In sintesi
- I lavoratori autonomi che operano nei cantieri sono tenuti ad adeguarsi alle indicazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) ai fini della sicurezza.
- Restano fermi tutti gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori autonomi in qualità di datori di lavoro di sé stessi.
- L’obbligo di adeguamento si aggiunge, senza sostituire, gli obblighi generali del lavoratore autonomo verso la propria sicurezza e quella degli altri.
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Art. 94 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi dei lavoratori autonomi
In vigore dal 15/05/2008
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.
Stesso numero, altri codici
- Art. 94 Codice Civile: Luogo della pubblicazione
- Articolo 94 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 94 Codice del Consumo: Responsabilità per danni alla persona
- Articolo 94 Codice della Strada: Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario
- Articolo 94 Codice di Procedura Civile: Condanna di rappresentanti o curatori
- Articolo 94 Codice Penale: Ubriachezza abituale
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il lavoratore autonomo nel cantiere: una posizione peculiare
L’art. 94 D.Lgs. 81/2008 risolve una questione organizzativa che si pone con frequenza nei cantieri edili: il lavoratore autonomo, artigiano, installatore, tecnico specializzato, che opera nel cantiere senza essere dipendente di nessuna delle imprese esecutrici. Questi soggetti non sono datori di lavoro in senso pieno (non hanno dipendenti), ma non sono neppure lavoratori subordinati: sono una categoria intermedia con un regime di responsabilità specifico. La disposizione è essenziale: i lavoratori autonomi si adeguano alle indicazioni del CSE «ai fini della sicurezza». Questo significa che il CSE ha autorità diretta sui lavoratori autonomi in cantiere, può impartire loro istruzioni e può richiedere che rispettino le procedure del PSC esattamente come le imprese esecutrici. Il lavoratore autonomo non può rifiutarsi di adeguarsi alle indicazioni del CSE invocando la propria autonomia contrattuale o professionale.Il combinato degli obblighi del lavoratore autonomo
L’art. 94 si affianca agli obblighi già previsti dal decreto per i lavoratori autonomi. In particolare: - Gli obblighi generali di sicurezza che si auto-impone in qualità di datore di lavoro di sé stesso (art. 21 D.Lgs. 81/2008, che elenca gli obblighi dei lavoratori autonomi: utilizzo di attrezzature conformi, DPI adeguati, tessera di riconoscimento, ecc.); - L’obbligo di coordinamento con le altre imprese presenti in cantiere; - L’obbligo di rispettare il POS e il PSC. Il lavoratore autonomo è quindi soggetto a un doppio vincolo: quello auto-imposto dalla sua responsabilità per la propria sicurezza e quella degli altri (art. 21), e quello eterodiritto dalle indicazioni del CSE (art. 94).Idoneità tecnico-professionale e verifica da parte del committente
Anche per i lavoratori autonomi, il committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico-professionale (art. 90, comma 9, lettera a). Per i lavori in cantieri piccoli (< 200 uomini-giorno, senza rischi particolari), la verifica si semplifica alla presentazione del certificato CCIAA e del DURC. Il lavoratore autonomo che non si adegua alle indicazioni del CSE può essere allontanato dal cantiere su proposta del CSE al committente (art. 92, comma 1, lettera e). In caso di pericolo grave e imminente, il CSE può disporre direttamente la sospensione delle sue attività.Responsabilità penale del lavoratore autonomo
Il lavoratore autonomo che causa un infortunio a terzi (altri lavoratori in cantiere, passanti) per inosservanza delle misure di sicurezza risponde penalmente ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. (omicidio e lesioni colpose) con l’aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. La responsabilità è indipendente da quella del datore di lavoro dell’impresa esecutrice presso cui è inserito il lavoratore autonomo.Domande frequenti
Un idraulico autonomo che lavora in un cantiere edile deve rispettare il PSC anche se non è dipendente di nessuna impresa?
Sì. L’art. 94 lo obbliga ad adeguarsi alle indicazioni del CSE, che includono il rispetto delle disposizioni del PSC. Il lavoratore autonomo deve conoscere il PSC nelle parti che lo riguardano, e il CSE ha il compito di informarlo e coordinarlo come fa con le imprese esecutrici.
Il lavoratore autonomo deve avere un POS proprio?
Sì, anche il lavoratore autonomo che opera in cantiere con rischi particolari dovrebbe predisporre un proprio documento operativo di sicurezza (POS). Sebbene la norma sulla redazione obbligatoria del POS (art. 89, comma 1, lettera h) si riferisca espressamente al datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la prassi e le indicazioni della Commissione consultiva raccomandano che il lavoratore autonomo rediga un documento equivalente.
Un artigiano che lavora da solo su un cantiere è tenuto ad usare i DPI?
Sì. L’art. 21 D.Lgs. 81/2008 impone ai lavoratori autonomi di utilizzare attrezzature di lavoro conformi e DPI adeguati per proteggere la propria salute e sicurezza. Il lavoratore autonomo non può invocare l’assenza di un datore di lavoro che gli fornisca i DPI: ha l’obbligo di procurarseli e di utilizzarli.
Se un lavoratore autonomo si infortuna per violazione delle indicazioni del CSE, chi risponde?
La responsabilità si distribuisce tra il lavoratore autonomo (per non aver seguito le indicazioni del CSE) e il CSE (per non aver vigilato adeguatamente sull’adeguamento). Il committente può essere coinvolto se non ha esercitato la vigilanza sull’operato del CSE. Non risponde il datore di lavoro dell’impresa per cui eventualmente lavorava il lavoratore autonomo, salvo prove di diretta partecipazione alla violazione.
Un lavoratore autonomo straniero deve ricevere le indicazioni del CSE in italiano?
Le indicazioni devono essere comprensibili. Se il lavoratore autonomo non parla italiano, il CSE deve adottare misure per garantire la comprensibilità (traduzione, interprete, segnaletica visiva). L’inosservanza delle indicazioni del CSE non può essere giustificata dall’incomprensibilità linguistica se il CSE non ha adottato misure per renderle comprensibili.