari obblighi
In vigore dal 15/05/2008
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l’adempimento di quanto previsto dall’articolo 102 costituisce assolvimento dell’obbligo di riunione di cui all’articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l’esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera b).
4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 91, l’impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L’idoneità dell’impresa è verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a scadenze biennali. (14) ((28))
Stesso numero, altri codici
- Art. 104 Codice Civile: Effetti dell'opposizione
- Articolo 104 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 104 Codice del Consumo: Obblighi del produttore e del distributore
- Articolo 104 Codice della Strada: Sagome e masse limite delle macchine agricole
- Articolo 104 Codice di Procedura Civile: Pluralità di domande contro la stessa parte
- Articolo 104 Codice di Procedura Penale: Colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare
Semplificazioni procedurali per i cantieri di breve durata
L’art. 104 D.Lgs. 81/2008 introduce una serie di semplificazioni procedurali per i cantieri di durata presunta inferiore a 200 giorni lavorativi, bilanciando l’esigenza di sicurezza con quella di ridurre i costi amministrativi per le imprese che lavorano in cantieri di limitata entità temporale. La norma parte dall’osservazione pratica che molti cantieri edili (ristrutturazioni, piccole opere, interventi di manutenzione straordinaria) durano meno di 200 giorni lavorativi, spesso molto meno. In questi contesti, l’applicazione rigida di tutti gli adempimenti procedurali previsti per i grandi cantieri sarebbe sproporzionata rispetto al rischio effettivo.Equivalenza consultazione RLS - riunione periodica
Il comma 1 stabilisce che nei cantieri con durata inferiore a 200 giorni, la consultazione dell’RLS prevista dall’art. 102 SIC (prima dell’accettazione del PSC) assolve l’obbligo di riunione periodica ex art. 35 SIC. La riunione periodica, che normalmente deve tenersi almeno una volta l’anno nelle imprese con più di 15 addetti, richiede la partecipazione del datore di lavoro, del RSPP, del medico competente (se nominato) e degli RLS. Nei cantieri brevi, questa riunione è «assorbita» dalla consultazione sul PSC, che è un momento di confronto più specifico e pertinente al contesto. L’eccezione alla semplificazione scatta se l’RLS ne fa «motivata richiesta»: in questo caso, la consultazione sul PSC non basta e la riunione periodica deve essere tenuta separatamente. La richiesta motivata permette all’RLS di affrontare temi di sicurezza più generali non trattati nella consultazione sul PSC.Sorveglianza sanitaria: visita integrata con esame dei piani
Il comma 2 introduce una semplificazione per la sorveglianza sanitaria nei cantieri brevi. Il medico competente può sostituire o integrare la visita agli ambienti di lavoro del cantiere con l’esame dei piani di sicurezza (PSC e POS), purché si tratti di cantieri analoghi ad altri già visitati dallo stesso medico e gestiti dalle stesse imprese. Rimane comunque obbligatoria almeno una visita annuale ai cantieri in cui operano i lavoratori soggetti a sorveglianza. Questa disposizione riconosce che il medico competente che ha già visitato un tipo specifico di cantiere (es. lavori di rifacimento coperture) gestito dalla stessa impresa ha già una conoscenza adeguata dei rischi specifici e può documentare la sorveglianza attraverso l’analisi documentale integrando con visite mirate.Formazione contrattuale e servizi di emergenza condivisi
Il comma 3 prevede che i criteri e i contenuti della formazione dei lavoratori e degli RLS in cantiere possano essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria. Questa disposizione riconosce l’autonomia contrattuale del settore edile, che ha sviluppato attraverso i CCNL e gli organismi paritetici (CPT) sistemi formativi consolidati e validati dall’esperienza. Il comma 4 esonera le imprese dall’obbligo di organizzare autonomamente i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione (art. 18, comma 1, lettera b) SIC) quando il committente ha contrattualmente previsto di organizzare un servizio apposito. Questa soluzione è comune nei grandi cantieri dove il committente o l’impresa principale organizza un presidio sanitario e antincendio centralizzato per tutte le imprese presenti.Domande frequenti
In un cantiere di 3 mesi, il datore di lavoro deve tenere sia la consultazione dell’RLS sul PSC sia la riunione periodica ex art. 35?
No. Nei cantieri con durata inferiore a 200 giorni lavorativi, la consultazione dell’RLS sul PSC assolve l’obbligo di riunione periodica ex art. 35 SIC. Le due procedure si fondono in una sola, salvo motivata richiesta dell’RLS di tenere separatamente la riunione periodica.
Il medico competente deve visitare fisicamente ogni cantiere in cui operano i propri assistiti?
Non sempre e non per ogni cantiere. Il comma 2 consente di sostituire o integrare la visita con l’esame dei piani di sicurezza per cantieri analoghi a quelli già visitati. Rimane obbligatoria almeno una visita annuale ai cantieri con sorveglianza sanitaria. Il medico competente documenta il razionale della sostituzione nel suo giudizio di idoneità.
Se il committente organizza il pronto soccorso, le imprese sono comunque tenute ad avere in cantiere un kit di primo soccorso?
Sì. L’esonero del comma 4 riguarda l’organizzazione del servizio di pronto soccorso come struttura organizzata (ex art. 18, comma 1, lettera b). Rimangono comunque obbligatori il kit di primo soccorso aziendale, la formazione degli addetti al primo soccorso e le misure minime di pronto intervento previste dal D.M. 388/2003.
I contratti collettivi di categoria possono ridurre gli obblighi formativi previsti dalla legge?
No. I contratti collettivi possono definire i criteri e i contenuti specifici della formazione in cantiere (modalità, metodologie, riferimenti pratici), ma non possono derogare ai requisiti minimi di durata e di contenuto stabiliti dalla legge e dagli accordi Stato-Regioni. La contrattazione integra ma non sostituisce la normativa.
Il comma 4 si applica anche ai lavori privati o solo a quelli pubblici?
Il comma 4 non distingue tra lavori pubblici e privati: si applica ogni volta che il contratto di affidamento dei lavori prevede che il committente organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione. Nei lavori privati di grandi dimensioni (es. costruzione di un grande magazzino), il committente privato può anch'esso organizzare servizi centralizzati per tutte le imprese del cantiere.