- È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in spazi confinati (pozzi, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie, condutture) senza aver preventivamente accertato l’assenza di gas deleteri o senza aver risanato l’atmosfera.
- Se residua un dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, se necessario, dotati di apparecchi di protezione respiratoria.
- Le aperture di accesso agli spazi confinati devono avere dimensioni tali da consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
- L’art. 66 è integrato dal D.P.R. 177/2011, che detta una disciplina specifica e rafforzata per i lavori in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati.
Art. 66 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Lavori in ambienti sospetti di inquinamento
In vigore dal 15/05/2008
1. È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.
Stesso numero, altri codici
- Art. 66 Codice Civile: Prova dell'esistenza della persona di cui è
- Articolo 66 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 66 Codice del Consumo: Effetti del diritto di recesso
- Articolo 66 Codice della Strada: Cerchioni alle ruote
- Articolo 66 Codice di Procedura Civile: Sostituzione del custode
- Articolo 66 Codice di Procedura Penale: Verifica dell’identità personale dell’imputato
Il rischio negli spazi confinati: un pericolo spesso sottovalutato
I lavori in spazi confinati o in ambienti sospetti di inquinamento rappresentano una delle principali cause di infortuni mortali nel settore della manutenzione industriale e dei lavori pubblici. La caratteristica più pericolosa di questi ambienti è che il rischio è spesso invisibile: gas asfissianti come l’azoto e l’anidride carbonica, o tossici come il monossido di carbonio e l’idrogeno solforato, non hanno odore rilevabile a basse concentrazioni eppure sono letali in pochi minuti. L’art. 66 D.Lgs. 81/2008 pone un divieto assoluto di accesso senza preventiva verifica dell’assenza di pericolo. Questo divieto si traduce in un obbligo positivo in capo al datore di lavoro: predisporre una procedura di valutazione preventiva dell’atmosfera interna prima di qualsiasi accesso.Gli ambienti interessati dalla disposizione
L’elencazione dell’art. 66, pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, ambienti, recipienti, condutture, caldaie, non è tassativa. Il termine «e simili» estende la norma a tutti i luoghi chiusi o semichiusi in cui sia possibile il rilascio di gas deleteri. Rientrano quindi nella norma: serbatoi interrati, vasche di trattamento reflui, camere di combustione, tunnel impiantistici, pozzetti di ispezione, vani ascensore in fase di manutenzione e qualsiasi altro spazio con ventilazione naturale ridotta. Il D.P.R. 177/2011, regolamento specifico sui lavori negli spazi confinati, ha rafforzato la disciplina dell’art. 66 introducendo requisiti più stringenti: il 30% dei lavoratori impiegati deve avere esperienza qualificata nella tipologia di attività, è obbligatoria la presenza di un supervisore esterno allo spazio confinato, e il datore di lavoro committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice.Le misure preventive: verifica, ventilazione e DPI
La norma prevede due alternative preventive: la preventiva accertata assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei lavoratori, oppure il previo risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. In pratica, prima dell’accesso occorre sempre misurare la concentrazione di ossigeno (O₂ deve essere tra il 19,5% e il 23,5%) e la presenza di gas tossici o infiammabili con rilevatori portatili certificati. Se residua un dubbio sulla sicurezza (situazione frequente quando la composizione atmosferica è variabile nel tempo), scattano le misure supplementari previste dall’art. 66: cintura di sicurezza agganciata a un sistema di recupero, presenza di un vigilante esterno per tutta la durata del lavoro e, se necessario, apparecchi di protezione delle vie respiratorie (autorespiratori con aria compressa, non semplici maschere filtranti).Dimensioni delle aperture di accesso
Il requisito dimensionale dell’apertura di accesso è un dettaglio tecnico spesso trascurato ma di importanza cruciale in caso di emergenza: l’apertura deve consentire «l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi». Questo significa che il diametro o la dimensione dell’accesso deve essere sufficiente a far passare un lavoratore in posizione orizzontale, eventualmente con equipaggiamento di emergenza. Il D.P.R. 177/2011 e le norme tecniche UNI EN 13306 forniscono indicazioni pratiche sulle dimensioni minime raccomandabili. Alfa S.r.l., che utilizza vasche di trattamento acque con pozzetti di accesso, deve verificare che tali aperture abbiano dimensioni adeguate e predisporre procedure scritte di accesso in sicurezza, piani di emergenza e sistemi di recupero rapido per i propri lavoratori.Domande frequenti
Un lavoratore può accedere da solo in una fogna per un intervento di manutenzione urgente?
No. L’art. 66 impone che l’atmosfera sia verificata prima dell’accesso e che, in caso di dubbio residuo, il lavoratore sia legato con cintura di sicurezza e vigilato per tutta la durata del lavoro. Il lavoro in solitaria in spazio confinato è quindi vietato dal combinato disposto dell’art. 66 e del D.P.R. 177/2011, che impone la presenza di un supervisore esterno.
Una semplice maschera antipolvere è sufficiente per lavorare in un pozzetto in cui è stato rilevato idrogeno solforato?
No. Le maschere filtranti non proteggono da gas asfissianti o tossici in alta concentrazione e non apportano ossigeno. In presenza di H₂S o altri gas tossici è obbligatorio l’utilizzo di autorespiratori ad aria compressa (SCBA) o di sistemi di adduzione d'aria esterna, conformi alla categoria III dei DPI.
Il D.P.R. 177/2011 si applica solo alle imprese appaltatrici o anche al datore di lavoro committente?
Il D.P.R. 177/2011 si applica sia alle imprese che eseguono i lavori sia al committente, che ha obblighi specifici di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa esecutrice e di cooperazione e coordinamento ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008.
Quali gas vengono tipicamente rilevati prima dell’accesso a fogne e pozzi?
I parametri standard da monitorare sono: ossigeno (O₂, range sicuro 19,5%-23,5%), metano (CH₄, esplosivo sopra il 5% LEL), idrogeno solforato (H₂S, tossico già a 10 ppm), monossido di carbonio (CO, tossico sopra 35 ppm) e anidride carbonica (CO₂, asfissiante oltre il 5%). Il rilevatore multigas portatile è lo strumento di riferimento.
Quali sanzioni sono previste per chi viola l’art. 66?
L’art. 68, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/2008 prevede l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro, che è la sanzione più grave del Titolo II. La gravità è giustificata dall’elevato rischio letale associato agli spazi confinati.