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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il coordinatore per la progettazione (CSP) redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) prima della richiesta di offerte, i cui contenuti minimi sono definiti dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
  • Il CSP predispone il fascicolo dell’opera, adattato alle caratteristiche del cantiere, con le informazioni utili per la prevenzione dei rischi nelle future manutenzioni e modifiche dell’opera.
  • Il fascicolo non è obbligatorio per i lavori di manutenzione ordinaria ai sensi del T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001).
  • Per i cantieri che comportano scavi, il CSP effettua la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi e, se necessario, coordina le attività di bonifica preventiva.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 91 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Obblighi del coordinatore per la progettazione

In vigore dal 15/05/2008

1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26 maggio

1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 . b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma

1. 2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

2-bis. Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma

4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. (14) ((28))

Il ruolo del coordinatore per la progettazione (CSP)
L’art. 91 D.Lgs. 81/2008 disciplina le funzioni del coordinatore per la progettazione (CSP), figura professionale introdotta dalla Direttiva 92/57/CEE e assente nei sistemi di sicurezza precedenti al D.Lgs. 494/1996. Il CSP opera nella fase di progettazione dell’opera, ancor prima che i lavori inizino, e svolge una funzione di prevenzione «a monte» che si rivela spesso più efficace e meno costosa delle misure adottate a lavori in corso. La logica sottostante è quella della «sicurezza integrata nella progettazione»: le scelte architettoniche e tecniche condizionano i rischi presenti in cantiere. Un tetto progettato con pendenza eccessiva crea rischi di scivolamento durante il montaggio; una facciata senza predisposizione per i ponteggi agganciati rende più difficile e rischiosa la manutenzione futura; l’assenza di spazi adeguati per lo stoccaggio dei materiali crea interferenze pericolose. Il CSP individua questi rischi prima che si concretizzino e propone soluzioni progettuali alternative.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
L’obbligo principale del CSP è la redazione del PSC, il documento che disciplina la sicurezza del cantiere nella sua globalità. Il PSC deve essere redatto prima della richiesta di offerte, in modo che le imprese possano valutare i costi della sicurezza in sede di offerta (i costi della sicurezza non sono ribassabili). I contenuti minimi del PSC sono definiti dall’allegato XV e comprendono: identificazione dell’opera e del committente; descrizione del contesto dell’area di cantiere; descrizione delle lavorazioni e delle fasi; valutazione dei rischi delle singole lavorazioni e delle interferenze; misure di prevenzione e protezione; stima dei costi della sicurezza; disposizioni per il coordinamento delle imprese; procedure di emergenza; cronoprogramma dei lavori.
Il fascicolo dell’opera
Il fascicolo dell’opera (lettera b) è un documento diverso dal PSC: non riguarda il cantiere in corso ma le future manutenzioni e modifiche dell’opera. Contiene le informazioni utili per la prevenzione dei rischi nelle operazioni successive: localizzazione delle linee impiantistiche, caratteristiche dei materiali strutturali, posizione dei dispositivi di ancoraggio per i futuri interventi in quota, informazioni sulle sostanze pericolose eventualmente presenti. Il fascicolo non è richiesto per i lavori di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lettera a, D.P.R. 380/2001): piccole riparazioni, tinteggiature interne e simili. È invece obbligatorio per opere di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e manutenzioni straordinarie.
La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi
Il comma 2-bis introduce un obbligo specifico per i cantieri con scavi: il CSP deve valutare il rischio derivante dalla possibile presenza di ordigni bellici inesplosi. Nei territori italiani che furono teatro di combattimenti durante la seconda guerra mondiale, questo rischio è statisticamente non trascurabile. La valutazione si basa su mappe storiche delle aree di conflitto e, se il rischio è ritenuto significativo, il committente incarica un’impresa specializzata di bonifica preventiva. L’attività di bonifica richiede il parere dell’autorità militare e la sorveglianza di organismi del Ministero della Difesa.

Domande frequenti

Il PSC deve essere aggiornato durante l’esecuzione dei lavori?

Sì, ma l’aggiornamento in fase esecutiva è a cura del coordinatore per l’esecuzione (CSE), non del CSP. Il CSE adegua il PSC all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (art. 92, comma 1, lettera b SIC). Il PSC è quindi un documento «vivo» che si aggiorna durante tutta la durata del cantiere.

Il costo del fascicolo dell’opera è compreso nei costi della sicurezza?

I costi per la redazione del PSC e del fascicolo sono costi della sicurezza ai sensi dell’allegato XV, punto 4. Devono essere stimati dal CSP e indicati nel PSC. Non sono soggetti a ribasso in sede di gara, ma rientrano negli oneri della sicurezza che il committente si impegna a corrispondere alle imprese.

Quando il fascicolo dell’opera non è necessario?

Il fascicolo non è predisposto per i lavori di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a, D.P.R. 380/2001. Rientrano nella manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Per tutti gli altri lavori (nuova costruzione, restauro, ristrutturazione, manutenzione straordinaria) il fascicolo è obbligatorio.

Chi conserva il fascicolo dell’opera al termine dei lavori?

Il fascicolo è consegnato al committente al termine dei lavori e deve essere conservato da questo (o dal proprietario dell’opera) per tutta la vita utile dell’edificio, ai fini della sua consultazione in occasione di futuri lavori di manutenzione, ristrutturazione o demolizione. Il fascicolo deve essere aggiornato ad ogni intervento successivo sull’opera che ne modifichi le caratteristiche.

Il CSP deve essere un professionista esterno o può essere dipendente del committente?

Il CSP può essere sia un professionista esterno (libero professionista) sia un dipendente del committente, purché in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 SIC (titolo di studio appropriato, attestato di corso specifico, esperienza nel settore). L’importante è che sia formalmente incaricato dal committente.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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