- L’art. 47 istituisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) a livello aziendale, territoriale o di sito produttivo, eletto o designato in tutte le aziende.
- Nelle aziende fino a 15 lavoratori l’RLS è eletto direttamente dai lavoratori o individuato a livello territoriale/di comparto.
- Nelle aziende con più di 15 lavoratori l’RLS è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
- La contrattazione collettiva determina il numero degli RLS, il tempo retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni.
Art. 47 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
In vigore dal 15/05/2008
1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma
6. 2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo
48. 4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) di concerto con il ((Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 47 Codice Civile: Elezione di domicilio
- Articolo 47 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 47 Codice del Consumo: Informazione sul diritto di recesso
- Articolo 47 Codice della Strada: Classificazione dei veicoli
- Articolo 47 Codice di Procedura Civile: Procedimento del regolamento di competenza
- Articolo 47 Codice di Procedura Penale: Effetti della richiesta<ref>Articolo così modificato dalla L. 7 novembre 2002, n. 248 - Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.</ref>
L’RLS: la partecipazione dei lavoratori al sistema preventivo
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura attraverso cui il D.Lgs. 81/2008 istituzionalizza la partecipazione dei lavoratori al sistema di prevenzione aziendale. Non si tratta di una concessione facoltativa del datore di lavoro, ma di un diritto dei lavoratori garantito dalla normativa: in tutte le aziende deve essere eletto o designato un RLS. Questa scelta riflette la direttiva quadro 89/391/CEE, che prevede il diritto dei lavoratori alla consultazione preventiva in materia di sicurezza, e il principio che chi è esposto ai rischi deve poter contribuire alla loro identificazione e alla scelta delle misure preventive.
I tre livelli dell’RLS: aziendale, territoriale e di sito produttivo
L’art. 47 distingue tre forme di rappresentanza. L'RLS aziendale è il caso più comune: eletto o designato all’interno della singola azienda o unità produttiva, rappresenta i lavoratori nelle questioni di sicurezza specifiche di quella realtà. L'RLS territoriale (art. 48 SIC) opera a livello di comparto o territorio per conto di più aziende che non hanno un RLS aziendale, tipicamente le piccole imprese sotto i 15 lavoratori che aderiscono ai sistemi di rappresentanza territoriale. L'RLS di sito produttivo (art. 49 SIC) è previsto per contesti complessi con compresenza di più aziende (porti, impianti siderurgici, grandi cantieri) e coordina la rappresentanza tra i diversi RLS aziendali presenti nel sito.
Le modalità di elezione: la distinzione per dimensione aziendale
Nelle aziende con fino a 15 lavoratori, l’RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, oppure individuato nell’ambito territoriale o di comparto secondo le regole dell’art. 48 SIC. Nelle aziende con più di 15 lavoratori, l’RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali (RSA o RSU); in assenza di rappresentanze sindacali, è eletto direttamente da tutti i lavoratori. L’elezione avviene normalmente in corrispondenza della «giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro» individuata nel periodo della settimana europea. Le modalità di elezione, il numero degli RLS e le risorse a loro disposizione sono definiti dalla contrattazione collettiva.
Tempo retribuito e strumenti per l’esercizio delle funzioni
La norma prevede che la contrattazione collettiva stabilisca il tempo di lavoro retribuito messo a disposizione dell’RLS per l’espletamento delle proprie funzioni e gli strumenti necessari. Il tempo retribuito non può essere inferiore a quello previsto dagli accordi Stato-Regioni di riferimento (in genere 40 ore annue per le aziende fino a 15 lavoratori, incrementate in funzione delle dimensioni). L’RLS deve poter partecipare alla riunione periodica (art. 35 SIC), accedere ai luoghi di lavoro, consultare il DVR e le documentazioni aziendali pertinenti, e svolgere tutte le funzioni previste dall’art. 50 SIC senza subire conseguenze economiche negative per l’esercizio del proprio ruolo.
Profili di attenzione per datori di lavoro e consulenti
Per i datori di lavoro, la presenza dell’RLS non è solo un obbligo formale: è un’opportunità. Un RLS attivo e informato è un sensore prezioso delle condizioni di rischio percepite dai lavoratori, spesso diverso dal rischio «formale» documentato nel DVR, e può contribuire significativamente a prevenire infortuni. Ignorare le segnalazioni dell’RLS o ostacolarne l’attività espone il datore di lavoro non solo a responsabilità per eventuale violazione degli obblighi di consultazione, ma anche al rischio di non intercettare tempestivamente situazioni di pericolo concrete.
Domande frequenti
Tutte le aziende, anche quelle con 1 solo dipendente, devono avere un RLS?
Sì. L’art. 47 prevede che «in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza». Nelle microimprese con pochi lavoratori che non eleggono un RLS aziendale, la funzione è svolta dall’RLS territoriale di comparto.
Chi paga le ore che l’RLS dedica alle proprie funzioni?
Il datore di lavoro. Le ore retribuite per lo svolgimento delle funzioni di RLS sono a carico del datore di lavoro e devono essere almeno pari al minimo previsto dalla contrattazione collettiva applicabile. L’RLS non può subire riduzione della retribuzione né altri pregiudizi per l’esercizio del proprio ruolo.
Un’azienda con 20 dipendenti senza RSA o RSU come elegge l’RLS?
In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, l’RLS è eletto direttamente da tutti i lavoratori dell’azienda al loro interno, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 4. Le modalità dell’elezione devono garantire la libera espressione del voto.
L’RLS può accedere al DVR dell’azienda?
Sì. L’art. 50, lett. e), SIC attribuisce all’RLS il diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione. L’RLS ha accesso al DVR e alle sue revisioni.
Se i lavoratori non eleggono l’RLS, il datore di lavoro è sanzionato?
La responsabilità dell’elezione è in capo ai lavoratori, non al datore di lavoro. Tuttavia, il datore di lavoro deve promuovere e facilitare l’elezione. Se nonostante ciò i lavoratori non procedono all’elezione, le funzioni dell’RLS aziendale sono svolte dall’RLS territoriale di comparto (art. 48 SIC).