Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 261 c.c. – Diritti e doveri derivanti al genitore dal riconoscimento

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 – Codice civile

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Il riconoscimento comporta da parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei [figli]

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice Civile.
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In sintesi

  • Il riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio determina l'insorgenza automatica di tutti i diritti e doveri genitoriali.
  • Non è necessaria alcuna ulteriore formalità per la costituzione del rapporto di filiazione nei suoi effetti concreti.
  • I diritti e doveri sono i medesimi che derivano dalla filiazione in costanza di matrimonio.
  • La norma esprime il principio di unicità dello stato di figlio introdotto dalla riforma del 2013.
  • L'esercizio della responsabilità genitoriale è disciplinato dagli artt. 316 e seguenti c.c.
Indice dei contenuti

L'art. 261 c.c. stabilisce che il genitore che riconosce il figlio assume tutti i diritti e doveri genitoriali nei confronti dello stesso.

Ratio

L'art. 261 c.c. traduce sul piano degli effetti sostanziali il principio di parità tra filiazione matrimoniale e non matrimoniale sancito dall'art. 315 c.c., introdotto dalla l. 219/2012. La norma mira a garantire che l'atto del riconoscimento produca un rapporto di filiazione giuridicamente completo, senza graduazioni o limitazioni rispetto alla filiazione nata in costanza di matrimonio.

Analisi

L'art. 261 c.c. dispone che il riconoscimento conferisce al genitore l'intera responsabilità genitoriale, con i correlativi obblighi di mantenimento, istruzione, educazione e assistenza morale (art. 315-bis c.c.). Il riconoscimento è un atto unilaterale, personalissimo e irrevocabile (art. 256 c.c.); una volta compiuto, i suoi effetti si producono automaticamente, prescindendo dall'accordo dell'altro genitore. Qualora entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio, la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente ai sensi dell'art. 316 c.c. In caso di riconoscimento da parte di un solo genitore, la responsabilità spetta a quest'ultimo in via esclusiva.

Quando si applica

La norma trova applicazione ogni volta che un genitore procede al riconoscimento di un figlio nato fuori del matrimonio, sia contestualmente alla nascita sia in un momento successivo, indipendentemente dall'età del figlio (salvo il consenso richiesto dall'art. 250 c.c. per il figlio ultrasedicenne).

Connessioni

Art. 250 c.c. (riconoscimento e consenso del figlio); art. 255 c.c. (riconoscimento del figlio di persona coniugata); art. 256 c.c. (irrevocabilità del riconoscimento); art. 315 c.c. (stato unico di figlio); art. 315-bis c.c. (diritti e doveri del figlio); art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale congiunta); art. 30 Cost.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 31/2012

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte dichiara incostituzionale l'automatismo della perdita della potestà genitoriale (oggi responsabilità genitoriale) conseguente alla condanna del genitore. La pena accessoria automatica preclude al giudice di valutare il preminente interesse del minore nel caso concreto, in contrasto con l'art. 3 Cost. La pronuncia rileva per i diritti e doveri del genitore che ha riconosciuto il figlio.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Il padre Tizio riconosce il figlio naturale Caio; per effetto del riconoscimento, Caio acquisisce diritti successori, ha titolo ad alimenti e partecipa alla responsabilità genitoriale di Tizio secondo le norme sulla filiazione naturale.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, riconosciuto, ha diritto di portare il cognome paterno, di agire in giudizio per mantenimento e istruzione, e di eredità secondo le quote della filiazione naturale riconosciuta.

Domande frequenti

Il genitore che riconosce il figlio acquista automaticamente la responsabilità genitoriale?

Sì. L'art. 261 c.c. stabilisce che dal riconoscimento derivano tutti i diritti e doveri del genitore, inclusa la responsabilità genitoriale, senza necessità di ulteriori provvedimenti.

Cosa accade se solo uno dei genitori riconosce il figlio?

La responsabilità genitoriale spetta in via esclusiva al genitore che ha effettuato il riconoscimento, salvo diversa statuizione del giudice.

Il riconoscimento tardivo ha gli stessi effetti di quello contestuale alla nascita?

Sì, quanto ai diritti e doveri genitoriali. Il momento in cui decorrono gli effetti patrimoniali (in particolare il mantenimento) può essere valutato dal giudice caso per caso.

Il riconoscimento può essere revocato per liberarsi degli obblighi genitoriali?

No. Il riconoscimento è irrevocabile ai sensi dell'art. 256 c.c. e può essere rimosso solo tramite l'impugnazione per difetto di veridicità (art. 263 c.c.).

Quali obblighi concreti derivano dal riconoscimento?

Mantenimento, istruzione, educazione, assistenza morale e materiale, nonché tutti i diritti e doveri previsti dall'art. 315-bis c.c., identici a quelli della filiazione matrimoniale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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