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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • L’art. 58 disciplina le sanzioni penali e amministrative a carico del medico competente per la violazione degli obblighi previsti dall’art. 25 SIC.
  • Le sanzioni variano da sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro (violazioni minori) fino all’arresto da tre mesi con ammenda da 400 a 1.600 euro per le violazioni più gravi, tra cui la mancata partecipazione alla valutazione dei rischi.
  • Le violazioni degli artt. 40, comma 1, e 41 relativi alla trasmissione dei dati e alla sorveglianza sanitaria sono sanzionate con sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 58 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per il medico competente)

In vigore dal 15/05/2008

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1. Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo; b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g); c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l); d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i); e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e

6-bis. ))

Le sanzioni del medico competente: una responsabilità professionale qualificata

L’art. 58 del D.Lgs. 81/2008 disciplina il regime sanzionatorio per il medico competente, riconoscendo che si tratta di un professionista con obblighi specifici e una posizione di garanzia qualificata nel sistema prevenzionale. Le sanzioni sono calibrate sia in pene detentive e pecuniarie tipicamente penali (per le violazioni che possono pregiudicare direttamente la salute dei lavoratori) sia in sanzioni amministrative pecuniarie (per gli inadempimenti di carattere formale e documentale). La doppia tipologia riflette la natura ibrida del ruolo del medico competente: parte tecnico-sanitaria del sistema prevenzionale, parte soggetto titolare di obblighi di comunicazione e documentazione verso la PA.

Le violazioni più gravi: arresto e ammenda

Il comma 1, lett. c), sanziona con l’arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro le violazioni dell’art. 25, comma 1, lett. a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e lett. l). La lett. a) dell’art. 25 impone al medico competente di collaborare con il datore di lavoro e il RSPP alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione e dell’uso di sostanze pericolose: si tratta di una delle funzioni più importanti del medico competente, in quanto contribuisce a identificare i rischi per la salute specifici delle mansioni e dell’ambiente di lavoro. La mancata collaborazione alla valutazione dei rischi è quindi sanzionata con la misura più severa dell’art. 58.

Violazioni di sorveglianza sanitaria: arresto e ammenda di media gravità

La lett. b) prevede l’arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro per le violazioni delle lett. b) (programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria), c) (espressione del giudizio di idoneità alla mansione) e g) (comunicazione degli esiti della sorveglianza al datore di lavoro e all’RLS) dell’art. 25. Queste sono le funzioni cardinali della sorveglianza sanitaria: se il medico non visita i lavoratori, non esprime i giudizi di idoneità o non comunica gli esiti, il sistema di tutela della salute dei lavoratori viene vanificato.

Violazioni di minore gravità: ammenda e sanzioni amministrative

La lett. a) sanziona con arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro le violazioni delle lett. d) ed e), primo periodo, dell’art. 25: rispettivamente, la mancata istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria e la mancata custodia delle cartelle. Le lett. d) ed e) prevedono invece sanzioni amministrative pecuniarie: da 600 a 2.000 euro per le violazioni delle lett. h) (mancata visita degli ambienti di lavoro) e i) (mancata partecipazione alla programmazione del lavoro notturno); da 1.000 a 4.000 euro per le violazioni dell’art. 40, comma 1 (trasmissione dei dati sanitari alle ASL) e dell’art. 41, commi 3, 5 e 6-bis (modalità di svolgimento della sorveglianza sanitaria).

Profili pratici: prevenire le violazioni

Per un medico competente, l’art. 58 definisce le priorità della compliance professionale. Le violazioni più rischiose, sia sul piano sanzionatorio sia su quello deontologico e della responsabilità civile per malpractice, sono quelle relative alla collaborazione nella valutazione dei rischi, all’effettuazione della sorveglianza sanitaria e all’espressione dei giudizi di idoneità. La mancata trasmissione dei dati alle ASL ex art. 40, pur sanzionata «solo» in via amministrativa, comporta una sanzione significativa (fino a 4.000 euro) e deve essere inserita nel calendario delle scadenze annuali del medico competente.

Domande frequenti

Un medico competente che non effettua le visite periodiche obbligatorie rischia l’arresto?

Sì. La mancata programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 25, lett. b) è sanzionata dall’art. 58, comma 1, lett. b) con arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro. In caso di malattia professionale non diagnosticata per omissione della sorveglianza, possono configurarsi anche responsabilità per lesioni colpose.

Cosa rischia il medico competente che non trasmette i dati aggregati alle ASL entro il 31 marzo?

Una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro, ai sensi dell’art. 58, comma 1, lett. e), per violazione dell’art. 40, comma 1, SIC. Non è prevista sanzione penale per questa specifica omissione, ma la sanzione amministrativa è significativa.

Il medico competente che esprime un giudizio di idoneità senza effettuare la visita medica commette un illecito?

Sì. L’espressione del giudizio di idoneità alla mansione specifica (art. 25, lett. c) presuppone l’effettuazione della visita medica e degli eventuali accertamenti integrativi. Un giudizio espresso senza visita è non solo sanzionabile ex art. 58, ma può anche generare responsabilità civile per malpractice e responsabilità deontologica.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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