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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 253 c.c. Inammissibilità del riconoscimento

In vigore

In nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio […] (1) in cui la persona si trova.

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In sintesi

  • Il riconoscimento è inammissibile in ogni caso in cui contrasti con lo stato di figlio già attribuito alla persona.
  • La norma opera come limite assoluto e insuperabile all'esercizio del diritto al riconoscimento.
  • Per contestare uno stato di filiazione preesistente occorre esperire le apposite azioni di stato.
  • L'ufficiale di stato civile deve rifiutare un riconoscimento vietato da questa norma.

Sancisce l'inammissibilità assoluta del riconoscimento di filiazione in contrasto con lo stato di figlio già accertato in cui la persona si trova.

Ratio

La norma presidia il principio di unicità e certezza dello stato di filiazione: ogni persona può avere un solo stato di figlio nei confronti di ciascun genitore, e tale stato non può essere alterato mediante un atto unilaterale di riconoscimento.

Analisi

Il divieto opera in termini assoluti («in nessun caso»), senza eccezioni. Lo stato di figlio può derivare da filiazione nel matrimonio (presunzione ex art. 231 c.c.), da riconoscimento già effettuato o da dichiarazione giudiziale. Un nuovo riconoscimento contrastante è radicalmente inammissibile. Chi ritenga che lo stato attribuito non corrisponda alla realtà biologica deve ricorrere alle azioni di stato previste: disconoscimento (art. 243-bis c.c.), impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità (art. 263 c.c.), contestazione dello stato di figlio (art. 239 c.c.).

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che si tenti un riconoscimento nei confronti di una persona che già vanta uno stato di figlio accertato nei confronti di un determinato genitore, incompatibile con il riconoscimento proposto.

Connessioni

La norma si coordina con gli artt. 231-234 c.c. (presunzione di paternità), l'art. 239 c.c. (contestazione dello stato), l'art. 243-bis c.c. (disconoscimento), l'art. 263 c.c. (impugnazione del riconoscimento) e l'art. 250 c.c.

Domande frequenti

Cosa si intende per «stato di figlio in cui la persona si trova»?

La condizione giuridica attribuita alla persona come figlio di determinati genitori, risultante dall'atto di nascita, da un riconoscimento già effettuato o da una sentenza dichiarativa dello stato di filiazione.

Il divieto dell'art. 253 c.c. ammette eccezioni?

No, è assoluto. L'unica via percorribile è la previa rimozione dello stato contrastante attraverso le apposite azioni di stato.

Come si può riconoscere un figlio che ha già uno stato di filiazione diverso?

Occorre prima impugnare lo stato esistente tramite le azioni previste dal codice. Solo dopo l'accoglimento giudiziale il riconoscimento diviene possibile.

L'ufficiale di stato civile può accettare un riconoscimento vietato dall'art. 253 c.c.?

No. È tenuto a rifiutare la ricezione di un atto di riconoscimento che contrasti con lo stato di figlio già risultante dai registri.

Il divieto si applica anche ai figli adottivi?

Sì. Il figlio adottivo ha uno stato di figlio pienamente riconosciuto dalla legge; un riconoscimento biologico contrastante è inammissibile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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